F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, SIG.RA CARUSO MARIA ALEJANDRA E SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) 2. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AI PROPRI LEGALI RAPPRESENTANTI, SIG.RA CARUSO MARIA ALEJANDRA E SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) 2. RICORSO SIG. SPEZZAFERRI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8162/575 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 14.4.2015) Con distinti reclami, l’ing. Giovanni Spezzaferri, procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore della S.F. Aversa Normanna S.r.l. e la stessa Società in via diretta, hanno impugnato la delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare, pubblicata sul Com. Uff. n. 48/TFN, con la quale è stata inflitta al primo la sanzione dell’inibizione per mesi 3 (tre) ed alla seconda la penalizzazione di 1 (un) punto in classica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. In linea di fatto va precisato che, a seguito di informativa Co.Vi.So.C., la Procura Federale, con nota 16.3.2015, deferiva al competente Tribunale Federale Nazionale la sig.ra Maria Alejandra Caruso, amministratore unico e legale rapp.te p.t. della S.F. Aversa Normanna S.r.l, l’ing. Giovanni Spezzaferri, procuratore e legale rapp.te p.t. della medesima società, per la violazione di cui all’art. 85, lett. c, paragr. VII, delle N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3° C.G.S., in conseguenza del mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati e dipendenti per le mensilità di novembre e dicembre 2014. La società, a sua volta, veniva chiamata a rispondere per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.. Nel corso del giudizio innanzi il Tribunale Federale Nazionale la sig.ra Caruso avanzava richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 C.G.S.; in attesa del prescritto parere del Procuratore Generale dello Sport presso il CONI, il giudizio veniva sospeso nei confronti dell’istante, mentre proseguiva nei confronti delle altre parti e veniva deciso con l’applicazione delle sanzioni innanzi ricordate. Il reclamo veniva discusso, presenti i difensori delle parti e della Procura Federale, nella seduta del 6.5.2015. La Corte, ritenuto che i due reclami, pur distintamente proposti, costituiscono impugnativa della medesima decisione, preliminarmente ne dispone la riunione. Passando all’esame del merito degli stessi, in via preliminare va osservato che il mancato versamento delle ritenute e dei contributi per cui è processo costituisce circostanza documentalmente provata e nemmeno contestata dai deferiti che svolgono diversi motivi di censura. In particolare l’ing. Spezzaferri eccepisce l’impossibilità di venir considerato legale rappresentante della soc. Aversa Normanna, in quanto, nel medesimo periodo di tempo in cui si era verificata l’infrazione per cui è processo, apposita Delibera del Consiglio Direttivo della Lega Italiana Calcio Professionistico (in atti) l’aveva negata, ritenendo inammissibile la richiesta di convocazione dell’assemblea da parte del detto sodalizio perché sottoscritta dallo stesso ing. Giovanni Spezzaferri. Assume, di conseguenza, il reclamante che l’inesistenza della qualità di legale rappresentante della soc. Aversa Normanna sarebbe esclusa dal ricordato provvedimento della Lega. La censura è infondata. Non soltanto le risultanze documentali del procedimento, costituite dal modulo di censimento presso la Lega di competenza, dal certificato della C.C.I.A.A. di Caserta e da specifica procura notarile, attribuiscono all’ing. Spezzaferri la contestata qualità, ma la stessa risulta insuperabilmente dall’incarico professionale da questi rilasciato al difensore. Il relativo mandato, infatti, sottoscritto il 17.03.2015, così testualmente propone: “Il sottoscritto ing. Giovanni Spezzaferri, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società SF Aversa Normanna s.r.l., conferisce incarico professionale…”: tale dichiarazione, avente ampio carattere confessorio, smentisce in radice il motivo di reclamo, superando la valutazione resa dal Consiglio Direttivo della Lega, anche perché tale atto costituisce mero provvedimento amministrativo, privo della caratteristica di pronuncia giurisdizionale. Per quanto riguarda la doglianza della società, quest’ultima lamenta la mancata sospensione del procedimento in prime cure che, secondo la prospettazione dell’Aversa, avrebbe dovuto venir disposta a seguito della ricordata richiesta di applicazione di sanzione ex art. 23 C.G.S. presentata dalla deferita Maria Alejandra Caruso, in ordine alla quale occorreva attendere la prescritta pronuncia del Procuratore del CONI. Eccepisce la reclamante la non scindibilità della posizione della società da quella dei suoi legali rappresentanti, con specifico riferimento all’Amministratore Unico, Maria Alejandra Caruso, deducendo altresì il principio di immedesimazione organica ex art. 4, comma 1, C.G.S., in quanto le società rispondono dell’operato di chi le rappresenta, lamentando, infine, la possibilità di conflitto di giudicati. A sostegno del motivo così proposto, vengono richiamati numerosi precedenti con i quali il T.F.N. ha sospeso vari procedimenti a seguito della presentazione dell’istanza di cui al più volte richiamato art. 23 C.G.S.. La doglianza non ha pregio. Ed invero, accertata la qualità dell’ing. Spezzaferri – nei confronti del quale il processo è proseguito – di legale rappresentante della società reclamante, quest’ultima ha partecipato al procedimento di giustizia sportiva unitamente a soggetto che la rappresenta legalmente, sicchè lo stesso procedimento si è svolto e si è concluso nei confronti di entrambe tali parti con esclusione di ogni possibile conflitto di giudicati. Del resto, contrariamente alla presente fattispecie, nei precedenti invocati dalla reclamante entrambi i deferiti avevano avanzato istanza di patteggiamento cosìcchè in giudizio restava soltanto la società, situazione che nella fattispecie, come innanzi precisato, non si è verificata. Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi 1) e 2), come sopra proposti dalla società S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta) e dal Sig. Spezzaferri Giovanni, li respinge. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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