F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 25 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S. SIG. LOMBARDO PEPPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 – PROC. 8 PF 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015) 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., A.S.D. REAL CASALE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA € 760,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE; – AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASALE: AMATO MARCO, CACCAMISI KEVIN JUNIOR, GLORIOSO ROBERTO, LEANZA GIANFRANCO, LEMBO FEDERICO, PITINGARO LUIGI, BASILOTTA DANIELE, BUEMI VINCENZO, CATANESE GIUSEPPE, COLOMBO ALBERTO ROSARIO, CONSALES CRISTOFARO, COSTA NICOLÒ, GAGLIANO ANTONINO, MARSALA SALVATORE, MINEO ROSARIO, TEMPRA PIETRO, TERRANA ROSARIO; – AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI POL.D. LASACARI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI A.S.D. REAL CASALE: DI FIORE SANTO, GLORIOSO LUCA, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 – PROC. 8 PF 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 082/CFA del 25 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 041/CFA del 21 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S. SIG. LOMBARDO PEPPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 - PROC. 8 PF 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015) 2. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 COMMA 2 C.G.S., A.S.D. REAL CASALE AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA € 760,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. VIGENTE; - AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI A FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL CASALE: AMATO MARCO, CACCAMISI KEVIN JUNIOR, GLORIOSO ROBERTO, LEANZA GIANFRANCO, LEMBO FEDERICO, PITINGARO LUIGI, BASILOTTA DANIELE, BUEMI VINCENZO, CATANESE GIUSEPPE, COLOMBO ALBERTO ROSARIO, CONSALES CRISTOFARO, COSTA NICOLÒ, GAGLIANO ANTONINO, MARSALA SALVATORE, MINEO ROSARIO, TEMPRA PIETRO, TERRANA ROSARIO; - AMMONIZIONE CON DIFFIDA A CARICO DEI CALCIATORI, ALLO STATO TESSERATI POL.D. LASACARI, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI A.S.D. REAL CASALE: DI FIORE SANTO, GLORIOSO LUCA, RISPETTIVAMENTE INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 43, COMMI 1, 2, 3 N.O.I.F. (NOTA PROT. 11.857 DEL 23/2/2015 - PROC. 8 PF 14/15) (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 520/TFT 34 del 28.4.2015) Con ricorso del 5.5.2015, il Sig. Peppino Lombardo, in qualità di Presidente della società Real Casale, ha chiesto alla Corte Federale d’Appello “la revisione del procedimento n. 590/b a carico del Presidente e dei suoi calciatori”, formulando istanza di convocazione davanti alla medesima Corte per potere “spiegare la motivazione del non consegnamento dei certificati medici”. Con successivi distinti atti dell’11.5.2015, la società Real Casale ha proposto autonomi ricorsi avverso il provvedimento del T.F.T. Comitato Regionale Sicilia di cui al Com. Uff. n. 520/TFT/34 del 28.4.2015, impugnando, quanto al primo (sottoscritto dal Sig. Peppino Lombardo), la sanzione dell’inibizione di mesi 6 inflitta al medesimo dirigente per non avere dato prova dell’esistenza della prescritta certificazione medica relativamente ai propri calciatori benchè in sede di tesseramento avesse dichiarato l’avvenuto adempimento dell’obbligo stabilito dalle norme federali; b) quanto al secondo (sottoscritto da altro dirigente), la sanzione dell’ammenda di € 760,00 a carico delle società, l’inibizione del proprio presidente e l’ammonizione con diffida a carico dei propri calciatori, sanzioni tutte disposte dal T.F.T. per le medesime ragioni sopra rappresentate (omessa documentazione della prescritta certificazione medica degli atleti). In tali ultimi ricorsi, sostanzialmente speculari, viene affermato che, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di deferimento accolto dal primo giudice, la società, pur avendo da tempo adempiuto a tutti gli obblighi di certificazione medica, non avrebbe tuttavia potuto darne prova davanti al Tribunale Federale Territoriale dal momento che i deferiti non avrebbero avuto notizia del procedimento a loro carico né avrebbero ricevuto alcuna comunicazione formale riguardo il deferimento. La C.F.A., riuniti i ricorsi relativi alla medesima decisione del T.F.T. e disposta, a cura della Presidenza Federale, la produzione in giudizio della documentazione attestante l’avvenuta comunicazione dell’atto di deferimento ai soggetti interessati, ha assunto la seguente decisione. I ricorsi sono inammissibili. Quanto al ricorso proposto dal Sig. Peppino Lombardo, presentato in data 5.5.2015 e successivamente riproposto dalla società con nuovo atto dell’11.5.2015, esso, dichiaratamente volto ad ottenere la revisione della decisione del T.F.T., appare tuttavia proposto in totale assenza dei presupposti stabiliti dall’art. 39 C.G.S. che, al n. 2) stabilisce che “la Corte federale di appello può disporre la revisione nei confronti di decisioni irrevocabili se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il sanzionato doveva essere prosciolto oppure in caso di inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile, od in caso di acclarata falsità in atti o in giudizio”. Al tempo stesso sia il ricorso proposto dal Lombardo, seppure considerato nella sua dimensione integrata (che consentirebbe in qualche misura di colmare un primo profilo di inammissibilità attesa la letterale assenza dell’illustrazione dei motivi del gravame che caratterizza il primo atto del 5.5.2015), come pure quello proposto dalla società si palesano comunque inammissibili anche qualora li si voglia intendere come ricorsi per revocazione ai sensi dell’art. 39.1 C.G.S., essendo risultato insussistente, alla luce del supplemento istruttorio, l’ipotizzata omissione della comunicazione agli interessati dell’atto di deferimento e della notizia della pendenza del procedimento (circostanza che avrebbe potuto rilevare, in linea di principio, ai sensi della lettera c) e lettera e) dell’art. 39.1 C.G.S.). Stante quanto sopra, le riunite impugnazioni si presentano comunque inammissibili anche quali ordinari ricorsi in appello in ragione del fatto che, rilevata la mancanza di autosufficienza del primo atto del 5.5.2015 in quanto del tutto privo di motivazione (in violazione dell’art. 38.32 C.G.S.), i successivi atti dell’11.5.2015, ai quali potrebbero essere riconosciuti in astratto in requisiti minimi dell’atto di appello, risulterebbero comunque proposti oltre il termine di sette giorni successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione dell’Organo che si intende impugnare (artt. 37.1. lett. a) e 38.2 C.G.S.). Per questi motivi, la C.F.A., riuniti i ricorsi nn. 1) e 2), per revisione ex art. 39, comma 2 C.G.S., come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Lombardo Peppino e dalla società A.S.D. Real Casale di Campofelice di Roccella (Palermo), li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le rispettive tasse reclamo.
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