F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8155/452 PF14-15/MS/VDB DEL 30.3.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 52/TFN del 28.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 067/CFA del 04 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 3 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 12 COMMA 3 C.G.S. (NOTA N. 8155/452 PF14-15/MS/VDB DEL 30.3.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 52/TFN del 28.4.2015)
Il Presidente della S.S.D. Sambenedettese S.r.l., di S. Benedetto del Tronto (AP), ha impugnato la decisione con la quale il Tribunale Federale Nazionale, officiato dalla Procura Federale con proprio atto di deferimento, le ha inflitto la sanzione pecuniaria sopra riportata. La vicenda che ci occupa, riferita a quanto avvenuto durante la gara Jesina/Sambenedettese (Campionato LND Serie D Girone F) del 20.10.2014, riguarda ripetuti insulti rivolti all’assistente arbitrale nel corso del secondo tempo della gara nonché, al termine della stessa, un lancio di bottiglie in campo, rimasto senza conseguenze. Tali fatti furono addebitati ai sostenitori della società ospitante, che venne sanzionata dal giudice di prime cure ma, su ricorso in appello di questa, la C.S.A., nella riunione del 13.11.2014, annullò quella sanzione poiché venne accertato che i tifosi autori delle condotte illecite erano quelli della società ospitata. Sulla base di questo, gli atti vennero inviati alla Procura Federale per l’attività istruttoria di competenza e che, con deferimento del 30.3.2014, ha investito della vicenda il Tribunale Federale Nazionale. L’Organo adìto, al termine della discussione del 27.4.2015, ha comminato alla società Sambenedettese, per responsabilità oggettiva, la sanzione che è stata impugnata. A motivo della sua doglianza il rappresentante del sodalizio ritiene che non possa statuirsi in ordine a fatti già cogniti e sanzionati, in forza del principio del ne bis in idem e, in subordine, chiede che, proprio con riguardo a quanto già pre-sofferto, si voglia ridurre l’entità della sanzione. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per l’odierna riunione, alla quale ha partecipato, in rappresentanza della Procura Federale, dott. Dario Perugini, che ha insistito per il rigetto del ricorso. La Corte esaminati gli atti, ritiene che il ricorso possa essere solo parzialmente accolto. La società Sambenedettese si duole del fatto che il Tribunale Federale Nazionale le abbia comminato una sanzione per fatti già conosciuti e puniti dal Giudice Sportivo. Se così fosse, ma non lo è, si sarebbe violato il principio ne bis in idem. Tale violazione non sussiste perché non può ritenersi che si sia in presenza di alcuna duplicazione di giudicati in quanto, in primo luogo, si celebrò innanzi la C.S.A. un procedimento, dopo la sanzione del Giudice di prime cure, a carico della Jesina, altro e diverso soggetto sportivo e giuridico; la società oggi reclamante rimase del tutto estranea a quel contenzioso. Quello che è vero è che il Giudice Sportivo, in relazione agli insulti e sputi rivolti all’assistente arbitrale ha sanzionato la soc. Sambenedettese con l’ammenda di €. 1.500,00 (cfr. Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014) ma non ha posto al centro della sua cognizione il ripetuto lancio di bottiglie a fine gara che, invece, come risulta in quello stesso comunicato, venne addebitato alla società avversaria. Su siffatto episodio non vi è stata valutazione precedente a quella compiuta, sulla base del deferimento della Procura Federale, da parte del Tribunale Federale, né comminata altra sanzione che possa sovrapporsi a quella oggi in discussione. Precisato questo, deve affermarsi, nel merito, che non appare esservi dubbio che la società Sambenedettese debba essere chiamata a rispondere della condotta, contraria ad ogni regola civile e sportiva, tenuta dai propri tifosi, a titolo di responsabilità oggettiva. Ancorché non costituisca argomento di appello, la Corte deve condividere quanto assunto dal Tribunale Federale Nazione circa l’assenza di ogni esimente o attenuante in ragione di fattivi comportamenti della società, ai sensi degli artt. 12 e 13 C.G.S., accorgimenti non risultati adottati nella circostanza. Ciò posto, se nessuna incertezza può aversi in ordine alla responsabilità del fatto materiale in capo a sconosciuti tifosi della soc. Sambenedettese, altresì non può aversi remora alcuna ad affermare quella oggettiva, ex art. 4, comma 3, della medesima società. In questo contesto di affermazione della obiettiva riconducibilità al sodalizio dell’illiceità delle azioni dei propri tifosi, non può non rilevarsi, per l’effetto di cui all’art. 16, comma 1 C.G.S. che il gesto compiuto possa congruamente qualificarsi più che come atto di pura violenza come irragionevole e scomposto gesto di protesta verso un risultato della gara non favorevole ai loro colori. Rileva, nel senso, il fatto che nessuno è stato colpito dal lancio delle bottiglie né alcuno ha corso il pericolo di essere attinto. In applicazione della norma premiale che precede, valida ad attenuare l’incisività della punizione, la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, decide di ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 750,00. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), ridetermina la sanzione in € 750,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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