F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 04 Novembre 2015 (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) – (nota n. 2236/759 pf13- 14 SP/seg. del 4.9.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 04 Novembre 2015 (27) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIANLUCA FIORINI (Agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC) - (nota n. 2236/759 pf13- 14 SP/seg. del 4.9.2015). Il deferimento Con provvedimento del 4 settembre 2015 il Procuratore Federale ha deferito avanti questo Tribunale il Sig. Gianluca Fiorini, agente iscritto nell’elenco FIGC, per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS, in vigore fino al 31.7.14, e dell’art. 1 bis, c. 1, del vigente CGS, anche in relazione all’art. 19, cc. 3 e 5, del Regolamento Agenti, in vigore fino al 31.3.15, per avere inoltrato dalla propria utenza telefonica, dal 12 febbraio 2014 al 7 aprile 2014, una serie reiterata di SMS - dal contenuto offensivo o denigratorio riguardanti persone, società ed organismi operanti all’interno dell’ordinamento calcistico - all’utenza telefonica del Sig. Roberto Zanzi, direttore generale del Bologna FC 1909 Spa. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso personalmente l’odierno deferito che, nel termine previsto ha anche depositato memoria difensiva con la quale, in sintesi: in diritto, lamenta la circostanza che la comunicazione di conclusione delle indagini relativa al provvedimento di deferimento non gli sia mai stata notificata e che sia “illegale” che un procedimento le cui indagini si sono concluse il 5 giugno 2014 porti ad un deferimento nel settembre 2015; nel merito, che nel presente deferimento si agisca per gli stessi motivi che hanno portato (sempre su segnalazione del Sig. Zanzi) al patteggiamento, con conseguente sospensione della licenza del Fiorini per tre mesi, dello scorso 22 maggio 2014 e che, dunque, l’inoltro degli SMS in questione altro non sia che la continuazione della sua azione iniziata un anno prima e non, invece, una nuova reiterazione del “reato”. É comparso altresì il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l’irrogazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione. I motivi della decisione Il deferimento è, nel suo complesso, fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente, per quanto riguarda le contestazioni del deferito in punto di diritto, occorre evidenziare che in data 9 febbraio 2015 lo stesso Sig. Fiorini ha inviato mail alla Procura Figc, protocollata dalla medesima in data 10 febbraio 2015, facendo esplicito riferimento alla comunicazione di conclusione indagini che, evidentemente, era stata dallo stesso ricevuta, come peraltro anche riconosciuto, sia pure in termini probabilistici, dallo stesso Fiorini durante l’odierna riunione. Nessun profilo di “illegalità” o lesione dei diritti del deferito comporta, invece, l’altra circostanza, lamentata dal Fiorini, che la Procura Figc abbia provveduto al deferimento solo alcuni mesi dopo l’avvenuta conclusione delle indagini, non essendo prevista in tal caso dalle norme federali alcuna sanzione di nullità o comunque invalidità o decadenza. Ciò premesso, nel merito, il Fiorini risulta effettivamente aver commesso gli atti oggetto di incolpazione. Di ciò si trae evidenza dal semplice esame del tenore degli SMS inviati dal Fiorini all’utenza telefonica del Sig. Zanzi (messaggi successivi, sia pure di poco tempo, a quelli, già oggetto di denuncia dell’11 febbraio 2014 dello stesso Zanzi, che avevano condotto il Fiorini alla scelta processuale del noto patteggiamento del 22 maggio 2014 e quindi non coincidenti con gli stessi) il cui tenore, effettivamente, risulta essere di carattere offensivo o denigratorio nei confronti di soggetti appartenenti all’ordinamento calcistico (si segnalano, fra gli altri, e solo a titolo di esempio, l’sms del 12.2.14 “Nonostante la mia stima…non capisco come possano parlare con delle merde di uomini come pradè e macia…due persone viscide e maleducate…; l’sms del 13.2.14 “non mi stupisco che sagramola sia indagato a palermo per truffa…mi son fatto l’idea di che razza di uomo ignobile sia”; l’sms del 12.4.14 “Ritengo che quello che ha fatto galliani con riso, marotta con raiola, branca con bozzo, pradè con pastorello, sabatini con i sudamericani sia un’associazione a delinquere…l’omertà di abete non è più accettabile…è un regime mafioso…). Dall’esame di questi SMS emerge effettivamente che la condotta del Fiorini fa senz’altro venir meno (anche nel caso in cui dovessero essere ritenuti indirizzati in maniera privata ad un solo interlocutore) l’osservanza di quei principi di lealtà, correttezza e probità che devono essere sempre posti alla base del comportamento di ogni soggetto appartenente all’ordinamento sportivo in qualsiasi rapporto comunque riferibile all’attività svolta. Va da ultimo osservato che tale comportamento, senz’altro sanzionabile, tenuto dal Sig. Fiorini, pur non potendo, ratione temporis, essere fatto rientrare in quello (gli SMS sono diversi e successivi al primo esposto del 11.2.14 del Sig. Zanzi) per cui si era giunti al patteggiamento del 22 maggio 2014, può invece, in effetti, essere considerato “una coda” di quel comportamento censurabile che aveva portato al primo deferimento; gli SMS in questione, infatti, sia pure successivi a quelli dell’11.2.14 oggetto del precedente deferimento, possono essere considerati (nell’ambito di uno stesso disegno) come continuazione di quella medesima condotta sanzionabile. Il dispositivo Per tali motivi il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare delibera di infliggere al Sig. Gianluca Fiorini la sanzione della inibizione di giorni 15 (quindici).
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