F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 28 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 24 Settembre 2015 e su www.figc.it GARA BRINDISI/SAN SEVERO DEL 30.11.2014 GARA POMIGLIANO/BRINDISI DEL 14.12.2014 1. RICORSO DEL SIG. SAVINO DALENO (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S. NELL’INTERESSE DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 CON PRECLUSIONE E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 2. RICORSO DEL SIG. WILLIAM CAROTENUTO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE U.S.D. SAN SEVERO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 3. RICORSO DEL SIG. SALVATORE ASTARITA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO U.S.D. AKAGRAS CITTÀ DEI TEMPLI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 3 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 4. RICORSO DEL SIG. GIORGIO FLORA (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6 E AMMENDA € 70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 017/CFA del 28 Agosto 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CFA del 24 Settembre 2015 e su www.figc.it GARA BRINDISI/SAN SEVERO DEL 30.11.2014 GARA POMIGLIANO/BRINDISI DEL 14.12.2014 1. RICORSO DEL SIG. SAVINO DALENO (ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 1BIS, COMMA 5 C.G.S. NELL’INTERESSE DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 5 CON PRECLUSIONE E AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 2. RICORSO DEL SIG. WILLIAM CAROTENUTO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE U.S.D. SAN SEVERO) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 3 E MESI 6 E AMMENDA DI € 60.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 3. RICORSO DEL SIG. SALVATORE ASTARITA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO U.S.D. AKAGRAS CITTÀ DEI TEMPLI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI ANNI 2 E MESI 3 E AMMENDA DI € 25.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) 4. RICORSO DEL SIG. GIORGIO FLORA (ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE CON POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA S.S.D. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 E MESI 6 E AMMENDA € 70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 17/TFN del 20.8.2015) Per un corretto inquadramento degli appelli proposti da Astarita Salvatore, Carotenuto William, Daleno Savino e Flora Giorgio occorre muovere dalla vicenda come risulta delineata dall’atto di deferimento della Procura Federale. Il Procuratore Federale ha invero deferito, tra gli altri, al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, per quanto qui rileva: - il Sig. Astarita Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Città dei Templi; - il Sig. Carotenuto William, all’epoca dei fatti calciatore del USD San Severo; - il Sig. Ciccarone Antonio, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Turris Neapolis Srl; - il Sig. Daleno Savino, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi; - il Sig. Flora Antonio, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi; - il Sig. Flora Giorgio, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi; - il Sig. Morisco Vito, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi; - la Società USD Akragas Città Dei Templi; - la Società SSD Calcio Città Di Brindisi; - la Società Turris Neapolis Srl; - la Società USD San Severo; Per rispondere: - CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Turris Neapolis Srl; - DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città Di Brindisi; - FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città Di Brindisi; per la violazione dell’art. 9 CGS, perché si associavano fra loro, in numero di tre o superiore a tre, al fine di commettere una serie indeterminata di illeciti disciplinari, fra i quali illeciti sportivi, ex art. 7 CGS, come dimostrato dalle specifiche contestazioni mosse ai suddetti associati che vengono integralmente richiamate, operando con condotte finalizzate ad alterare il regolare svolgimento e il risultato di gare dei campionati nazionali con lo scopo di assicurare un vantaggio in classifica immediato alla SSD Calcio Città Di Brindisi mediante dazioni di denaro costituenti il compenso per l’illecita attività posta in essere, ovvero programma perseguito con un assetto stabile e con una distribuzione di ruoli su tutto il territorio nazionale in epoca anteriore e contestuale ai fatti evidenziati nel presente procedimento e, comunque, per tutta la durata corrispondente ai singoli fatti oggetto di contestazione nei capi di incolpazione di cui al presente atto; - TURRIS NEAPOLIS Srl, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati a Ciccarone Antonio; - SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con poteri di rappresentanza Flora Antonio, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a Daleno Savino. GARA BRINDISI – SAN SEVERO del 30/11/14 – SS 2014 –15 - Campionato Serie D Gir. H - FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto 3 che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Turris Neapolis Srl, e CAROTENUTO WILLIAM, all’epoca dei fatti calciatore del USD San Severo, per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere tutti, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Brindisi – San Severo del 30.11.14, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, stagione sportiva 2014 - 15 in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della SSD Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica; e, per quanto attiene alla posizione di Ciccarone, effettuare una scommessa sicura sull’esito alterato dell’incontro; in particolare, Flora Antonio, Flora Giorgio, Daleno, Morisco e Ciccarone, per aver concordato tra loro di operare l’alterazione del risultato della gara; nonché, quanto a Flora Antonio, anche per aver messo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; Ciccarone e Daleno per aver contattato Carotenuto, al fine di acquisire la disponibilità dello stesso a falsare la propria prestazione in campo in occasione della gara contro il Brindisi del 30.11.14; Carotenuto per essersi dichiarato disponibile a quanto propostogli dal Ciccarone e, conseguentemente, per aver effettivamente alterato la propria prestazione in campo in occasione della gara rendendosi autore di diverse “papere” che, nell’occasione, ebbero a favorire le segnature del Brindisi. Con le aggravanti per tutti di cui all'art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito; nonché, ad esclusione del solo Carotenuto William, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14- 15); - ASTARITA SALVATORE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Cittàdeitempli, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale dell'accordo per l'alterazione del risultato della gara Brindisi - San Severo del 30.11.2014, del quale era venuto a conoscenza; - ASTARITA SALVATORE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la USD Akragas Cittàdeitempli, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Brindisi e San Severo erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il Ciccarone aveva scommesso sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14; - CICCARONE ANTONIO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 1 bis, co. 5, del CGS all’interno e nell’interesse della Turris Neapolis Srl, per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del CGS per aver scommesso, anche per il tramite di Astarita, sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle Società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, Akragas, Brindisi e San Severo erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché, per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che l’Astarita aveva scommesso sulla gara Brindisi - San Severo del 30.11.14; - la Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con poteri di rappresentanza Flora Antonio e Flora Giorgio; nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di 4 Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a Daleno Savino e Morisco Vito in occasione della gara Brindisi – San Severo del 30.11.14; nonché, ancora, di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara Brindisi - San Severo del 30.11.14, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; - la Società USD SAN SEVERO, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Carotenuto William in relazione alla gara Brindisi – San Severo del 30.11.14. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché del vantaggio in classifica; - la Società TURRIS NEAPOLIS Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati a Ciccarone Antonio, in relazione alla gara Brindisi – San Severo del 30.11.14. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere; - la Società USD AKRAGAS CITTADEITEMPLI, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Astarita Salvatore in relazione alla gara Brindisi – San Severo del 30.11.14. GARA POMIGLIANO – BRINDISI del 14/12/2014 – SS 2014/2015 - Campionato Nazionale Serie D Gir. H - FLORA ANTONIO, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, FLORA GIORGIO, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della SSD Calcio Città di Brindisi, MORISCO VITO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, DALENO SAVINO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della SSD Calcio Città di Brindisi, CICCARONE ANTONIO, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, CGS all'interno e nell'interesse della Turris Neapolis Srl, MARZOCCHI EMANUELE, all’epoca dei fatti calciatore della SSD Puteolana 1902 Internapoli per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite allo scopo di assicurare a quest'ultima un vantaggio in classifica; in particolare Flora Antonio, Flora Giorgio, Daleno Savino e Ciccarone Antonio, per aver concordato tra loro di operare per l’alterazione del risultato della gara; nonché, quanto a Flora Antonio, anche per aver messo a disposizione la provvista economica necessaria al raggiungimento dello scopo; Ciccarone per aver contattato il Marzocchi delegando a questi il compito di “agganciare” i calciatori del Pomigliano sui quali fare leva, dietro compenso, per alterare l’incontro in favore del Brindisi; Morisco per aver incontrato Ciccarone e Marzocchi per definire i dettagli della combine; Daleno e Morisco, poi, per avere il giorno della gara consegnato a Marzocchi il denaro pattuito per la combine. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); 5 - la Società SSD CALCIO CITTÀ DI BRINDISI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati con poteri di rappresentanza Flora Antonio e Flora Giorgio, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti contestati a Daleno Savino e Morisco Vito in occasione della gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014; nonché ancora di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee in occasione della gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014, così come oggetto di contestazione nei precedenti capi relativi a tale incontro. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento della gara, del risultato della stessa, del vantaggio in classifica conseguito, nonché della pluralità di illeciti posti in essere; - la Società TURRIS NEAPOLIS Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati a Ciccarone Antonio in relazione alla gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica e della pluralità degli illeciti posti in essere; - la Società SSD PUTEOLANA 1902 INTERNAPOLI a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Marzocchi Emanuele in relazione alla gara Pomigliano – Brindisi del 14.12.2014. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti in essere. Con la contestata decisione di cui al Comunicato Ufficiale n. 17/TFN, pubblicato il 20 agosto 2015, il Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare decideva nei termini di cui appresso. Riguardo alle gare Brindisi - San Severo del 30.11.14 e Pomigliano-Brindisi del 14.12.2014 i fatti relativi alle suindicate due gare sono stati accertati con assoluta certezza. Illuminanti a tal fine sono le dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese al G.I.P. di Catanzaro dal Presidente della Società Brindisi Antonio Flora, la cui posizione è stata separata da quella degli altri deferiti in ragione della omessa rituale comunicazione della fissazione del dibattimento, ma le sue dichiarazioni possono e debbono essere valutate, anche per la sussistenza della responsabilità diretta del Brindisi. Inoltre anche Flora Giorgio, pur negando il proprio coinvolgimento nella combine, sostanzialmente ammetteva che essa è stata effettivamente portata a termine dagli altri deferiti. Secondo il primo Collegio giudicante l’ipotesi accusatoria sarebbe stata sostenuta anche dalle dichiarazioni del deferito Marzocchi, che ha collaborato all’accertamento della verità, le quali sono state ampiamente riscontrate dagli esiti evidenti delle intercettazioni telefoniche (conversazioni e SMS) che consentono di ricostruire nei dettagli i fatti e le singole responsabilità, valutando il Tribunale come elemento indiziante anche il linguaggio criptato abitualmente usato dagli incolpati nelle loro comunicazioni. Risultava quindi provato, secondo il TFN, che prima che si disputasse la partita con il San Severo, il deferito Ciccarone prese contatti con Carotenuto facendogli intendere con il consueto gergo criptato cosa volesse (vedi intercettazioni telefoniche) e il Carotenuto si diceva subito d’accordo, al punto da incontrare Ciccarone quella sera stessa e discutere di persona dell’affare da organizzare insieme. Successivamente il Ciccarone contattava telefonicamente Daleno Savino (consulente di mercato del Brindisi) al quale rappresentava con il consueto linguaggio sibillino di aver già da tempo (3 novembre 2014) contattato alcuni giocatori e, quindi, di poter essere in grado di organizzare la combine della partita. Ciccarone, preso atto della disponibilità di Daleno, lo 6 informava che lo avrebbe ricontattato per fissare un incontro di persona non appena riusciva a contattare il calciatore che doveva essere presente anche all’incontro. Dai riscontri delle intercettazioni il TFN ha dunque ritenuto rilevante il comportamento del Ciccarone, che contattava nuovamente il Daleno rappresentandogli l’esigenza di un incontro di persona al quale sarebbe intervenuto anche il calciatore del San Severo che in gergo chiama procuratore. Secondo il TFN Daleno informava poi della combine Flora Giorgio riferendogli del progetto di “filotto” (vale a dire di successive combines che avrebbero dovuto garantire al Brindisi la vittoria fino alla partita con l’Andria), suscitando le ire del padre di questi, il Presidente Flora Antonio che non si fidava della riservatezza del figlio, definito “un ragazzino di 13 anni”. Il TFN con la sopraindicata decisione accoglieva la ricostruzione della Procura che, sulla base delle intercettazioni telefoniche disposte dall’A.G.O., evidenziava con dettaglio la frenetica attività preparatoria posta in essere prima della partita dal Daleno e dal Ciccarone, veri e propri motori dell’attività fraudolenta che avrebbe dovuto portare alla alterazione di sette-otto gare a vantaggio del Brindisi. Invero nel passaggio motivazionale decisivo il TFN precisava che “partecipava a tale attività anche Vito Morisco, Direttore sportivo della Società, presente ad un incontro preparatorio tenutosi con Daleno e Flora Antonio il 27 novembre 2014, tre giorni prima della partita contro il San Severo, presso la casa del Presidente. Con tutta evidenza non è possibile che a un incontro del genere partecipassero persone estranee all’accordo fraudolento. Due giorni prima della gara con il San Severo, Daleno e Ciccarone avevano occasione di sentirsi ancora una volta e il D.S. del Neapolis ribadiva le condizioni pattuite nell’incontro precedente puntualizzando che alla gara avrebbe assistito pure il “procuratore”, ovvero il fratello Vinicio, raccomandando al Daleno di liquidargli il compenso dovuto al termine della partita. Il linguaggio, evidentemente criptico, svelava il reale oggetto del discorso laddove Ciccarone ripeteva, più volte, a Daleno la necessità di “chiudere la situazione” subito dopo l’incontro. L’insistenza di Ciccarone coglieva un po’ di sorpresa l’interlocutore che, per tranquillizzare l’amico, gli garantiva la presenza pure del Presidente Flora”. Risultava quindi evidente, per i primi Giudici, come nell’incontro tenutosi il 27 novembre tra Daleno, il Presidente Antonio Flora e il Direttore sportivo Morisco venissero definiti i termini dell’accordo illecito. Nello stesso contesto il TFN accoglieva altresì l’impostazione della Procura per quanto concerne l’effettuazione delle scommesse. Rilevante a tal fine il passaggio della decisione in cui si sottolinea come “dalle intercettazioni si evince anche come ad un giorno della partita Ciccarone provvedesse a effettuare una scommessa sulla gara alterata. Infatti, contattava telefonicamente la solita agenzia di scommesse e dettava le partite su cui “puntare”. Il Ciccarone rendeva partecipe del risultato certo anche l’amico Salvatore Astarita, cui dettava per telefono le partite su cui puntare, tra cui proprio Brindisi – San Severo (risultato 1). Nella telefonata intercettata Astarita si dimostra a conoscenza della combine e chiede a Ciccarone di indicargli un pronostico certo in quanto aveva bisogno di denaro”. Sempre dalle intercettazioni emergono le difficoltà sorte immediatamente prima della partita in ordine alle modalità di corresponsione del compenso che il Ciccarone avrebbe voluto percepire in anticipo tramite il fratello Vinicio, presente allo stadio. Ciò non accade perché i dirigenti del Brindisi, evidentemente non fidandosi, non fanno arrivare il denaro. A questo punto la combine rischia addirittura di saltare ma poi tutto viene risolto con l’intervento del Daleno e di Flora Giorgio. La piena consapevolezza della combine Brindisi – San Severo da parte del Direttore sportivo brindisino, Morisco Vito, continua il TFN, emerge chiaramente anche dalla intercettazione della telefonata nella quale Daleno informa Morisco delle difficolta sorte, in ordine alla combine, a pochi minuti dall’inizio della gara, in quanto il loro complice Ciccarone pretendeva immediatamente i soldi da corrispondere anche al portiere del San Severo Carotenuto. Nella prosecuzione del discorso il Daleno rappresentava al Morisco quanto si era esposto il portiere Carotenuto per subire i goal “...omissis... Savino DALENO: nooo...il ragazzo..si si quello che ha combinato, vediti le immagini”. 7 Nel deferimento vengono poi convincentemente e dettagliatamente ricostruite le fasi della corresponsione del compenso nelle quali i soliti Ciccarone e Daleno svolgono il ruolo principale. La combine ebbe quindi a concretizzarsi in quanto la SSD Calcio Città di Brindisi ottenne il risultato di 2 – 1; la vittoria fu conseguita grazie alle “papere” commesse dal portiere della USD San Severo Carotenuto William. Per il TFN quanto sopra esposto emergeva chiaramente già dalle intercettazioni telefoniche, che integrano e conferiscono ampio e definitivo riscontro alle dichiarazioni ampiamente confessorie rese il 21/5/2015 al GIP di Catanzaro dal Presidente del Brindisi. In tale vera e propria confessione Flora Antonio confermava, infatti, tutte le modalità di svolgimento dell’accordo illecito anche se non nominava Morisco e escludeva da ogni responsabilità il figlio Giorgio. Nelle dichiarazioni da quest’ultimo rese al GIP di Catanzaro nella medesima data del 21/5/2015 si trovava ulteriore conferma dello svolgimento della combine fatta eccezione per il ruolo del Flora Giorgio che pur ammettendo la altrui realizzazione dell’illecito, negava ogni personale coinvolgimento. La responsabilità del Flora Giorgio nell’illecito relativo alla gara con il San Severo emerge però, secondo il TFN, dalla telefonata intercorsa con il Daleno tre giorni prima della partita. Percepita la preoccupazione di Giorgio Flora, Daleno Savino rassicurava in ogni modo il vice Presidente del Brindisi, facendogli capire che dalla domenica successiva fino alla partita con l’Andria, la loro squadra avrebbe vinto tutte le partite. La prima tappa del “filotto” era proprio la partita contro il San Severo, la domenica successiva. Ai dubbi di Flora Giorgio, Daleno rispondeva assicurandogli che già l’indomani avrebbe avuto “l’incontro” in cui avrebbe definito la combine in favore del Brindisi. Al termine della conversazione Flora Giorgio si preoccupava che suo padre Antonio, Presidente del Brindisi, fosse al corrente di quanto Daleno gli stava riferendo. Daleno, anche questa volta, rassicurava il suo interlocutore dicendogli di aver già informato di tutto il Presidente. Pertanto è evidente, osserva il TFN, non solo la consapevolezza ma anche il concorso del Flora Giorgio (che, si ricordi, era vice Presidente del Brindisi con poteri di rappresentanza) nell’assumere in proprio e nel rafforzare l’altrui volontà di portare a termine la combine per la partita della domenica successiva con il San Severo. Inoltre Giorgio Flora viene interessato dal Daleno per risolvere il problema del pagamento del corrispettivo allorché il giorno della partita la combine rischiò di saltare. È proprio a lui che il Daleno si rivolge quando i soldi non arrivano allo stadio. Analogo copione, secondo la ricostruzione della Procura federale validata dal TFN, viene seguito dai deferiti per la gara Pomigliano / Brindisi del 14/12/2014, laddove si evidenzia che “anche in questo caso i principali artefici della combine sono Ciccarone e Daleno. Quest’ultimo, sollecitato da Flora Antonio a portare avanti il progettato “filotto” il 9/12/2014 prende contatto col Ciccarone che gli fa presente di non essere disponibile a sopportare i malintesi sul pagamento accaduti in occasione della gara col San Severo (cfr intercettazioni telefoniche del 9/12/2014). Daleno rassicura Ciccarone che tali malintesi non si sarebbero ripetuti. A questo punto il Ciccarone prende contatto con l’amico Marzocchi per cercare di contattare qualche calciatore del Pomigliano. L’esito di questi contatti non è emerso ma è comunque chiaro che siano stati effettivamente compiuti da tutti i deferiti atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara. Oltre all’evidente attività di Ciccarone e Daleno, Giorgio Flora chiede ripetutamente a Daleno di essere aggiornato sull’evoluzione della combine in esame. In due telefonate del 13/12 – ore 10.17 e ore 12.39 - chiede a che punto fosse l’affare e Daleno gli assicura che la combine era prossima alla definizione, aspettando solo che la controparte gli comunicasse i dettagli dell’operazione. Dalle intercettazioni risulta come il Daleno tenesse il Presidente Flora Antonio costantemente al corrente dello stato della trattativa della combine, riferendogli di aver informato Ciccarone che la parte terminale della trattativa sulla combine (compreso la consegna del denaro) l’avrebbe condotta, in rappresentanza del Brindisi, il Direttore Vito Morisco. Il 13/12/2014 Daleno ripete la stessa comunicazione che aveva appena reso al Presidente Flora Antonio in ordine alla fase finale della combine, al Giorgio Flora.” Anche in intercettazioni successive alla partita emerge l’attivo coinvolgimento del Giorgio Flora. 8 Ma anche il Direttore sportivo Vito Morisco partecipa attivamente alla combine, come risulta dagli atti secondo la decisione del TFN che evidenzia “come già detto è il delegato del Brindisi a partecipare all’ultima fase della combine e, quindi, al pagamento del corrispettivo. Intorno alla mezzanotte del 14 dicembre 2014, giorno della partita combinata, Ciccarone avvisava Morisco di essere in partenza per raggiungerlo presso l’albergo dove alloggiava, a Nola (NA). Pochi minuti dopo Ciccarone telefonava a Daleno informandolo che stava partendo per raggiungere Morisco, avendo la premura di mettere al corrente l’interlocutore di quanto sarebbe accaduto l’indomani. Ciccarone non poteva essere allo stadio di Pomigliano ma garantiva a Daleno che sarebbe stato ben rappresentato da Marzocchi. Il calciatore della Puteolana, che stava seguendo Ciccarone all’appuntamento con Morisco, sarebbe stato sugli spalti dello stadio del Pomigliano, pronto per riscuotere il prezzo della combine. I dettagli dell’affare sarebbero stati definiti di lì a poco con il D.S. del Brindisi, che Ciccarone e Marzocchi avrebbero istruito sul da farsi. L’incontro finale avveniva quindi nella tarda notte del 14 dicembre 2014, alle ore 2.01 quando Ciccarone, Morisco e Marzocchi si incontravano e definivano la trattativa della combine. Anche per questa partita le dichiarazioni rese al G.I.P. di Catanzaro da Antonio e Giorgio Flora trovano integrazione e riscontro nelle emergenze probatorie delle intercettazioni telefoniche. Inoltre anche il deferito Marzocchi ha ammesso le sue e le altrui colpe (cfr. audizione davanti alla Procura Federale del 24/6/2015) tanto che la Procura Federale ha chiesto per lui l’applicazione dell’art. 24 CGS. Unitamente a tali elementi probatori e alla luce di essi va valutato il linguaggio criptato utilizzato dai deferiti nelle loro comunicazioni. Da quanto sopra esposto, conclude il Tribunale, emerge che per i fatti relativi alle gare Brindisi/San Severo e Pomigliano/Brindisi tutti i deferiti sono responsabili degli illeciti disciplinari loro rispettivamente ascritti. Come già detto la posizione di Antonio Flora è stata stralciata a causa dell’omessa comunicazione della fissazione del dibattimento. I fatti a lui ascritti possono essere scrutinati incidentalmente ai fini della valutazione della responsabilità diretta della Società SSD Calcio Brindisi”. * * * Dopo aver passato in rassegna brani dell’ampia e dettagliata motivazione resa dal TFN in ordine agli illeciti sportivi perpetratisi per i due incontri in questione, può procedersi ora all’esame delle posizioni individuali, sulla base degli appelli e dei relativi motivi di censura, all’esito della riunione dibattimentale del 28 agosto u.s.. Deve esaminarsi ora il ricorso di Daleno Savino che impugna la decisione del T.F.N.-Sez. Disciplinare che lo ha sanzionato con l’irrogazione di anni 5 (cinque) di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e dell’ammenda di € 50.000 (cinquantamila/00) per violazione dell’art.1 bis comma 5 C.G.S. e 7 comma 6 C.G.S. con l’applicazione dell’art.9 C.G.S. con riferimento alle gare Brindisi/San Severo e Pomigliano/Brindisi. Si conferma integralmente la decisione impugnata per i seguenti motivi. Deve preliminarmente essere disattesa la violazione in cui sarebbe incorso il T.F.N. con l’impugnata decisione che avrebbe applicato sanzioni sportive in difetto di giurisdizione in quanto irrogate a soggetto estraneo all’ordinamento sportivo. Con motivazione corretta il T.F.N. ha inquadrato l’attività del Daleno nell’alveo dell’art1 bis, comma 5, C.G.S. per aver svolto egli un importante ruolo attivo all’interno della società Brindisi calcio, né l’appellante ha apportato con il ricorso o con i mezzi difensivi in sede di discussione orale alcun elemento idoneo a escludere tale ruolo effettivo anzi confermando il suo ruolo di consulente di mercato del Flora Antonio, Presidente del Brindisi (pag. 2 del ricorso). Quanto al merito, l’appellante, con gli avvocati Giuseppe Renato Cioce e Angelo Cascella, deduce l’erroneità della decisione impugnata laddove non sono stati valutati adeguatamente sia i fatti sia gli elementi di prova a discarico del Daleno, il cui fermo, peraltro, non è stato confermato dal Gip del Tribunale di Trani e nei cui confronti alcuna misura cautelare è stata adottata dalla 9 Procura di Catanzaro, attesa (a giudizio dell’appellante) l’inattendibilità delle dichiarazioni del Flora Antonio e degli altri elementi posti a base della decisione. Allo stesso modo sarebbe carente la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui è riconosciuta l’aggravante associativa ai sensi dell’art. 9 C.G.S. Al contrario, il Collegio deve invece rilevare la correttezza argomentativa della decisione di primo grado del T.F.N. sez. Disciplinare, che con adeguata motivazione ha valutato i fatti posti a base del deferimento, così come gli indizi ed elementi di prova forniti, da cui risulta inequivocabilmente il ruolo attivo del Daleno, che, come correttamente ribadito anche nella discussione orale dalla Procura Federale, ha esaltato al presidente Flora Antonio ed al vice presidente Flora Giorgio la rete di cui il Ciccarone disponeva per le necessità del Brindisi Calcio al fine di conseguire utili risultati, e a tal fine si adoperò con l’ausilio, l’intervento e l’intermediazione del Ciccarone per la combine della gara con il San Severo. Invero è stata correttamente valutata dal T.F.N. la posizione dell’appellante alla stregua della “frenetica attività preparatoria posta in essere prima della partita (Brindisi/San Severo) dal Daleno e dal Ciccarone, veri e propri motori dell’attività fraudolenta che avrebbe dovuto portare all’alterazione di sette-otto gare a vantaggio del Brindisi”, come dimostrato dagli incontri precedenti e successivi alla gara col Ciccarone e con il portiere del San Severo Carotenuto, nonché dai molteplici colloqui intercettati con il Ciccarone e con il Flora, i quali seppur contrassegnati da un linguaggio criptico e sibillino erano inequivocabilmente, sotto il profilo logico-testuale, riconducibili alle finalità descritte dalla Procura Federale e dai Giudici di prime cure. Ed il quadro, fornito dalle relazioni e dai contatti tra i soggetti protagonisti ed artefici delle combine, tra cui sicuramente e con ruolo decisamente attivo il Daleno, non muta affatto con riferimento all’altro incontro “attenzionato”, ovvero Pomigliano-Brindisi del 14 dicembre 2014. Né trova smentita alcuna l’impianto dell’atto del deferimento della Procura Federale, condiviso e fatto proprio dal TFN, in cui si ricostruisce un’associazione dedita all’alterazione dei risultati delle gare del Campionato di Serie D per la Stagione Sportiva 2014/2015, rilevante ai sensi dell’art.9 C.G.S,. al cui vertice si troverebbe il Ciccarone Antonio ma alla cui rete apparterrebbe, con ruolo non secondario, il Daleno. La decisione impugnata risulta, pertanto, corretta anche con riferimento al quantum della sanzione inflitta, in quanto non risultano elementi addotti dall'appellante valutabili in senso contrario, né invero risultano fondate le lagnanze di discriminazione con altri soggetti (come il Flora Giorgio), atteso il vincolo associativo riconoscibile ex art. 9 CGS al Daleno, con le relative conseguenze sotto il profilo sanzionatorio. Il ricorso, conseguentemente, deve essere respinto. Può esaminarsi ora il ricorso di Carotenuto William, proposto con l’Avv. Michele Sarno del foro di Salerno, con cui si contesta la decisione del TFN che ha irrogato la sanzione di anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) di squalifica e di 60.000,00 euro di ammenda per la violazione degli art.7, commi 1 e 2 , C.G.S., con l’aggravante dell’art. 7, comma 6, C.G.S (nel caso di specie per l’effettiva alterazione del risultato della gara e non per la pluralità di illeciti commessi). Il ricorrente, all’epoca dei fatti tesserato come portiere con il San Severo calcio, lamenta che la decisione del TFN sarebbe fondata su elementi che integrerebbero, al più, gli estremi dell’art.1 CGS ma che risulterebbero del tutto carenti ai fini dell’incolpazione de qua; non a caso il medesimo non avrebbe ricevuto né un provvedimento di fermo né altre misure cautelari ad istanza degli organi inquirenti ordinari, come invece chiesto e in parte ottenuto per gli altri indagati; sicché la decisone del TFN sarebbe stata resa nei suoi confronti in assenza, tra l’altro, degli elementi di pericolosità, in un’ottica di tutela anticipata e preventiva, su cui si e’ fondata, invero, tutta l’azione della Procura Federale con il deferimento, accolto dal TFN con la sanzione irrogata. Contrariamente all’assunto della difesa del Carotenuto, di cui al ricorso ed alla discussione orale, riguardo la possibile configurazione degli incontri in chiave di calcio mercato, compatibile con il periodo di apertura del mercato, il Collegio rileva che la decisione del TFN debba ritenersi sul punto corretta, in quanto la responsabilità del ricorrente va a fondarsi su numerosi elementi e riscontri, tra cui colloqui ed incontri, che evidenziano la sua partecipazione attiva e diretta 10 all’accordo, volto ad alterare il risultato della partita Brindisi - San Severo, raggiunto con la partecipazione del Daleno, consulente di mercato del Brindisi calcio ossia la squadra avversaria di quella per cui era tesserato, e soprattutto il Ciccarone, posto al vertice - secondo le risultanze istruttorie anche federali - di una organizzazione dedita alla combine di partite e di scommesse del campionato di serie D per la stagione sportiva 2014/2015. Non risultano residui dubbi sul fatto, messo in risalto dal TFN, che prima che si disputasse la partita con il San Severo, il deferito Ciccarone prese contatti con Carotenuto facendogli intendere, con il consueto gergo criptato cosa volesse (vedi intercettazioni telefoniche), e il Carotenuto si diceva subito d’accordo, al punto da incontrare Ciccarone quella sera stessa e discutere di persona dell’affare da organizzare insieme. Successivamente il Ciccarone contattava telefonicamente Daleno Savino (consulente di mercato del Brindisi) al quale rappresentava con il consueto linguaggio sibillino di aver già da tempo (3 novembre 2014) contattato alcuni giocatori e, quindi, di poter essere in grado di organizzare la combine della partita. Ciccarone, preso atto della disponibilità di Daleno, lo informava che lo avrebbe ricontattato per fissare un incontro di persona non appena riusciva a contattare il calciatore, in gergo chiamato procuratore, che doveva essere presente anche all’incontro. Dai riscontri delle intercettazioni, il TFN ha dunque giustamente ritenuto rilevante il comportamento del Ciccarone, che contattava nuovamente il Daleno rappresentandogli l’esigenza di un incontro di persona al quale sarebbe intervenuto anche il calciatore del San Severo. Risulta, altresì, immune da vizi logici la decisione del TFN nella parte in cui si sofferma sulla circostanza che il Carotenuto William ha garantito il conseguimento del risultato concordato nei contatti con Ciccarone (telefonata ed incontro), prima e dopo la gara anche in relazione a dazioni e spartizioni di denaro, che sarebbero avvenute presso la località di Cava dei Tirreni, ove viveva il Carotenuto. Né sono state ritenute dal Collegio conferenti i richiami alla cripticità del linguaggio usato dai protagonisti dell’accordo, cioè Carotenuto, Ciccarone e Daleno, atteso che, correttamente, il TFN ha riconosciuto il valore indiziante di tale linguaggio ai fini della valutazione della posizione e dell’irrogazione delle sanzioni al ricorrente. Il Collegio ritiene adeguata la motivazione dell’impugnata decisone del TFN, anche laddove ulteriormente si considera suffragato l’accordo illecito dai colloqui di Daleno con Vito Morisco, direttore sportivo del Brindisi, in cui si sottolineava dal primo il compiacimento dell’esposizione di Carotenuto a subire goal. D’altronde non ha pregio la censura del Carotenuto avverso l’ordinanza n.4 del TFN contenuta nel comunicato 17/TFN del 20 agosto 2015, in quanto, in disparte il profilo della sua impugnabilità, con pronunzia che si condivide il TFN ha ritenuto inammissibile e tardiva l’istanza istruttoria di richiesta di sequestro del tablet del Carotenuto da cui risulterebbe la scommessa a favore della sua squadra (San Severo) e che dunque escluderebbe la sua fattiva partecipazione ad accordi illeciti volti a far perdere la squadra in cui militava. A parte, infatti, ogni considerazione sulla liceità delle scommesse da parte di un tesserato, che in sé non possono essere utilizzate come scriminante di altro illecito, deve rilevarsi la correttezza della decisone del TFN che ha valutato la tardività della istanza e comunque la sua portata non decisiva ai fini della valutazione della posizione del Carotenuto, alla stregua degli elementi probatori ed indiziari comunque emersi. Tanto premesso si ritiene che siano integrati gli estremi per l’applicazione delle disposizioni del CGS poste a base delle sanzioni irrogate. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Deve esaminarsi a questo punto il ricorso di Astarita Salvatore, all’epoca calciatore tesserato per la USD AKRAGAS Città dei Templi, che con la difesa dell’ Avv. Monica Fiorillo e gli Avv.ti Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone impugna la decisione del TFN irrogativa della sanzione della squalifica di anni 2 ( due) e mesi 3 (tre) e dell’ammenda di € 25.000,00 (venticinquemila) per la violazione dell’art.7, comma 7, CGS e dell’art.6, commi 2 e 5, CGS. 11 Sia con il ricorso che con la discussione orale la difesa di Astarita, evidenziando lo status del proprio assistito di incensurato fino al presente procedimento, evidenzia l’erroneo inquadramento del comportamento dell’incolpato da parte degli organi federali inquirenti (Procura federale) e giudicanti (il TFN) alla stregua di uno scommettitore, in contatto con il Ciccarone Antonio, nell’ambito di una rete dedita alla combine di partite calcistiche del campionato di serie D nella stagione 2014/2015. Secondo la sua difesa egli, in realtà, si sarebbe limitato a chiedere, lecitamente, pronostici, che non sarebbero sanzionati da alcuna norma del CGS. Orbene, il Collegio, esaminati gli atti, ritiene corretta la decisione del TFN, che appare immune da vizi logici, avendo chiaramente evidenziato, sulla base degli elementi acquisiti al procedimento, che l’Astarita era al corrente della combine della partita tra Brindisi e San Severo calcio, come risulta confermato dai colloqui intercettati del medesimo con Ciccarone, a cui avrebbe confidato anche la necessità di denaro. Risultano, dunque, pianamente dimostrati i presupposti per l’incolpazione, almeno, per omessa denuncia, oltre che per le scommesse da effettuare una volta ricevute le “dritte” ( pag .28 e 31 della decisone del TFN). Dagli elementi acquisiti al procedimento risulta che l’Astarita era reso partecipe dal Ciccarone, con cui era in sistematico contatto, delle combine, tanto che dimostrava di esserne a conoscenza e chiedeva il risultato al fine di poter effettuare una scommessa sicura, come risulta, invero, dalle intercettazioni sia sulla gara tra Brindisi e San Severo che su altre gare, con indicazioni anche di over ecc. Non risulta francamente credibile, né suffragato da elementi probatori contrari, che visto il livello e la frequenza di contatti, possa essersi trattato di soli “suggerimenti” e “pronostici”, e la violazione dell’art. 6 CGS, visti gli elementi acquisiti, risulta parimenti in tabulas. Il ricorso pertanto non merita accoglimento e la decisione impugnata deve essere confermata anche sul punto. Deve esaminarsi, infine, infine il ricorso del Sig. Giorgio Flora, all’epoca dei fatti vice Presidente con poteri di rappresentanza della S.S.D. Calcio Città di Brindisi, il quale, a seguito dell’atto di deferimento del Procuratore Federale del 30.7.2015 (nota n. 1319/859 bis pf 14-15 SP/blp), è stato chiamato a rispondere dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, della violazione dell’art. 7, comma 1 e 2, C.G.S. per avere: a) in concorso con altri, tra cui i Sigg.ri Flora Antonio, Morisco Vito, Daleno Savino, Ciccarone Antonio e Carotenuto William, posto in essere, riuscendoci, atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara Brindisi/San Severo del 30.11.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, Stagione Sportiva 2014/15, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra della S.S.D. Città di Brindisi Calcio, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., della effettiva alterazione del risultato della gara e del vantaggio in classifica conseguito, nonché, anche della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di esame (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); b) prima della gara Pomigliano/Brindisi del 14.12.2014, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti Gir. H, in concorso con altri, tra cui i Sigg.ri Flora Antonio, Morisco Vito, Daleno Savino, Ciccarone Antonio e Marzocchi Emanuele, posto in essere, riuscendovi, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato di tale gara, in maniera tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di assicurare a quest’ultima un vantaggio in classifica; con le aggravanti, anche in questo caso, di cui all’art. 7, comma 6, C.G.S., della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del vantaggio in classifica, nonché della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo oggetto di contestazione (anche nell’ambito del procedimento nr. 859pf14-15); Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con il provvedimento reso in data 20.8.2015, di cui al Com. Uff. n. 17/TFN, in parziale accoglimento del deferimento, ha dunque 12 inflitto al Sig. Giorgio Flora anni 4 (quattro) e mesi 6 (sei) di inibizione ed € 70.000,00 (settantamila/00) di ammenda. Avverso tale decisione ha proposto reclamo dinanzi a questa Corte, con ricorso in data 24.8.2015, il Sig. Giorgio Flora, previo preannuncio in data 23.8.2015, chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini per la proposizione dell’appello per essere stato il sig. Flora e il suo difensore all’estero al momento della pubblicazione della sentenza e dati i termini estremamente abbreviati per esercitare i propri diritti di difesa. Nel merito il reclamante ha chiesto: in via principale: 1. Riformare la sentenza prosciogliendo il Sig. Giorgio Flora da ogni accusa; in via subordinata: 2. Riformare la sentenza e riconoscere il sig. Giorgio Flora colpevole di quanto contestato ex art. 7 comma 7 del codice di Giustizia Sportiva per omessa denuncia; 3. Riformare la sentenza e condannare il sig. Giorgio Flora ex art. 7 comma 7 C.G.S. riducendo la sanzione al minimo edittale; 4. Riformare la sentenza e condannare il sig. Giorgio Flora riducendo la sanzione al minimo edittale. All’udienza del 28.8.2015, il difensore dell’appellante ha illustrato la propria tesi difensiva insistendo sull’istanza di rimessione in termini. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione. L’interposto ricorso proposto dal Sig. Giorgio Flora avverso la sopra citata decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, deve essere, inevitabilmente, dichiarato irricevibile per tardività. La delibera del Presidente Federale del 5.6.2015, di cui al Com. Uff. n. 290/A, riguardante “Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per i procedimenti riguardanti gli illeciti e le violazioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva”, così recita: “art. 2), lettera a) le decisioni del Tribunale Federale a livello nazionale potranno essere impugnate da quanti ne avranno diritto entro il termine di due giorni dalla pubblicazione delle stesse sui Comunicati Ufficiali; art. 2), lettera b) le impugnazioni dovranno essere formalizzate presso la Segreteria della Corte Federale di Appello o con il deposito diretto dei motivi di gravame o con il deposito della richiesta, accompagnata dalla relativa tassa se dovuta, di ottenere copia degli atti ufficiali; art. 2, lettera d) nel caso in cui non venga fatta richiesta degli atti: - copia dei motivi di gravame, sempre nel termine indicato sub a) dovrà essere depositata anche per conoscenza delle controparti.”. Nel caso che ci occupa la difesa del Sig. Giorgio Flora non ha rispettato il termine poco sopra indicato (due giorni) per l’impugnazione ed il deposito degli atti, né ha formalizzato il loro deposito, come indicato dal predetto provvedimento, presso la segreteria della Corte Federale d’Appello. Infatti, il preannuncio d’appello da parte del difensore del Sig. Giorgio Flora è stato inoltrato solo il giorno 23.8.2015, ed a mezzo posta elettronica certificata, mentre i motivi di gravame sono stati inoltrati, il giorno 24.8.2015, sempre a mezzo posta elettronica certificata. Ne consegue che il ricorso del Sig. Giorgio Flora, anche per il rispetto della par condicio degli opponenti, non può che essere dichiarato irricevibile per il mancato rispetto dei termini previsti dal Com. Uff. n. 290/A del Presidente Federale, emanato in data 5.6.2015. Per questi motivi, definitivamente pronunziando, la C.F.A, a Sezioni Unite: - respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Savino Daleno e dispone incamerarsi la tassa reclamo. - respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Astarita Salvatore e dispone incamerarsi la tassa reclamo. - respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cartotenuto William e dispone incamerarsi la tassa reclamo. - Dichiara irricevibile il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Flora e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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