CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 37 del 03/09/2015 – Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/ F.C. Forlì s.r.l./A.S. Gubbio 1910 s.r.l.
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Ordinanza pubblicata sul sito web: www.coni.it – Ordinanza n. 37 del 03/09/2015 – Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio s.r.l./ Federazione Italiana Giuoco Calcio/ F.C. Forlì s.r.l./A.S. Gubbio 1910 s.r.l.
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT Sezioni Unite
composto
da Franco Frattini - Presidente
Dante D’Alessio
Mario Sanino - Componenti
Massimo Zaccheo
Attilio Zimatore - Relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA COLLEGIALE
Nel giudizio iscritto al R.G. n. 47/2015, presentato, in data 25 agosto 2015, dalla società Unione Sportiva Dilettantistica 1913 Seregno Calcio S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Federica Ferrari contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C. – rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli avverso la delibera del Presidente Federale del 7 agosto u.s., con la quale è stato fissato il termine entro il quale le società interessate alla sostituzione, ai sensi dell'art. 49, lett. C, NOIF, della società F.C. Castiglione S.r.l., rinunciataria al Campionato Divisione Unica Lega Pro, devono presentare le domande ed effettuare i relativi adempimenti, al fine di consentire alla Lega Nazionale Dilettanti di esprimere la nona squadra da promuovere in Lega Pro, nella parte in cui prevede l'integrazione dell'organico del suddetto campionato con un solo posto, invece di disporre l'integrazione di tutti i posti rimasti vacanti per un totale di sette e sino alla concorrenza della sessantesima squadra avente diritto; visto l’atto d’intervento depositato, in data 1 settembre 2015, nell’interesse della società A.S. Gubbio 1910 s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Astolfo Di Amato e Alessio Di Amato; visto l’atto d’intervento depositato, in data 1 settembre 2015, nell’interesse della società FC Forlì s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Di Cintio e Enrico Crocetti Bernardi; visti gli atti e i documenti di causa; uditi, nell’udienza del 3 settembre 2015, limitatamente alla discussione sulla ammissibilità degli atti di intervento, gli avvocati: prof. avv. Astolfo di Amato e Alessio Di Amato per la società A.S. Gubbio s.r.l.; Cesare Di Cintio per la società FC Forlì s.r.l.; Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la FIGC; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, prof. avv. Attilio Zimatore; considerato che le società Forlì e Gubbio sono titolari di una posizione autonomamente legittimante avverso il provvedimento oggi impugnato e che il termine per la proponibilità del ricorso è tutt’ora pendente; che in aggiunta le modalità di presentazione e notifica degli interventi non sono idonee a salvaguardare il rispetto del principio del contraddittorio; PQM
Delibera la non ammissione degli interventi delle società Forlì e Gubbio.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 3 settembre 2015.
Il Presidente F.to Franco Frattini Il Relatore
F.to Attilio Zimatore Depositato in Roma in data 3 settembre 2015.
Il Segretario
F.to Alvio La Face