F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. ATLETICO GELA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. PARADISO CRISTIAN; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., – AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 9 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 15 N.O.I.F. (NOTA N. 6328/1177 PF13-14/MS/VDB DEL 20.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 486 TFT 32 del 14.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. ATLETICO GELA AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 5 AL SIG. PARADISO CRISTIAN; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., - AMMENDA DI € 500,00 ALLA SOCIETÀ, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DI CUI ALL’ART. 8 COMMA 9 E 15 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 15 N.O.I.F. (NOTA N. 6328/1177 PF13-14/MS/VDB DEL 20.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 486 TFT 32 del 14.4.2015) L’U.S.D. Atletico Gela ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia (Com. Uff. n. 486 T.F.T. 32 del 14.4.2015) con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: 1) inibizione di 5 mesi al Presidente signor Cristian Paradiso; 2) penalizzazione alla società reclamante di 1 punto in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, C.G.S.; 3) ammenda di €. 500,00 alla medesima società A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale poneva le seguenti motivazioni: 1) con decisione assunta dal Collegio arbitrale LND (Com. Uff. n. 2 del 29 gennaio 2014), la società reclamante era stata condannata a corrispondere al precedente allenatore Nunzio Di Dio la somma di €. 4.500,00 in relazione alla stagione sportiva 2011-2012; 2) la società reclamante non aveva provveduto al prescritto pagamento nel termine di 30 giorni dal deposito e comunicazione della citata decisione; 3) ricorrevano gli elementi della fattispecie di cui all’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F. con conseguente applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 15 C.G.S.. La società reclamante depositava in data 22.5.2015 atto di impugnazione non firmato (successivamente sostituito da atto regolarmente firmato in data 3.6.2015), nel quale sosteneva di aver provveduto a versare quanto dovuto all’allenatore Di Dio e di averne ottenuto regolare ricevuta; in tal senso, depositava copia della quietanza e dell’assegno di pagamento. Il ricorso non merita accoglimento. Ai sensi dell’art. 94 ter, comma 13 N.O.I.F., i pagamenti agli allenatori di società della LND delle somme accertate con lodo emesso del competente Collegio arbitrale, vanno effettuati entro 30 giorni della comunicazione. Dagli atti depositati dalla medesima società ricorrente, emerge che l’atto di “transazione rinuncia” è stato firmato dall’allenatore Di Dio in data 25.6.2014 e che l’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento reca la data del 1.8.2014. Trattandosi di due date entrambe successive di oltre 30 giorni quella di comunicazione della decisione del collegio arbitrale (29.1.2014), deve ritenersi provata per tabulas l’avvenuta violazione del citato art. 94 ter. Alla prova della violazione consegue l’applicazione delle irrogate sanzioni, che il ricorrente non contesta né nell’an né nel quantum. La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Atletico Gela di Gela (Caltanissetta). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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