F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 14 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INESISTENZA DEL TESSERAMENTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 LUGLIO ED IL 23.11.2014 DEL CALC. SECK MOUHAMED TOULBA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. PIANDIMELETO(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 043/CFA del 14 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DELL’A.C.D. PIANDIMELETO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INESISTENZA DEL TESSERAMENTO NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 1 LUGLIO ED IL 23.11.2014 DEL CALC. SECK MOUHAMED TOULBA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.C.D. PIANDIMELETO(Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 4/TFN – Sez. Tess. del 17.2.2015) Con reclamo in data 26.3.2015, la A.C.D. Piandimeleto ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti pubblicata con Com. Uff. n. 4/TFN del 17.2.2015, chiedendo l’annullamento e/o la revoca di tale pronuncia, nonché di accertare e dichiarare che il tesseramento del calciatore SeckMouhamedToulba in favore della società reclamante deve intendersi pluriennale a far data dal 30.9.2013 e sino al 25° anno di età dell’atleta, avendo continuato a spiegare ininterrottamente effetti successivamente al 30.6.2014. In buona sostanza, la A.C.D. Piandimeleto si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella decisione impugnata, abbia trascurato di considerare ed applicare alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 40-quater, comma 3, N.O.I.F., destinata a prevalere, in quanto norma di cui la reclamante ravvisa la natura speciale, sull’art. 31 N.O.I.F., norma qualificata invece dalla Piandimeleto come generale e ritenuta pertinente al caso di specie dal primo giudice. In via di subordine, la reclamante ritiene comunque che non l’art. 31 ma l’art. 32 N.O.I.F. avrebbe dovuto essere applicato alla fattispecie. Il reclamo è infondato e non merita accoglimento. Non appare innanzi tutto condivisibile la qualificazione in termini di specialità del rapporto tra l’art. 40-quater, comma 3, e l’art. 31 (e 32) N.O.I.F., posta dalla reclamante a fondamento sulle sue doglianze, atteso che le previsioni dell’art. 40-quater, comma 3, a giudizio di questa Corte, sono destinate non a prevalere ma a raccordarsi, a seconda dei casi, con le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 N.O.I.F., onde non pervenire al risultato di discriminare al contrario i calciatori italiani rispetto ai calciatori extracomunitari residenti in Italia, cosa che, accedendo alla tesi della A.C.D. Piandimeleto e limitando ai primi soltanto l’applicazione degli artt. 31 e 32 N.O.I.F., si finirebbe con il fare. Conseguentemente la decisione impugnata non appare affetta dagli errori di diritto contestati, atteso che, alla luce del rigido formalismo che caratterizza la materia del tesseramento e del fatto che la stessa società odierna reclamante ha utilizzato, ai fini del tesseramento controverso e del rinnovo del vincolo, il modello federale della “Categoria Allievi”, il Tribunale Federale Nazionale ha correttamente sia attribuito al calciatore Seck la qualifica di “giovane” sia - e conseguentemente 2 - applicato alla fattispecie l’art. 31 N.O.I.F., considerato che, in occasione del tesseramento del 30.9.2013, il calciatore non aveva pacificamente compiuto il 16° anno di età alla data del 1° gennaio dell’anno 2013, di inizio della stagione sportiva. Ne consegue altresì che correttamente è stato ritenuto che tale tesseramento, ai sensi del terzo comma dell’art. 31 N.O.I.F., ha avuto durata annuale ed è quindi scaduto al termine della Stagione Sportiva 2013/2014 e segnatamente in data 30.6.2014, senza che, a preteso superamento del risolutivo ed oggettivo utilizzo da parte della società reclamante del modello “Categoria Allievi” e quindi della durata annuale del vincolo, possano ora invocarsi interpretazioni che facciano leva su una diversa volontà delle parti della quale sarebbe espressione il loro comportamento concludente tenuto alla fine della Stagione Sportiva 2013/2014 e consistente nel mancato deposito di una nuova richiesta di tesseramento. La tesi per la quale detto comportamento dimostrerebbe la volontà delle parti di costituire un legame pluriennale si infrange infatti dinanzi alla oggettività della scelta formalmente compiuta dalle stesse parti al momento della sottoscrizione del tesseramento del 30.9.2013 e dell’utilizzo del modello “Categoria Allievi”, di cui il competente ufficio tesseramenti non poteva che limitarsi – come ha fatto – a prendere atto. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Piandimeleto di Piandimeleto (Pesaro – Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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