F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 2. RICORSO SIG. CICIONI MARIO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 3. RICORSO SIG. EMILI CARLO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 4. RICORSO SIG. FORTI NALDINO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 5. RICORSO SIG. PALMERINI GIUSEPPE, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 6. RICORSO SIG. LOMBRICI ROBERTO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 7. RICORSO SIG. PACCAMONTI LUCIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 029/CFA del 24 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CFA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. REPACE LUIGI, PRESIDENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 2. RICORSO SIG. CICIONI MARIO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 3. RICORSO SIG. EMILI CARLO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 4. RICORSO SIG. FORTI NALDINO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 5. RICORSO SIG. PALMERINI GIUSEPPE, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 6. RICORSO SIG. LOMBRICI ROBERTO, COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) 7. RICORSO SIG. PACCAMONTI LUCIANO, ALL’EPOCA DEI FATTI COMPONENTE P.T. COMITATO REGIONALE UMBRIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. (NOTA N. 3671/896 PF12-13 SP/BLP DEL 25.11.2014) - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3/TFN del 7.7.2015) Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata su Com. Uff n. 3/TFN – Sez. Disciplinare 2015/2016, del 7.7.2015, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale a carico del Sig. Luigi Repace, Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria, e dei Signori Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerini, Roberto Lombrici e Mario Cicioni, tutti componenti p.t. del Comitato Regionale Umbria (nota n. 3671/896 pf12-13 SP/blp del 25.11.2014), e del deferimento a carico di Luciano Paccamonti, anch’esso, all’epoca dei fatti, componente p.t. del Comitato Regionale Umbria (nota n. 10020/250 pf14-15 SP/gb del 6.5.2015), ha inflitto le seguenti sanzioni: mesi 4 (quattro) di inibizione a Luigi Repace, mesi 3 (tre) di inibizione ciascuno a Carlo Emili, Naldino Forti, Giuseppe Palmerini, Roberto Lombrici e Luciano Paccamonti, mesi 2 (due) di inibizione a Mario Cicioni. I predetti soggetti erano stati tutti deferiti, nelle rispettive qualità, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, da rispettare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, previsti dall’art. 1 bis C.G.S., per aver concorso tra loro a formare e per aver sottoscritto due appendici ai verbali di riunione del Comitato Regionale Umbria (verbali n. 8 del 29.3.2008 e n. 9 del 29.4.2010, il solo Mario Cicioni limitatamente a quest’ultimo verbale) da ritenersi non veridici in quanto difformi per contenuto, modalità e tempo alla realtà effettiva che invece volevano diversamente attestare, con l’aggravante della finalità illecita e del clamore avuto dalla vicenda, comportante danno all’immagine della F.I.G.C.. La decisione del T.F.N. giunge all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla C.F.A. la quale, con decisione pubblicata il 25.5.2015, in accoglimento del ricorso della Procura Federale, aveva annullato la precedente decisione del T.F.N. (Com. Uff. n. 38/TFN – Sez. Disc. del 16.3.2015) che aveva accolto l’eccezione sollevata dalla difesa dei deferiti in ordine alla improcedibilità dell’azione disciplinare per violazione dell’art. 32, comma 11, del vecchio C.G.S.. Avverso la decisione del 7.7.2015, hanno proposto rituale ricorso in appello con unico atto tutti i deferiti i quali hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) nullità dell’ordinanza del T.F.N. del 2.7.2015 con la quale è stata disposta la riunione per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva del procedimento a carico del Sig. Paccamonti, oggetto di specifico deferimento, a quello a carico degli altri deferiti: la prima udienza del processo relativo al Paccamonti, infatti, sarebbe stata celebrata davanti al T.F.N. nell’ambito della fase di rinvio (celebratosi a seguito della decisone della C.F.A. del 25.5.2015); ciò avrebbe privato l’incolpato di un grado di giudizio con conseguente violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, non avendo il medesimo preso parte al giudizio in cui la C.F.A. avrebbe maturato il proprio convincimento in ordine ai principi di diritto ai quali avrebbe dovuto attenersi il T.F.N. a seguito di rinvio; 2) inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla Procura Federale unitamente al ricorso e avanti al T.F.N. in data 2.7.2015 per violazione degli artt. 32 quinques e 37 n. 3 C.G.S.: il T.F.N. non avrebbe correttamente considerato che il materiale probatorio in esame, acquisito nel presente procedimento solo nel marzo 2015, era da tempo nella disponibilità della Procura Federale per averlo ottenuto, nell’ambito del diverso procedimento n. 1829/pf 2010/2011 dal quale il presente trae origine (provvedimento di stralcio dell’aprile 2013), grazie alla trasmissione da parte del PM di Perugia dell’atto di chiusura delle indagini penali (per i delitti di malversazione e truffa) con tutti i documenti corredati da indice; pertanto, avendo la Procura Federale deciso di far confluire nel fascicolo del presente procedimento solo la richiesta di rinvio a giudizio e l’esposto della società calcistica umbra corredata da tutti i suoi allegati, tralasciando gli altri documenti dei quali era comunque entrata in possesso, risulterebbe definitivamente preclusa l’utilizzazione di altra diversa documentazione non acquisita, ex art. 32 quinques C.G.S., durante la fase delle indagini; 3) estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S.: il T.F.N. avrebbe pronunciato la propria decisione oltre il termine di 90 giorni stabilito dal C.G.S. per i giudizi di primo grado. Infatti, secondo l’interpretazione della norma, nel testo previgente alla modifica del comma 3 del luglio 2015 (che stabilisce che: “se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio”), il T.F.N. non avrebbe potuto beneficiare di un ulteriore termine stante la tassatività della previsione che stabiliva l’ulteriore periodo di 60 giorni nel solo caso del rinvio disposto dal Collegio di garanzia dello sport; 4) prescrizione delle violazioni contestate: sarebbe decorso il termine di prescrizione stabilito dall’art. 25 C.G.S. che, per fattispecie come quelle in esame, matura allo scadere della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto realizzarla; collocandosi l’atto interruttivo nella stagione 2014/2015, risulterebbe prescritta non solo la violazione relativa alla formazione del verbale del Consiglio del Comitato Regionale Umbria del 23.3.2008 ma anche quella relativa al verbale del 29.4.2010 che, a dire dell’incolpato, venne stampato il 26.6.2010 e quindi quando era ancora in corso la stagione 2009/2010; 5) mancata assolutoria degli incolpati perché il fatto non sussiste così come ritenuto dal Giudice penale con sentenza di proscioglimento irrevocabile: la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste, pronunciata dal GUP di Perugia del 13.1.2015 in ordine alla imputazione di falso materiale ed ideologico dei verbali in questione, rimuoverebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal T.F.N., ogni rilievo disciplinare all’eventuale alterazione dei verbali; il T.F.N. avrebbe quindi errato nel non tenere conto di tale decisione dal momento che la violazione dei principi di cui all’art. 1 bis C.G.S. oggetto di contestazione presupporrebbe una rilevanza pubblicistica dell’attività che nel caso di specie rimarrebbe esclusa, come affermato dal GUP (non potendosi considerare la formazione del verbale del Comitato, contenente decisioni funzionali alla realizzazione di un campo di giuoco destinato ad attività non agonistica, un atto esecutivo di attività sportiva); 6) erroneità della decisione per motivazione carente, contraddittoria ed illogica: il giudizio di colpevolezza del T.F.N. sarebbe frutto di una errata valutazione delle risultanze istruttorie e della valorizzazione di elementi del tutto suppositivi; le due appendici inserite nei verbali in questione sarebbero state infatti regolarmente compilate e sottoscritte secondo una consolidata prassi seguita da tutti gli organi collegiali della L.N.D. e non solo, che prevede che il verbale venga materialmente formato dal segretario solo in un momento successivo e venga quindi sottoscritto dai consiglieri in occasione della riunione seguente; pertanto tutti gli elementi valorizzati dal T.F.N. - quali la mancata contemplazione del tema nell’ordine del giorno, la doppia sottoscrizione dei consiglieri, il riempimento degli spazi vuoti presenti sulla pagina immediatamente precedente quella del verbale della riunione successiva, le incongruenze riscontrate nelle dimensioni dei caratteri utilizzati, la sovrapposizione della scrittura dattiloscritta alla firma di alcuni consiglieri, l’invio della bozza del secondo verbale ad uno studio di consulenza - rimarrebbero privi di decisivo rilievo se confrontati con la prassi costante degli organi deliberativi, che prevede inoltre che si proceda alla riapertura di un verbale per deliberare su temi non all’ordine del giorno. Infine i deferiti hanno chiesto in via istruttoria l’ammissione delle testimonianze dei Signori Bonato Giovanni, Micciani Giampiero, Bogliari Lazzaro in ordine allo svolgimento delle riunioni del Comitato Regionale Umbria del 29.3.2008 e 29.4.2010. La C.F.A., alla riunione del 17.9.2015, assunte le testimonianze dei Signori Bonato, Micciani e Bogliari ed ascoltati i rappresentanti della Procura Federale ed i difensori dei deferiti, i quali hanno concluso per l’accoglimento delle rispettive conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione. La Corte ritiene di dovere affrontare in primo luogo la preliminare eccezione di nullità dell’ordinanza del T.F.N. con la quale è stata disposta la riunione del procedimento nei confronti del Sig. Paccamonti a quello a carico degli altri deferiti. Tale eccezione si palesa infondata: infatti, contrariamente alla tesi difensiva del deferito, la riunione dei giudizi scaturiti dai due distinti atti di deferimento relativi ai medesimi fatti non ha in alcun modo alterato il diritto di difesa; il Paccamonti, infatti, ha potuto liberamente svolgere le proprie argomentazioni davanti all’Organo giudicante di primo grado esercitando, senza alcuna preclusione o limitazione, i propri diritti sia con riguardo alla disponibilità degli strumenti di carattere processuale che con riguardo al merito delle difese. La circostanza che la posizione del Paccamonti sia confluita in un unico procedimento solo una volta celebrata la fase davanti al T.F.N., conclusa con la pronuncia di improcedibilità (successivamente riformata da questa Corte), non ha in alcun modo alterato o compresso il principio del contraddittorio. Le fasi pregresse che hanno coinvolto tutti gli altri deferiti ad eccezione del Paccamonti muovono infatti da un atto di deferimento diverso, al quale il Paccamonti è stato per l’appunto estraneo, ed hanno riguardato la sola questione relativa alla improcedibilità del deferimento (di quel deferimento) per decorrenza del termine di cui all’art. 32, comma 11, C.G.S. vigente all’epoca dei fatti. Pertanto, avendo la questione dell’improcedibilità del deferimento natura squisitamente pregiudiziale, la circostanza che il Paccamonti non abbia potuto contraddire (del resto non era parte) in ordine a tale aspetto non rileva nel presente giudizio dal momento che nella pregressa fase processuale la Corte, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, non ebbe affatto a maturare il proprio convincimento in ordine ai principi di diritto ai quali avrebbe dovuto attenersi il T.F.N. in sede di valutazione del merito nel giudizio di rinvio. Del pari infondata appare la censura di inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dalla Procura Federale. La Corte ritiene infatti che la disposizione dell’art. 32 quinques C.G.S., non ammette interpretazioni in contraddizione con il chiaro tenore letterale della medesima e pertanto consenta alla Procura Federale l’utilizzazione, in ogni stato del procedimento (“possono sempre essere utilizzati”), dei documenti “in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica o da altre Autorità giudiziarie dello Stato”. Quindi, a prescindere dal momento in cui la Procura abbia assunto la disponibilità della documentazione poi versata in atti, la provenienza qualificata di tale materiale (nella specie, trasmesso dalla Procura della Repubblica di Perugia) ha legittimato la Procura Federale a produrlo in giudizio anche se acquisito al fascicolo del proprio procedimento oltre la fase delle indagini e una volta esercitata l’azione disciplinare. La Corte condivide anche il giudizio del T.F.N. con riguardo alla infondatezza dell’eccezione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S. sollevata dai deferiti per essere intervenuta la pronuncia del T.F.N. solo una volta decorso il termine di 90 giorni stabilito dal C.G.S. per la celebrazione dei giudizi di primo grado. Si tratta di eccezione formulata in ragione del testo originario dell’art. 34 bis il quale, nel testo previgente alla modifica del comma 3 intervenuta nel luglio 2015, nulla prevedeva in ordine ad eventuali proroghe dei termini in caso di giudizio di rinvio disposto dall’Organo giudicante di secondo grado. Solo con la novella del luglio 2015 (Com. Uff. n. 17/A del 17.7.2015), infatti, è stato espressamente previsto che “se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso all’Organo giudicante di 2° grado o al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell’eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento al giudicante che deve pronunciarsi nel giudizio di rinvio”). Ebbene, la Corte ritiene perfettamente condivisibile la considerazione secondo la quale, anche nella disciplina previgente, il provvedimento di annullamento con rinvio al giudice di primo grado, travolgendo la decisione annullata e l’intero procedimento, determina la nuova decorrenza del termine. Ed infatti l’art. 37, comma 4, C.G.S. stabilisce che la C.F.A. “se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito”; la restituzione al primo giudice presuppone pertanto o che questi non abbia provveduto ad esaminare il merito, avendo ritenuto decisiva una questione pregiudiziale; o che l’esame del merito debba essere replicato nel rispetto del principio del contraddittorio. Dovendo provvedere ab imis all’esame del merito, il giudice di primo grado deve necessariamente disporre di un ragionevole periodo di tempo; periodo che, nel regime del vecchio testo dell’art. 34 bis C.G.S., non poteva che coincidere, allora, con il periodo di 90 giorni stabilito per la pronuncia della decisione di primo grado. La rimessione degli atti al primo giudice per il compimento di tale esame senza che sia consentito al medesimo di disporre di quello stesso periodo di tempo che il Codice prevede per lo svolgimento del giudizio di primo grado equivarrebbe a depotenziare in radice il principio di effettività e del giusto processo di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 C.G.S. CONI (“1. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. 2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”). Del resto l’integrazione apportata dal legislatore sportivo al testo dell’art. 34 bis (Com. Uff. n. 17/A del 17.7.2015) muove proprio da questa chiave di lettura e dalla avvertita necessità di uniformare il termine per la celebrazione del giudizio di rinvio davanti al primo giudice (sessanta giorni) indipendentemente dall’identità dell’Organo giudicante che tale rinvio operi (Giudice di secondo grado o Collegio di garanzia dello sport). Anche l’eccezione di prescrizione è infondata. Secondo i ricorrenti sarebbe maturato il termine di prescrizione stabilito dall’art. 25 C.G.S. che, per violazioni come quelle in esame (art. 25, comma 1, lett. d) C.G.S.) stabilisce che essa maturi al termine della quarta Stagione Sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarle; collocandosi l’atto interruttivo nella stagione 2014/2015 (atto di deferimento del 25.11.2014), risulterebbe prescritta non solo la violazione disciplinare relativa alla formazione del verbale del Consiglio del Comitato Regionale Umbria del 23.3.2008, ma anche quella relativa al verbale del 29.4.2010 che, a dire dell’incolpato, poiché materialmente stampato il 26.6.2010, risalirebbe alla stagione 2009/2010. Al riguardo la Corte ritiene preliminarmente di dovere osservare come nel giudizio disciplinare in questione, ove si discorre di comportamenti commessi dai deferiti in violazione dell’art. 1 bis C.G.S., non sia corretto affrontare partitamente la questione della prescrizione con riguardo a ciascuno dei due verbali oggetto di alterazione. L’infrazione disciplinare può e deve essere considerata tenendo conto della sua articolazione ma con sostanziale unitarietà. Il problema si pone in tutta evidenza con riferimento al primo verbale, ossia quello del 29.3.2008 (Stagione Sportiva 2007/2008), nei confronti del quale l’atto di deferimento si collocherebbe evidentemente oltre il maturare del termine quadriennale stabilito dal C.G.S.. Tuttavia la rilevanza disciplinare della condotta complessivamente contestata non muta anche nel caso in cui non si voglia considerare punibile (per intervenuta prescrizione) la condotta riferibile alla alterazione del primo verbale isolatamente intesa. Infatti, la condotta relativa alla alterazione del secondo verbale, ossia quello del 29.4.2010, replicando in tutto e per tutto le caratteristiche della prima e rappresentando della medesima una reiterazione, peraltro finalizzata al conseguimento del medesimo obiettivo (l’elargizione del finanziamento pubblico), costituirebbe di per sè condotta rilevante ai fini del capo di imputazione articolato nell’atto di deferimento anche ai fini della valutazione del termine di prescrizione. In ogni caso, fermo restando il rilievo della superiore considerazione, i termini di prescrizione non risultano comunque maturati né con riferimento al verbale del 29.3.2008 che con riferimento a quello del 29.4.2010. Per quanto riguarda la condotta relativa al primo verbale, il termine quadriennale decorrerebbe dal compimento dell’ultimo atto diretto a realizzare l’alterazione. A tale riguardo, i ricorrenti, rinnegando che sia stata operata qualsivoglia sofisticazione del documento, ritengono di potere fare decorrere il termine dalla data della riunione del Comitato oggetto del verbale, e quindi dal 29.3.2008. Tuttavia la ricostruzione della Procura Federale presuppone proprio la divergenza tra la data della riunione e quella del compimento dell’alterazione che viene collocata in un momento successivo e comunque in data antecedente il 4.3.2009 quando il Presidente del Comitato Regionale Umbria, a seguito della richiesta del Dirigente della Regione Umbria del 16.10.2008, trasmise alla Regione, con nota datata il giorno precedente (3.3.2009), l’estratto del verbale n. 8 del 29.3.2008 avente ad oggetto l’appendice. La data dell’alterazione, secondo la ricostruzione della Procura Federale si colloca pertanto in questo arco temporale collocabile nella s.s. 2008/2009. La prescrizione sarebbe quindi maturata al 30.6.2013 al termine della quarta stagione successiva al compimento dell’ultimo atto idoneo a commettere la violazione (collocabile tra il 16.10.2008 e il 4.3.2009). Senonchè ad interrompere il decorso del termine è intervenuto, in data 23.4.2013, l’atto di apertura del distinto procedimento disciplinare avente il n. 893 pf 12/13 a seguito di stralcio dal procedimento 1929 pf 10/11. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, C.G.S., infatti, “l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura Federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione, ma i termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”. Pertanto, essendo intervenuto l’atto di deferimento tempestivamente rispetto alla rinnovazione del termine prescrizionale provocata dall’apertura dell’inchiesta, la violazione non risulta essere prescritta. A conclusioni analoghe, sebbene per ragioni diverse, deve giungersi con riguardo al verbale n. 9 del 29.4.2010. In questo caso, infatti, appare condivisibile la ricostruzione operata dal T.F.N. con riguardo alla rilevanza che, nel perfezionamento della condotta illecita, ha assunto la trasmissione del 12.7.2010 via fax ad uno Studio di consulenza della bozza del verbale in questione. Tale trasmissione, eseguita dalla segreteria del Comitato Regionale Umbria, rappresenta un atto diretto a realizzare il fatto addebitato e si colloca nell’ambito della s.s. 2010/2011 rispetto alla quale risulta tempestivo l’atto di deferimento intervenuto il 25.11.2014. La considerazione di merito secondo la quale in verità tale trasmissione, storicamente non contestata, avrebbe riguardato non una bozza di verbalizzazione postuma da sottoporre alle verifiche del consulente bensì la copia del verbale già perfezionato (il 26.6.2010) – argomento illustrato dai difensori dei deferiti nel corso della riunione del 17.9.2015 - appare infatti smentita dallo stesso Repace; quest’ultimo, infatti, in sede di audizione del 28.5.2015 davanti alla Procura federale ebbe ad affermare che l’invio per fax della bozza da parte del Comitato Regionale Umbria fu “un errore compiuto da una addetta alla segreteria che ha scambiato la bozza con il verbale approvato e sottoscritto, di cui non aveva la disponibilità in quanto custodito in armadio chiuso”. Tale considerazione, proveniente direttamente dal deferito e, come tale, dal valore confessorio, confligge, relegandola nell’ambito dell’inattendibilità, con l’affermazione dei deferiti secondo la quale, come emergerebbe dalla lettera di trasmissione del 12.7.2010, al fax venne allegata la copia fedele del verbale e non una bozza. Peraltro la riscontrata non perfetta sovrapponibilità del testo allegato al fax con la versione definitiva appare confermare come l’invio del documento abbia rappresentato un atto perfezionativo della violazione contestata e come la sua esistenza rilevi anche ai fini del computo della prescrizione. Venendo al merito della questione, la Corte ritiene di dover preliminarmente osservare come la sentenza di non luogo a procedere (perché il fatto non sussiste) pronunciata nei confronti dei deferiti dal GUP di Perugia il 13.1.2015 in relazione ai delitti di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 476 e 479 non esclude che le condotte ascritte agli incolpati, benché prive di rilevanza penale, possano rappresentare violazione dei principi espressi dall’art. 1 bis C.G.S.. Tanto più che, nel caso in esame, il Giudice penale è giunto alla formulazione di un giudizio di irrilevanza della ritenuta falsità solo ed esclusivamente in ragione della natura privatistica dei verbali oggetto del capo di imputazione. Tuttavia la circostanza che le condotte ascritte ai deferiti siano state compiute nell’ambito dell’attività istituzionale svolta dal Comitato – la falsità materiale ed ideologica riguarda infatti verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato – consente di ricondurle senza ombra di dubbio nell’ambito di applicazione dell’art. 1 bis C.G.S. il quale fa obbligo alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, di osservare le norme e gli atti federali e di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Sotto quest’ultimo aspetto, dalla sola lettura dei verbali oggetto di alterazione si ricava senza incertezze che le determinazioni assunte dal Consiglio direttivo del Comitato, rappresentando espressione dei compiti e delle prerogative che la L.N.D. svolge ed esprime per il tramite delle sue Divisioni, dei suoi Comitati regionali, delle Delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi Dipartimenti, ebbero ad oggetto materie comunque riferibili all’attività sportiva in senso lato. Esse pertanto assumono rilievo anche ai fini disciplinari come pure le attività volte alla formazione degli atti e dei supporti che le esprimono, le ufficializzano e le rendono fruibili (i verbali appunto). Venendo alla valutazione dei fatti, la Corte ritiene condivisibili le considerazioni del T.F.N. circa la sufficiente prova dell’avvenuta alterazione di entrambi i verbali in questione e, si può aggiungere, del comportamento tutt’altro che lineare degli incolpati. Ed infatti, dall’esame degli atti risulta confermato in modo incontrovertibile che solo in due occasioni sia stata aggiunta un’appendice ai verbali delle riunioni del Consiglio direttivo del Comitato Regionale Umbria (e si tratta dei verbali n. 8 del 29.3.2008 e n. 9 del 29.4.2010); l’oggetto delle appendici è il medesimo per i due verbali oggetto di esame (la realizzazione della nuova sede del Comitato Regionale Umbria e del campo di giuoco) ed in entrambi i casi l’aggiunta ha riguardato un argomento che non era stato preventivamente posto all’ordine del giorno; entrambi i verbali risultano integrati mediante riempimento dello spazio libero esistente fra il verbale precedente e quello successivo; le determinazioni oggetto delle appendici poste in calce ai due verbali sono state funzionali all’erogazione del contributo pubblico; in entrambi i casi l’estensione della verbalizzazione appare adattata alle dimensioni dello spazio trovato libero. A tali argomentazioni coerentemente espresse dai primi giudici se ne possono aggiungere delle ulteriori, non poco decisive, che, nel confortare la ricostruzione del T.F.N., consentono anche di superare definitivamente le tesi difensive proposte dai deferiti i quali hanno sempre sostenuto che: a) le appendici dei verbali costituirebbero espressione della loro corretta e regolare compilazione; b) le riunioni del Comitato Regionale Umbria sarebbero sempre avvenute in conformità ad una prassi seguita da tutti gli organi collegiali della L.N.D che vede il segretario verbalizzare lo svolgimento della seduta conciliare sulla base di appunti successivamente rielaborati e posti all’approvazione nella riunione immediatamente successiva a quella di cui trattasi; c) la necessità di trattare l’argomento della realizzazione del campo di gioco avrebbe imposto in entrambi i casi la riapertura del verbale che avrebbe puntualmente riportato quanto trattato e deliberato; d) le eventuali anomalie nella sottoscrizione dei verbali (firme sottoposte rispetto alla stampa dell’integrazione del verbale, firme apposte in formato compresso, utilizzazione di penne diverse da parte del medesimo sottoscrittore nell’apposizione della firma del verbale e di quella dell’appendice) sarebbero circostanze prive di validità rappresentativa; e) il documento trasmesso via fax allo studio di consulenza il 12.7.2010 rappresenterebbe una copia dell’originale custodito in armadio chiuso a chiava e non una bozza da sottoporre alle valutazioni del consulente per la stesura definitiva. Sennonché tutte queste argomentazioni sono in contraddizione con altri elementi che emergono dall’analisi del testo integrale dei verbali oggetto di giudizio e che consentono di pervenire a conclusioni che smentiscono anche quanto affermato dai Signori Bonato, Micciani e Bogliari in sede di audizione davanti a questa C.F.A.. Questi ultimi, infatti, con dichiarazioni pressoché sovrapponibili, hanno affermato che, sia in occasione della riunione del 29.3.2008 come in quella del 29.4.2010, l’argomento della realizzazione della nuova sede e del campo da calcio, non inserito nell’ordine del giorno, venne trattato solo al termine della riunione, una volta esauriti tutti i temi dell’ordine del giorno, dietro esplicita richiesta del Presidente Repace; quest’ultimo, infatti, senza alcuna soluzione di continuità rispetto alla discussione dei precedenti argomenti, ebbe ad invitare i presenti a trattenersi per la trattazione dell’ulteriore tema “fuori sacco” (lavori di realizzazione della nuova sede e del campo da gioco per i quali era stato richiesto il finanziamento pubblico). Tuttavia, a giudizio della Corte, in disparte la non secondaria considerazione che l’attendibilità delle coincidenti testimonianze dei testi portati dalla difesa degli incolpati è minata già dalla circostanza, cui si farà ulteriore cenno a breve, che dai verbali si evince la chiusura della riunione e la “riapertura del verbale” dopo esattamente cinque minuti in entrambi i casi, a testimoniare dunque che una soluzione di continuità invece c’è stata, le considerazioni che seguono sono decisive non solo per escludere che i temi oggetto delle appendici vennero trattati in coda agli argomenti dell’odg, ma anche che i medesimi vennero effettivamente trattati in occasione di entrambe le riunioni. Ed infatti: 1a) se è vero che ciascun verbale non venne materialmente redatto e sottoscritto al termine della riunione, ma solo in un momento successivo (in occasione della riunione successiva) a seguito di rielaborazione del Segretario, allora non si comprende come mai venne avvertita la necessità di dedicare all’argomento fuori odg una specifica appendice e di farne oggetto di specifica sottoscrizione (oltre quella apposta in calce alla trattazione degli argomenti di cui all’odg) da parte del Presidente, del Segretario e di tutti i consiglieri; 1b) se è vero che la trattazione dell’argomento “nuova sede e campo di gioco” avvenne senza alcuna soluzione di continuità rispetto agli argomenti dell’odg, non si comprende come mai nella formalizzazione successiva del verbale operata dal segretario questi avvertì la necessità di inserire al termine della verbalizzazione (ordinaria) la frase “non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione …). 2) Appare quanto mai insolito non solo che argomenti di tale importanza non vennero inseriti negli odg di ciascuna riunione, ma anche che il Presidente non abbia avvertito la necessità di riferire ai presenti, nelle comunicazioni preliminari, che tali argomenti sarebbero stati oggetto di discussione una volta esaurita la disamina dei temi all’odg; esigenza che in effetti il Presidente avvertì in occasione della riunione del 29.4.2010 a proposito, invece, di un diverso argomento non inserito all’odg, ma effettivamente trattato nella riunione, allorché illustrò preliminarmente ai presenti le ragioni di tale omissione (il Presidente comunica, in via preliminare, che, nell’ordine del giorno inviato il 28.4.2010 per la comunicazione dell’odierno Consiglio, a causa di una dimenticanza della Segreteria, è stato omesso il punto riguardante l’Approvazione variazione PEPO 2009/2010, predisposto dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 19.4.2010”). 3) Appare singolare che argomenti (ancora una volta si ribadisce) di tale importanza, comunque riferibili ai lavori relativi alla realizzazione della nuova sede e dell’annesso campo di gioco, siano stati discussi fuori odg benché in entrambe le riunioni in questione vennero comunque affrontati tematiche concernenti tali opere [nel verbale n. 8 del 29.3.2008, addirittura, nelle comunicazioni del Presidente, si dispongono le operazioni di trasloco, arredamento e apertura dei nuovi uffici, argomenti poi ripresi nell’appendice; nel verbale n. 9 del 29.4.2010, alla sezione “Varie ed eventuali”, vennero affrontati alla lettera e) argomenti di rilievo riguardanti la società Calcio Umbria - con ciò smentendo le affermazioni del teste Bogliari con riguardo alla riunione del 29.4.2010 ed all’oggetto della sezione “Varie ed eventuali” - riconducibili ai lavori di realizzazione della nuova sede e del campo di calcio; ma, esaurita la trattazione di tale tema, si decise di concludere la riunione (“non essendovi altri argomenti da trattare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara conclusa la riunione …) senza procedere all’ulteriore esame degli argomenti comunque connessi che sono poi risultati oggetto dell’appendice (salvo poi riaprire il verbale “senza soluzione di continuità” secondo la ricostruzione dei deferiti)]. In buona sostanza queste considerazioni, valutate unitamente a tutti gli altri elementi individuati dal T.F.N. (tra i quali, lo ricordiamo, la circostanza che le due anomalie furono entrambe funzionali all’erogazione del finanziamento, senza contare l’invio del verbale in bozza via fax ad uno studio di consulenza) inducono a ritenere altamente verosimile, e comunque sufficientemente provato, che i due verbali, al momento della loro formazione, non avevano il contenuto che appare oggi in seguito all’aggiunta delle due appendici e che le determinazioni delle appendici non vennero affatto assunte in occasione delle due riunioni. Tutto ciò, come sopra esposto, rappresenta, anche per la non linearità del comportamento, peraltro reiterato (per ben due volte e per gli stessi argomenti si è dovuto procedere a distanza di tempo con le dette “appendici”) e riguardante argomenti di delicatezza estrema come la gestione ed utilizzazione di risorse, violazione dell’art. 1 bis C.G.S., dal momento che tali condotte, riferibili a ciascuno dei deferiti, sono in palese contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità cui devono attenersi i soggetti indicati all’art. 1 bis C.G.S. e in particolare coloro che ricoprono incarichi federali, tanto più di carattere apicale, e sono di gravità tale da portare discredito alla F.I.G.C. nel suo complesso. Pertanto, a giudizio della Corte, deve essere confermata la decisione del T.F.N. in relazione alla ricostruzione dei fatti e della loro rilevanza ed anche alla congruità della sanzione inflitta, tenuto conto, secondo il principio di proporzionalità ed afflittività, della posizione ricoperta dai deferiti nell’ambito della Federazione e della natura e della gravità dei fatti oggetto di attenzione (impregiudicati dunque gli sviluppi di altro procedimento attualmente sospeso) che – lo si ribadisce per inciso – non muterebbe anche qualora per mera ipotesi si volesse considerare punibile solo l’alterazione del secondo verbale del 29.4.2010. Per questi motivi, la CFA, a Sezioni Unite, riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6 e 7) li respinge. Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.
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