• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. KORABLIN YURI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8199/570 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051/CFA del 06 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 039/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 3 AL SIG. KORABLIN YURI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ, - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014-2015, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 85, LETT. C), PAR. VII DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8199/570 PF14-15 SP/GB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51/TFN del 16.4.2015)
Con atto datato 21.4.2015, la F.B.C. Unione Venezia S.r.l. e Korablin Yury hanno proposto ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (pubblicata sul Com. Uff. n. 51/TFN del 17.4.2015) con la quale, a seguito di due distinti deferimenti del Procuratore Federale della F.I.G.C., è stata irrogata a carico del sig. Yury Korablin la sanzione dell’inibizione per mesi tre e alla società reclamante la sanzione della penalizzazione di punti due in classifica. La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. della Società reclamante a cagione della violazione, da parte del Sig. Korablin, presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore della Società, dell’art. 85, lett C), par. VII, N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S., per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 16.2.2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2014. All’udienza tenutasi in data 6.5.2015, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto il rigetto del ricorso. Nessuno è comparso, invece, per i reclamanti. Con un unico motivo di ricorso, i reclamanti si dolgono dell’eccessività della sanzione e del fatto che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nel disporla, non avrebbe tenuto in considerazione la circostanza che la violazione per cui è controversia costituirebbe la “continuazione” di quella già sanzionata per la violazione degli analoghi incombenti Co.Vi.So.C. con scadenza al 16.12.2014. Adducono i reclamanti che se il deferimento relativo alle violazioni in esame fosse stato notificato in tempo utile per chiedere la riunione dei due procedimenti, ciò avrebbe consentito agli odierni reclamanti di proporre alla Procura federale un accordo ex art. 23 C.G.S. sulle sanzioni per entrambi i successivi e contigui periodi in contestazione, anziché per il solo periodo con scadenza al 16.12.2014, come è effettivamente avvenuto. Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e non meriti pertanto accoglimento. La decisione del Tribunale Federale sezione disciplinare impugnata è immune da vizi e, del resto, gli stessi reclamanti si dolgono non della sua erroneità in diritto quanto della eccessività della sanzione comminata che, prospettano, avrebbe potuto essere inferiore qualora le circostanze relative all’introduzione dei due procedimenti in questione avessero reso giuridicamente possibile la loro riunione e, conseguentemente, il raggiungimento di un accordo globale ex art. 23 C.G.S. con la Procura Federale, anche con riguardo, cioè, alla violazione in esame, al contrario trattata e decisa autonomamente. Le doglianze dei reclamanti sono dunque svolte in via meramente ipotetica – e tanto basta a imporne il rigetto – e, a ben vedere, si appuntano per di più sulla presunta ingiustizia non già della decisione qui impugnata quanto della decisione assunta dal Tribunale Federale all’esito della riunione del 9.4.2015 con riguardo alle violazioni ascritte per il mancato adempimento degli incombenti Co.Vi.Soc previsti per il 16.12.2014, allorchè detto Giudice, secondo quanto affermano gli odierni reclamanti, ritenendo ormai “cristallizzato” l’accordo raggiunto con la Procura Federale, con il silenzio assenso del Procuratore generale dello sport presso il CONI, sulla sanzione relativa alla prima violazione contestata agli stessi reclamanti, ebbe a decidere che le due violazioni avrebbero dovuto essere trattate e decise separatamente. Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Unione Venezia S.r.l. di Venezia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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