F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 19 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 04 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO PROCURA GENERALE C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FIORINI GIANLUCA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. E DELL’ART. 5, COMMA 1, 5 E 6 LETT. C) C.G.S. (nota n. 633 PF 14-15 – prot. n. 2965/F del 23.03.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037/CFA del 19 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 049/CFA del 04 Novembre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO PROCURA GENERALE C.O.N.I. AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. FIORINI GIANLUCA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS C.G.S. E DELL’ART. 5, COMMA 1, 5 E 6 LETT. C) C.G.S. (nota n. 633 PF 14-15 - prot. n. 2965/F del 23.03.2015) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 24/TFN del 01.10.2015) Con ricorso in data 7.10.2015, il Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Livia Rossi, applicato dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. n. 24/TFN – Sezione Disciplinare in data 1.10.2015, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha prosciolto il sig. Gianluca Fiorini dagli addebiti, per violazione dell’art. 1bis C.G.S. e dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. c) C.G.S., ascrittigli con atto di deferimento in data 17.6.2015 prot. n. 6484/F del suddetto Procuratore Nazionale dello Sport applicato. 3 Lamenta la Procura Generale dello Sport, con due distinti motivi di reclamo, che il Tribunale Federale Nazionale, sulla base dell’erroneo convincimento della mancanza di prova in ordine all’invio da parte del sig. Fiorini degli SMS a più persone, abbia fatto mal governo, nel caso di specie, per un verso, delle disposizioni dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. c), del CGS e, per altro verso, dell’art. 1 bis C.G.S., concludendo per la totale riforma della decisione impugnata e per l’irrogazione a carico del sig. Fiorini delle sanzioni richieste in primo grado (inibizione di anni uno e ammenda di € 5.000,00). In particolare, invocando l’orientamento di questa Corte sullo standard di valutazione della prova nel procedimento sportivo per il quale è sufficiente la ricorrenza di indizi gravi, precisi e concordanti per fornire un quadro obiettivo di ragionevole certezza in ordine alla sussistenza dell’illecito disciplinare contestato e non è necessaria la allegazione della prova fattuale della relativa commissione, la Procura Generale ritiene che la corretta valutazione degli indizi addotti - e consistenti nelle dichiarazioni di Carlo Osti circa l’avvenuto invio dei messaggi in questione a più persone, nel testo stesso dei messaggi da cui si evince la volontà del Fiorini di diffonderli tra gli addetti ai lavori, nel comportamento reiterato del Fiorini, anche nell’ambito del presente procedimento disciplinare, di rivolgersi impropriamente ad una platea di più persone - depone univocamente nel senso della sussistenza nella fattispecie dell’illecito contestato per violazione dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. c), C.G.S.. Con il secondo motivo di reclamo, la Procura Generale si duole che la decisione impugnata non abbia ravvisato nel comportamento del sig. Fiorini la violazione dei principi propri della deontologia e dell’etica dello sport, atteso che, da un canto, la conformità ai principi di lealtà, correttezza e probità è imposta dall’art. 1bis C.G.S. “in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e dunque a prescindere dal presunto carattere pubblico o privato della conversazione e, dall’altro canto, che i messaggi SMS unilateralmente inviati dal Fiorini all’Osti non costituiscono un conversazione (per definizione bilaterale), né tanto meno una conversazione amicale, non essendo l’Osti un amico del Fiorini. Con memoria in data 13.10.2015 e nelle sue difese orali, il sig. Fiorini, nel concludere per la conferma della decisione di primo grado, ha eccepito l’incompetenza della Procura Generale dello Sport presso il CONI a promuovere il procedimento disciplinare e a coltivare il presente giudizio, eccepito che le e-mail inviate alla Procura Federale dall’Osti riprodurrebbero non fedelmente il contenuto dei messaggi trasmessi via SMS dal Fiorini all’Osti stesso, tanto da aver indotto il Fiorini a sporgere denuncia penale al riguardo, ribadito il carattere confidenziale dei messaggi SMS in questione ed il fatto che gli stessi non erano destinati e non sono stati inviati anche a terzi soggetti, nonché il suo rapporto amichevole con il sig. Osti, il quale avrebbe peraltro selezionato alcuni soltanto dei messaggi inviati dal Fiorini ed omesso di allegare quelli inviati dal lui stesso a quest’ultimo, a dimostrazione dell’esistenza di un rapporto confidenziale e biunivoco nell’ambito del quale si collocano i messaggi SMS per cui si procede. Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione del sig. Fiorini di incompetenza della Procura Generale dello Sport presso il CONI a promuovere il procedimento disciplinare ed a coltivare il presente giudizio. Può al riguardo prescindersi dal rilievo della Procura Generale sull’intempestività dell’eccezione, sollevata per la prima volta nella presente sede di reclamo, stante la sua palese infondatezza. Ed invero, risulta dagli atti del presente procedimento che in data 29.3.2015 è intervenuto il provvedimento prot. n. 3284/F del Procuratore Generale dello Sport presso il CONI di autorizzazione all’astensione del Procuratore Federale, su istanza di quest’ultimo in data 19.3.2015 integrata in data 26.3.2015, ai sensi dell’art. 46 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, nonché - stante il fatto che le regioni di convenienza a fondamento della suddetta istanza di astensione riguardavano la Procura Federale nella sua interezza - di applicazione del Procuratore Nazionale avv. Livia Rossi al procedimento de quo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 11, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura Generale dello Sport, e dell’art. 52 del Codice di Giustizia Sportiva CONI. L’eccezione di incompetenza va dunque rigettata dal momento che, essendo stati il procedimento disciplinare ed il presente giudizio correttamente promossi ed incardinati dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e per essa dal Procuratore Nazionale avv. Livia Rossi applicato al procedimento de quo, quest’ultimo è parte del 4 giudizio di primo grado ed è dunque legittimato, quale soccombente, all’impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale. Nel merito, questa Corte ritiene che il primo motivo di reclamo, col quale si contesta la erronea applicazione dell’art. 5, commi 1, 5 e 6 lett. c), C.G.S., non sia fondato e che la decisione impugnata meriti di essere confermata con riferimento alla conclusione del mancato raggiungimento della prova, anche solo nei termini dell’allegazione di univoci indizi gravi, precisi e concordanti, della diffusione a terzi dei messaggi SMS in questione. Le dichiarazioni del sig. Osti circa l’avvenuto invio dei suddetti messaggi a più persone sono infatti estremamente generiche e de relato e non identificano i presunti ulteriori soggetti destinatari, così come il fatto che nel testo di alcuni messaggi possa evincersi la volontà del Fiorini di diffonderli tra gli addetti ai lavori non legittima la conclusione che ciò egli abbia poi effettivamente fatto, in difetto di ulteriori elementi di riscontro. Le dichiarazioni lesive presenti nei messaggi SMS inviati all’Osti dal Fiorini non possono dunque considerarsi pubbliche, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 C.G.S., in quanto non rese in pubblico, né, per il destinatario, il mezzo o le modalità delle comunicazioni intercorse, essendo destinate o potendo essere conosciute da più persone, di per sé stesse e dunque senza una loro diffusione da parte del sig. Osti, che allo stato è e resta il solo destinatario individuato dei messaggi in questione. Va invece accolto il secondo motivo di reclamo, con il quale il Procuratore Nazionale dello Sport applicato lamenta l’erroneità della decisione impugnata per non aver ravvisato nel caso di specie la violazione dell’art. 1bis C.G.S.. Vero è infatti che, ai sensi dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S., ogni soggetto che svolge un’attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, è tenuto a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, dunque, anche nell’ambito delle relazioni interpersonali - siano esse intrattenute direttamente o per il tramite dei mezzi di comunicazione individuali o ad uso collettivo e contemporaneo - che interessino soggetti tenuti all’osservanza dei doveri e degli obblighi generali previsti dal citato art. 1bis C.G.S. laddove abbiano attinenza all’attività sportiva. Alla luce dell’esposto principio ed ai fini della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, non rileva dunque la natura pubblica o privata delle modalità con le quali si intrattengono le relazioni ed i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva tra i soggetti tenuti all’osservanza dell’art. 1bis C.G.S.. In considerazione del contenuto offensivo nei confronti del Procuratore e della Procura Federale dei messaggi SMS inviati dal sig. Fiorini al sig. Osti oggetto di deferimento, si accoglie il reclamo relativamente alla violazione dell’art. 1bis C.G.S. da parte del sig. Fiorini e, in riforma della decisione impugnata, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, si ritiene congruo irrogare a carico di quest’ultimo la sanzione della inibizione per mesi uno dallo svolgimento di qualsiasi attività in sede federale. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Procura generale C.O.N.I., infligge, ai sensi dell’art. 1 bis C.G.S. la sanzione dell’inibizione per mesi 1.
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