F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 30 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 10 AL SIG. RAFFAELE RICCIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S. (NOTA N. 10276/307 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10284/308 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10655/373 PF14-15 DP/FDA DEL 19.5.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 58/TFN – Sez. Disc. del 09.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 30 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE DI MESI 10 AL SIG. RAFFAELE RICCIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; - PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S. (NOTA N. 10276/307 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10284/308 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10655/373 PF14-15 DP/FDA DEL 19.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 58/TFN – Sez. Disc. del 09.6.2015) Con nota dell’11.6.2015 la società A.S.D. Napoli Calcio Femminile preannunciava ricorso avverso il provvedimento del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare pubblicato sul Com. Uff. n.58TFN del 9.6.2015, con cui era inflitta l’inibizione di 10 mesi al Presidente della società signor Raffaele Riccio e la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 20152016 a titolo di responsabilità diretta e chiedeva i relativi atti. Successivamente veniva comunicato la rinuncia al ricorso. Al riguardo va osservato che ai sensi dell’art.33 comma 12 del codice non è ammessa la rinuncia al ricorso. Pertanto nel caso in esame si tratta di un ricorso privo di motivi, che per questa considerazione va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Pozzuoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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