F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S., CALC. PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA TORINO DEL 7.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF1112/SP/BLP) – (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 49/CGF del 17.9.2012) .
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 072/CFA del 11 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CFA del 28 Ottobre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S., CALC. PELLICORI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA TORINO DEL 7.5.2011 (NOTA N. 537/1075PF1112/SP/BLP) - (Delibera della Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 49/CGF del 17.9.2012) .
Il sig. Alessandro Pellicori, come assistito, ha avanzato domanda di revocazione ex art. 39, comma 1, lett. c) e d) C.G.S., della decisione con cui è stata allo stesso inflitta la sanzione di anni 3 di squalifica per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, C.G.S. in relazione alla gara Siena/Torino del 7.5.2011. In particolare, la predetta sanzione è stata determinata dalla Commissione disciplinare nazionale (Com. Uff. n. 11/CDN del 10.8.2012), confermata dalla Corte di Giustizia Federale (Com. Uff. n. 49/CGF del 17.9.2009), mentre il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport ha respinto, in data 12.4.2013, l’istanza di arbitrato. La domanda di revocazione è fondata sui «fatti ed elementi probatori nuovi, influenti ai fini del decidere», emersi «in esito all’accesso alle risultanze dell’indagine relative al procedimento penale nr. 3628/10 r.g.n.r. P.M. Cremona». Secondo l’istante la «conoscenza pregressa» di tali fatti ed elementi, «resa impossibile dal segreto investigativo penale, avrebbe comportato una diversa pronunzia, di natura assolutoria ovvero di derubricazione da illecito sportivo ad omessa denunzia, con mitigazione del trattamento sanzionatorio». In particolare, il sig. Pellicori evidenzia che, «debitamente escusso dal P.M., Carobbio Filippo ha chiarito che la combine è stato il frutto esclusivo di un accordo nato ed intervenuto tra le squadre solo durante la ricognizione del campo prima della partita. Ha escluso coinvolgimenti “terzi e/o pregressi” (Pellicori). Il risultato finale (2 – 2) è stato determinato dalla circostanza che Calaiò, fece autonomamente due gol, costringendo a “rideterminare in alto” il pareggio [cfr. allegato interrogatorio 17.04.12 ore 15.05, pag. 4]». A dire dell’istante, «ulteriori apporti difensivi sono forniti dalle risultanze del confronto intercorso il 18.3.2013 tra Gervasoni Carlo e Gigic Almir (sempre nell’ambito della fase investigativa del procedimento penale sopra indicato). A fronte di una specifica accusa del Gervasoni – che, ricevuta la richiesta di scommessa del Pellicori, avrebbe immediatamente contattato il Gegic – quest’ultimo (avente operato molteplici ammissioni in relazione ad altre combine) afferma di non essere stato interpellato né dal Gervasoni né da altri con riguardo alla partita Siena – Torino del 7.05.11 [cfr. allegato verbale di confronto del 18.03.13 ore 12.50 pag. 23]. Alla luce di siffatte nuove emergenze processuali, dunque, difetterebbe, a dire del sig. Pellicori, «la sussistenza del contestato illecito sportivo» e si imporrebbe l’assoluzione del medesimo ricorrente. In via subordinata, l’istante chiede la riforma dell’impugnata decisione «con derubricazione da illecito sportivo ad omessa denunzia, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio irrogato». Alla seduta tenutasi innanzi a questa Corte, riunita in Sez. un., il giorno 11 giugno 2015, il rappresentante della Procura federale, avv. Chinè, ha chiesto dichiararsi inammissibile l’istanza per revocazione. Per l’istante Pellicori è intervenuto l’avv. Chiacchio, rilevando l’infondatezza della eccezione di inammissibilità sollevata dalla Procura federale. Ha, poi, evidenziato, il suddetto difensore, che la domanda di revocazione supera la valutazione di ammissibilità, considerato che i fatti emersi dall’indagine della Procura di Cremona, delibati dal GIP, hanno restituito la giusta versione dei fatti. E si tratterebbe di fatti nuovi perché tali atti erano stati secretati fino al momento in cui il Pellicori ha avuto notificazione degli stessi. Nel merito, sottolinea come Carobbio abbia categoricamente escluso la partecipazione di Pellicori al presunto illecito relativo alla gara Siena/Torino. Chiuso il dibattimento, questa Corte, all’esito camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti Motivi La questione che in via logicamente preliminare la Corte è chiamata ad affrontare riguarda la ammissibilità del ricorso per revocazione, peraltro contestata dalla Procura federale. Sotto tale ambito valutativo occorre rammentare che la struttura del procedimento di revocazione desumibile dall’art. 39 CGS contempla il doppio momento, della ammissibilità e, quello ulteriore e successivo, della rescindibilità e possibile sostituibilità della pronuncia della cui rimozione si tratta (cfr., ex multis, CGF, C.U. n. 190/CGF del 20 maggio 2009). Nel procedimento per revocazione il giudice deve, dunque, verificare l’attitudine dimostrativa delle nuove prove, congiuntamente alle prove del precedente giudizio, rispetto al risultato finale della revisione del giudizio. Recita l’art. 39, comma 1, CGS: «Tutte le decisioni adottate dagli Organi della giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti: a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra; b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione; c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere; d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia; e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa». Alla luce del chiaro disposto normativo appena richiamato non si può che concludere che l’istanza di revocazione come proposta dal sig. Pellicori non è connotata da una sufficiente allegazione dei nuovi elementi di prova idonei ad ammettere la revisione del processo e, quindi, dei presupposti del rimedio esperito. La richiesta di revocazione è, infatti, corredata soltanto da atti della indagine della Procura della Repubblica di Cremona che appaiono, sotto il profilo probatorio che rileva ai fini del presente giudizio, da un lato, parziali, dall’altro, relativi ad un procedimento penale che non risulta ancora concluso. Pertanto, l’istanza non supera la valutazione in termini di ammissibilità. In tale prospettiva occorre rammentare come per consolidata giurisprudenza di questa Corte l’apprezzamento della capacità rivalutativa della precedente pronuncia posseduta dagli elementi che si asseriscono sopravvenuti è unicamente riservata dal legislatore federale al giudice della revocazione, che appare del tutto sciolto dal vincolo di conformità ad altre valutazioni svolte con riferimento ai medesimi fini in altre sedi: semmai la conformità tra tale apprezzamento ed altri realizzati, sia pur interinalmente, in altre sedi, può corroborare o meno l’affidabilità dell’apprezzamento effettuato in ambito federale. Orbene, in tal ottica, il ricorrente non consente a questa Corte di compiere quel preliminare giudizio volto a verificare l’astratta idoneità degli asseriti nuovi fatti posti a fondamento della richiesta revocazione a rendere possibile una diversa conclusione del procedimento disciplinare definito con l’applicazione della sanzione della squalifica per anni tre. La richiesta di revocazione del processo ex art. 39, comma 1, CGS deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile. Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal calc. Pellicori Alessandro, per assenza dei presupposti ex art. 39, comma 1, C.G.S.. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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