F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 084/CFA del 30 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CFA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILEAVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 10 AL SIG. RAFFAELE RICCIO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ; – PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 11 N.O.I.F. E DELL’ART. 8 COMMI 9 E 10 C.G.S. (NOTA N. 10276/307 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10284/308 PF14-15 DP/FDA DEL 12.5.2015) (NOTA N. 10655/373 PF14-15 DP/FDA DEL 19.5.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 58/TFN – Sez. Disc. del 09.6.2015)
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