• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 09 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 11 Agosto 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: 1) DEL SIG. FOTI PASQUALE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; 2) DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE – REGGINA DEL 22.11.2014 (nota 9152/399 pf 14-15/GT/dl del 16.4.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/CFA del 09 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CFA del 11 Agosto 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: 1) DEL SIG. FOTI PASQUALE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; 2) DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE – REGGINA DEL 22.11.2014 (nota 9152/399 pf 14-15/GT/dl del 16.4.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)
In data 28.11.2014 il calciatore della Reggina Calcio S.p.A. Mattia Maita inviava alla Procura Federale della F.I.G.C. un esposto denunciando che nella partita Ischia Isola Verde/Reggina del 22.11.2014 il compagno di squadra Gaetano Ungaro, con il quale durante la gara aveva avuto un diverbio, lo aggrediva negli spogliatoi. Nel frangente i compagni di squadra Francesco Salandria, Riccardo Ammirati e Giulio Cedrangolo, lo trattenevano per sedare il litigio, ma l’Ungaro, approfittando della sua immobilità gli sferrava alcuni calci sul fianco sinistro, causandogli escoriazioni all’addome e sul suo braccio proteso per difendersi. Nel frattempo, entrava negli spogliatoi il presidente della società Reggina Calcio S.p.A., Pasquale Foti, il quale accortosi che egli stava litigando con il calciatore Ungaro, genero del Foti stesso, inveiva subito contro esso Maita minacciandolo e poi aggredendolo fisicamente, stringendogli con le mani il collo e, quindi, mostrando il pugno, lo minacciava di morte urlandogli “io ti ammazzo”. In tale circostanza interveniva il compagno di squadra Luca Crescenzi, con l’intento di trattenere il presidente Foti. Alla scena avevano assistito anche altri compagni di squadra nonché i tecnici e due agenti della polizia di Stato. Allegava certificato di pronto soccorso dell’ospedale Piemonte di Messina, datato 23.11.2014, con la seguente diagnosi:” trauma contusivo escoriativo braccio, fianco e coscia sinistra e collo” con prognosi di giorni sette”. Produceva altresì delle fotografie con le ferite riportate e degli “screenshot”. In data 26.1.2015 la Procura Federale effettuava l’iscrizione nel registro delle notizie e dei fatti di rilevanza disciplinare. Poiché in nessuno dei referti ufficiali v’era menzione dell’increscioso episodio, la Procura federale ha proceduto in data 26.2.2015 all’audizione dei calciatori Cetrangolo Giulio, Ammirati Riccardo, Salandria Francesco, Kovacsik Adam, Tom Siku, Crescenti Andrea, nonché l’Ungaro ed il Foti, con lettera di invito a comparire, eventualmente assistiti da persona di fiducia. Sotto il profilo pubblicistico v’è soltanto una relazione di servizio, datata 21.2.2015, dell’assistente capo di P.S. Fox Ernesto che comunica al dirigente del Commissariato che il 22.11.2014, comandato di servizio con dislocazione interno campo/spogliatoi, verso le 16.00 circa attraverso la porta aperta dello spogliatoio, assisteva ad un animato litigio verbale tra il presidente della Reggina Foti ed un giocatore della stessa squadra, di cui non conosceva le generalità, e successivamente vedeva il Presidente della Reggina afferrare per la maglia il giocatore col quale aveva avuto il diverbio spingendolo verso il muro. In esito a tale attività di indagine la Procura federale, in data 16.3.2015, dava comunicazione di conclusione delle indagini (notificata a Gaetano Ungaro, Pasquale Foti, società Reggina Calcio in data 16.3.2015). In data 16.4.2015 il Procuratore Federale aggiunto deferiva al Tribunale Federale Nazionale presso la F.I.G.C.. il calciatore Gaetano Ungaro, il presidente della Reggina Calcio S.p.A. Pasquale Foti ed a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva la società Reggina Calcio. L’addebito è di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo uno bis, comma uno del C.G.S. per avere l’Ungaro aggredito e procurato lesioni al compagno Maita come certificato dal pronto soccorso presso l’ospedale Piemonte di Messina; mentre al Foti si addebita la violazione dei principi dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S., per aver afferrato violentemente per il collo lo stesso Maita, procurandogli un trauma contusivo e per avere pronunciato ad alta voce la frase “io ti ammazzo”. La società Reggina per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dal presidente Pasquale Foti e dal calciatore Gaetano Ungaro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, nella seduta del 28.5.2015, ha preliminarmente, su richiesta della difesa, emesso ordinanza di escussione del teste Dott. Favasuli, medico della società Reggina. Ha poi respinto l’eccezione secondo la quale la procura federale aveva superato il termine di 40 giorni per lo svolgimento delle indagini. Richiamava a riguardo l’art. 32 quinquies C.G.S. che stabilisce inequivocabilmente che il suddetto termine dei 40 giorni decorre” dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”. Per quanto concerne le fotografie e gli screenshot prodotti dal Maita secondo il tribunale la loro acquisizione agli atti è avvenuta senza alcuna garanzia in ordine alla certezza della loro provenienza e alla corrispondenza alla verità. E così per le audizione dell’ Ungaro e del Foti che non potevano essere sentiti come persone informate sui fatti, bensì come soggetti sottoposti ad indagine di guisa che dovevano essere convocati e sentiti dalla procura federale con tutte le garanzie loro spettanti. Pertanto le suddette dichiarazioni nonché le fotografie e gli SMS prodotti andavano eliminati dagli atti del procedimento. Relativamente al merito si osserva che la documentazione acquisita agli atti offre la prova dell’addebito mosso dalla Procura Federale solo all’aggressione contestata al signor Ungaro, mentre a carico del presidente Foti vi sono quanto meno elementi contrastanti di giudizio che inducono il tribunale a pronunciarne il proscioglimento. Di conseguenza il tribunale federale nazionale-sezione disciplinare, in parziale accoglimento del deferimento, infliggeva due giornate di squalifica nei confronti di Ungaro Gaetano, da scontarsi in gare ufficiali, ed € 500,00 di ammenda alla società Reggina Calcio S.p.A. per responsabilità oggettiva, per la violazione contestata al calciatore Ungaro. Dichiarava infine di prosciogliere Foti Pasquale dall’addebito contestatogli e la Reggina Calcio S.p.A. per l’ipotesi di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente. Avverso la sentenza proponeva rituale ricorso il Procuratore Generale aggiunto, deducendo erronea interpretazione di legge; erroneità della decisione per contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, nonché per erronea valutazione dei fatti posti a base del giudizio. Erronea interpretazione della documentazione acquisita agli atti del procedimento, con specifico riferimento alla denuncia proposta dal tesserato Mattia Maita, alle dichiarazioni rese dai tesserati Luca Crescenti e Tom Syku, alla relazione di servizio redatta dall’assistente capo di p.s. Ernesto Fox e al referto medico rilasciato dal pronto soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina. Si doleva, poi, del rilievo circa un preteso ritardo nelle indagini. Per quanto concerne l’eccezione procedurale sollevata dai difensori, deve osservarsi come la distinzione, operata dal primo giudice, circa la diversa figura del soggetto sottoposto ad indagini rispetto a quello meramente informato sui fatti, non trovi cittadinanza nell’ambito dell’ordinamento federale, ove non viene espressamente prevista, da alcuna norma, una posizione di sottoposizione alle indagini riguardo all’attività investigativa posti in essere dall’ufficio di Procura Federale. D’altronde, anche la recente normativa del nuovo codice della giustizia sportiva , oltre a non utilizzare mai tale terminologia nei confronti dei soggetti interessati dalle indagini, non riserva agli stessi, in alcun caso, particolari e specifiche garanzie a tutela della loro posizione nella fase meramente investigativa delle indagini. Lo stesso registro introdotto da tale normativa, di cui all’art. 32 quinquies, comma 2 C.G.S., si incentra e ha ad oggetto l’iscrizione delle notizie di fatti o atti rilevanti e non del nominativo della persona che si presume essere l’autore degli stessi. A seguito della conclusione delle indagini-e quando non riterrà di dover disporre l’archiviazione-il Procuratore Federale informerà il soggetto “ interessato” della intenzione di procedere al deferimento, assegnandogli un termine per l’esercizio della propria attività difensiva, che potrà svolgersi mediante richiesta di audizione o presentazione di memorie. Pertanto le dichiarazioni rilasciate dai signori Ungaro e Foti nel corso delle indagini devono costituire parte integrante del materiale probatorio senza alcuna eliminazione e così anche le fotografie e gli screenshot prodotti in sede di audizione dinanzi al collaboratore della procura federale dalla persona offesa. Ciò in analogia con l’art. 234 del codice di procedura penale. Nel merito si dà rilievo alla dichiarazione del medico della società Reggina e si obliterano le dichiarazioni di Siku e Crescenzi, liberi ormai da vincoli con la Reggina e senza alcun timore reverenziale nei confronti del presidente Foti, che trovano preciso riscontro nel certificato del pronto soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina e sostanzialmente anche nella relazione dell’Ispettore di P.S. Fox di Ischia. Il ricorso della Procura Federale merita accoglimento sia per il proscioglimento del Presidente della Reggina Foti, che in relazione a talune affermazioni in diritto contenute nella decisione di prime cure. Va, preliminarmente, respinta l’eccezione, fatta in udienza, di inammissibilità del gravame della Procura Federale, da parte della difesa del Foti, per la mancata notifica all’Ungaro, in quanto col passaggio in giudicato della sua condanna era ormai fuori dal rapporto processuale, inoltre, si è in presenza di capi autonomi della pronuncia. Va, poi, condivisa l’affermazione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare che ai sensi dell’art.32 quinquies la durata delle indagini non aveva superato i 40 giorni dall’iscrizione nel Registro. Non può essere condivisa l’affermazione che vanno espunti dal contesto probatorio le audizioni di Ungaro e Foti in quanto dovevano essere sentiti con tutte le garanzie dovute agli indagati e non come persone informate dei fatti. Giova ricordare al riguardo che quello sportivo è un ordinamento giuridico speciale ed autonomo che, come tale, si sottrae alle regole dell’ordinamento generale tanto è vero che la suddetta distinzione non è rinvenibile né ricavabile da alcuna norma del Codice di diritto sportivo. Per lo stesso principio non possono essere acquisite al materiale probatorio le fotografie e gli “screenshot” prodotti in sede di audizione dalla persona offesa. Non si può invocare l’analogia con l’art. 234 del Codice di procedura penale in quanto i mezzi di prova sono dettagliatamente regolamentati dall’art.35 C.G.S.. Del tutto inappagante nonchè avulsa dalle risultanze probatorie è la motivazione della sentenza disciplinare relativa al proscioglimento del presidente della Reggina, Foti. La difesa si è soffermata soprattutto sulle dichiarazioni del Maita senza nemmeno accennare alle dichiarazioni dei compagni Cedrangolo, Ammirati e Salandria, nonché Kovacsik, tesserati della Reggina, che non hanno visto l’impatto tra il Foti ed il Maita in quanto girati di spalle….Però il Kovacsik ha dichiarato che mentre ritornavano da Ischia, il Maita gli fece notare un graffio sul collo e delle escoriazioni sul fianco sx. Mentre il Crescenti ed il Syku,liberi ormai da vincoli con la Reggina e quindi senza alcun timore reverenziale nei confronti del presidente Foti, hanno sostanzialmente confermato le dichiarazioni del Maita. V’è, poi, un riscontro obiettivo nel certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di Messina e sostanzialmente anche nella relazione dell’Ispettore di P.S. Fox di Ischia. V’è un’altra considerazione di tipo obiettivo che le lesioni descritte nel certificato del Pronto soccorso dell’Ospedale di Messina al “collo” non possono essere state prodotte che dal Foti, in quanto l’Ungaro ha tirato solo dei calci. Non si esclude che l’intento che ha mosso il Foti fosse quello di sedare la lite tra i due tesserati della squadra: l’Ungaro ed il Maita, ma in tale attività ha ecceduto ponendo in essere un comportamento non in linea con i dettami dell’art. 1 C.G.S.. Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, determina la sanzione dell’inibizione in 1 mese al Presidente Foti Pasquale per aver ecceduto nei mezzi di correzione e determina in € 300,00 la sanzione pecuniaria nei confronti della Reggina Calcio per responsabilità diretta.
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1. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: 1) DEL SIG. FOTI PASQUALE DALLA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; 2) DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO GARA ISCHIA ISOLAVERDE – REGGINA DEL 22.11.2014 (nota 9152/399 pf 14-15/GT/dl del 16.4.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 56/TFN del 3.6.2015)"