F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FABIO ATTIANISE ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8, COMMA 9 C.G.S. (VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI); – INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANDREA PECORELLI ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8, COMMA 9 C.G.S. (VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI); – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI), SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 3755/87PF 14-15/DP/FDA DEL 27.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015).

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 12 Febbraio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 038/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI: - INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FABIO ATTIANISE ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8, COMMA 9 C.G.S. (VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI); - INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. ANDREA PECORELLI ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GINNASTICA E CALCIO SORA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. E 8, COMMA 9 C.G.S. (VIGENTI ALL’EPOCA DEI FATTI); - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. (VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI), SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA 3755/87PF 14-15/DP/FDA DEL 27.11.2014 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015). Con atto 3755/87pf14-15/DP/fda del 27.11.2014, il Procuratore Federale ha deferito i Signori Fabio Attianase e Andrea Pecorelli, nella qualità di Presidenti e legali rappresentanti della A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, nonché della stessa Società A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora, per responsabilità diretta per le violazioni ascritte ai propri legali rappresentanti, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. e all’art. 8, comma 9, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, C.G.S.), per non aver pagato al calciatore Sig. Stefano Cardazzi le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione prot. 37/CAE 2013-14 del 21.11.2013, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della detta pronuncia. Il T.F.N. Sezione disciplinare, con provvedimento pubblicato su Com. Uff. n. 27/TFN del 20.1.2015, rilevato come dagli atti emergesse che la società non aveva dato seguito alla decisione della Commissione Accordi Economici del 21.12.2013 che l’aveva condannata a pagare in favore del calciatore Stefano Cardazzi la somma di € 3.200,00 e come il medesimo calciatore, benchè avesse rilasciato dichiarazione liberatoria del 27.12.2013 al momento del ricevimento di un assegno postdatato, alla data del 27.6.2014 lamentasse ancora l’inadempimento della Società; considerato, tuttavia, che, nella fattispecie in esame potesse essere preso in considerazione l’istituto della continuazione in relazione ad un precedente analogo (Com. Uff. n. 21/TFN del 5.12.2014) con conseguente irrogazione di sanzioni più miti rispetto a quelle richieste dalla Procura federale; ha accolto il deferimento irrogando le seguenti sanzioni: per Fabio Attianise: inibizione per mesi 3; per Andrea Pecorelli: inibizione per mesi 3; per A.S.D. Ginnastica e Calcio Sora: ammenda di € 5.000,00. Con ricorso del 27.1.2015 il Sostituto Procuratore Federale ha impugnato la suddetta decisione lamentando l’erroneità della motivazione del T.F.N. nella parte in cui ha disatteso le richieste della Procura facendo applicazione dell’istituto della continuazione. Ha quindi svolto il seguente motivo di gravame: erronea applicazione al caso di specie dell’istituto della continuazione e incongruità delle sanzioni irrogate. Secondo la Procura la fattispecie di cui all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. e 8, comma 9, C.G.S. riguarda l’inadempimento riferito ad una singola decisione della CAE o del T.F.N.. Si tratterebbe di una autonoma condotta omissiva, tipica e specifica, da considerarsi pertanto isolatamente; ipotesi diversa dalla contestazione di una pluralità di inadempimenti al cui compimento è riconnessa la sanzione di uno o più punti in classifica da riferirsi ad ogni singola violazione. La norma violata, quindi, comporterebbe il cumulo materiale delle violazioni isolatamente considerate rispondendo ad una specifica ratio ossia quella di volere garantire l’efficacia delle pronunce - ciascuna singola pronuncia - degli organi federali e l’adempimento degli obblighi gestionali ed economici da parte delle società ed a tutelare i diritti patrimoniali dei tesserati. Analogo discorso riguarderebbe la previsione dell’art. 8, comma 10, C.G.S. che, in caso di violazione del comma 9, prevede per le persone fisiche la sanzione dell’inibizione di durata non inferiore a mesi sei. In ogni caso non sarebbe rinvenibile nella fattispecie l’unitarietà del disegno criminoso tra le condotte contestate alla quale l’art. 81 c.p. riconduce l’ipotesi della continuazione. Hanno resistito i deferiti con memoria. Alla riunione del 12.2.2015 la Corte, ascoltate le parti, ha assunto le seguente decisione. A giudizio della Corte il ricorso in appello è infondato e pertanto come tale non può essere accolto. Deve infatti osservarsi che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 10, comma 3, C.G.S., le infrazioni contestate [violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. vigente all’epoca (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S.) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F. ed all’art. 8, comma 9, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, C.G.S.)] non specificano e non prevedono la circostanza che il punto di penalizzazione debba essere irrogato per ciascun contestuale inadempimento. Nel caso di specie non vi è dubbio che i deferiti, come correttamente accertato dal T.F.N., abbiano commesso più violazioni della medesima norma federale con condotte collocabili in tempi diversi seppure molto ravvicinati. Al riguardo, per le considerazioni sopra espresse, può quindi essere condivisa, nel caso di specie, la ricostruzione operata dal T.F.N. secondo il quale l’istituto della continuazione possa essere preso in considerazione, coerentemente con altri precedenti della giustizia federale; la norma violata, infatti, non stabilisce espressamente l’applicazione del cumulo materiale; al tempo stesso è indubitabile che la riconduzione delle violazioni oggetto dei diversi deferimenti al medesimo ristretto ambito temporale e alla identità di cause (stato di palese difficoltà economica della società) consentono di individuare quell’unità di scopo presupposta dalla figura della continuazione. Si deve ritenere che, proprio alla luce di tali elementi oggettivi, la violazione reiterata della medesima norma federale sia frutto di una valutazione degli autori presupposta alla condotta stessa e quindi precedente la consumazione della violazione e sia da ritenere comune alla prima come alla successiva identica condotta, entrambe già programmate nelle loro linee fondamentali per fare fronte alla contingente situazione di difficoltà e quindi non in rapporto tra loro di mera occasionalità. Pertanto, premesso che la norma non consente di accedere al cumulo materiale e che debbano essere opportunamente valutati, in fatto, la condizione di difficoltà economica della società e la collocazione delle violazioni nel medesimo arco temporale, la Corte ritiene che sia corretta la rideterminazione della sanzione operata dal T.F.N. con conseguente rigetto del gravame. Tutto ciò premesso, in accoglimento del ricorso, la sanzione viene rideterminata in punti 1 di penalizzazione da scontarsi nella presente Stagione Sportiva 2014/2015. Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sostituto Procuratore.
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