• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 16 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 16 Settembre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. SANT’ELIA FIUMERAPIDO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GIUSEPPE EVANGELISTA; – AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ELIA FIUMERAPIDO/FONTANA LIRI DEL 21.9.2014(NOTA 6187/199PF 14-15/GC/VDB DEL 18.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 258/LND del 15.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004/CFA del 16 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 025/CFA del 16 Settembre 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO A.S.D. SANT’ELIA FIUMERAPIDO AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GIUSEPPE EVANGELISTA; - AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ELIA FIUMERAPIDO/FONTANA LIRI DEL 21.9.2014(NOTA 6187/199PF 14-15/GC/VDB DEL 18.2.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 258/LND del 15.5.2015)
La A.S.D. Sant’Elia Fiumerapido e il sig. Giuseppe Evangelista hanno proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o il C.R. Lazio del 14/5/2015 pubblicata sul C.U. n. 258/LND del 15/5/2015 con cui è stata inflitta l’inibizione al sig. Giuseppe Evangelista per tre anni ed è stata inflitta un’ammenda di € 2.000,00 nonché la penalizzazione di 6 punti alla A.S.D. Sant’Elia Fiumerapido da scontarsi nella prossima stagione sportiva. La decisione del Tribunale Federale Territoriale era intervenuta a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione da parte del sig. Giuseppe Evangelista dell’art. 7 commi1, 2 e 5 del C.G.S. per aver cercato di alterare il risultato della gara Sant’Elia Fiumerapido – Fontana Liri del 21/9/2014, conclusosi sul campo con il punteggio di 0-1, utilizzando indebitamente le credenziali di accesso al sito web della FIGC-LND della A.S.D. Real Cassino Terra lavoro di cui era rimasto in possesso, al fine di effettuare un secondo tesseramento del giocatore Carlo Sacco, già regolarmente tesserato per il Fontana Liri, per la predetta società falsificando sul modulo di tesseramento, illecitamente scaricato dal sito della LND, sia la sottoscrizione del giocatore che quella del Presidente della A.S.D. Real Cassino Terra Lavoro, sporgendo poi reclamo al Giudice Sportivo al fine di far rilevare il doppio tesseramento e di ottenere la vittoria a tavolino della gara in questione. Il deferimento aveva riguardato anche la A.S.D. Sant’Elia Fiumerapido a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del C.G.S. per quanto ascritto al suo Presidente sig. Giuseppe Evangelista. A sostegno dell’impugnazione i ricorrenti hanno dedotto una serie di motivi. In particolare la invalidità della decisione assunta per violazione del principio del contraddittorio, avendo l’Evangelista richiesto un differimento dell’udienza in presenza di oggettivi motivi di carattere medico che non veniva concesso, non consentendogli così di essere presente alla stessa. In secondo luogo hanno dedotto il vizio della decisione scaturente dalla totale omissione della motivazione. Nel merito i ricorrenti hanno poi dedotto l’insussistenza di prove in ordine all’accesso telematico abusivo da parte del sig. Evangelista e della sottoscrizione da parte dello stesso della modulistica relativa al tesseramento del calciatore Sacco nonché alla falsificazione compiuta della firma del calciatore Sacco e del Presidente della A.S.D. Real Cassino. Per questi motivi i ricorrenti hanno richiesto in via pregiudiziale la declaratoria di nullità e/o annullamento della decisione impugnata disponendo la celebrazione ex novo della fase dibattimentale e nel merito l’annullamento della sanzione irrogata e, in subordine, la rideterminazione della stessa. La Corte ritiene fondata la censura relativa alla violazione delle norme sul contraddittorio in quanto il ricorrente Evangelista aveva addotto un oggettivo motivo di carattere medico per il quale non poteva essere presente nella data fissata per l'udienza. Va ricordato che all'art. 2 dei principi di giustizia sportiva (così come deliberati dal Consiglio Nazionale CONI del 15 luglio 2014) si afferma che "il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo". Al riguardo va richiamata anche la giurisprudenza della stessa giustizia sportiva e, in particolare, la decisione n. 15 del 2011 dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva laddove afferma che "i principi del giusto processo e quindi del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale, già esistenti nell'art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza ed immediata cogenza nei primi due comma del novellato art. 111 Cost. (l. cost. 23 novembre 1999, n. 2) sono principi generali applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giustiziali (organo indipendente con garanzie procedimentali ed in contraddittorio) e quindi anche nel settore della giustizia sportiva, regolata dall'ordinamento sportivo e in ogni caso rispettosa dei principi della Costituzione". Per questi motivi la C.F.A., visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., accoglie e, per l'effetto annulla, il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sant'Elia Fiumerapido di Broccostella (Frosinone) per violazione del principio del contraddittorio e rimette gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio per l'esame del merito garantiti i diritti dell’incolpato. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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2. RICORSO A.S.D. SANT’ELIA FIUMERAPIDO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER ANNI 3 AL SIG. GIUSEPPE EVANGELISTA; – AMMENDA DI € 2.000,00 E PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1, C.G.S., INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA SANT’ELIA FIUMERAPIDO/FONTANA LIRI DEL 21.9.2014(NOTA 6187/199PF 14-15/GC/VDB DEL 18.2.2015) – (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 258/LND del 15.5.2015)"