F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO JUVENTUS F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., JUVENTUS F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 50.000,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON IL SETTORE DELLO JUVENTUS STADIUM DENOMINATO “SETTORE SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002/CSA del 30 Luglio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO JUVENTUS F.C. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., JUVENTUS F.C. AVVERSO LE SANZIONI: - AMMENDA DI € 50.000,00; - OBBLIGO DI DISPUTARE 2 GARE CON IL SETTORE DELLO JUVENTUS STADIUM DENOMINATO “SETTORE SUD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/JUVENTUS DEL 26.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 219 del 30.4.2015) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Juventus, disputato in data 26.4.2015 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva alla Juventus F.C. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), le sanzioni dell’ammenda di € 50.000,00 e dell’obbligo di disputare due gare con il settore denominato “Settore Sud” privo di spettatori, per responsabilità oggettiva della Società stessa, ai sensi dell’art. 14, comma 2, C.G.S., per il comportamento dei propri sostenitori. In particolare, il Giudice Sportivo rilevava come “al 1° del primo tempo, dal settore dello Stadio Olimpico occupato dai sostenitori della società bianco-nera, era stata lanciata una “bombacarta” nel settore denominato “Curva Primavera”, occupato dai sostenitori della squadra granata, con conseguenze lesive per nove persone” e che “la consequenziale sanzione deve necessariamente riflettere la particolare gravità del fatto, un atto delinquenziale per la potenzialità lesiva del materiale esplodente utilizzato”, apparendo equa “la correlazione ex art. 18, n. 1, lettera e), con il settore della Juventus Stadium denominato “Settore Sud” ove, secondo gli accertamenti effettuati dalla procura federale sono prevalentemente collocati in occasione delle gare casalinghe i sostenitori bianco-neri, presenti, nelle circostanze in causa, nel “Settore Ospiti” dello stadio Olimpico”. Il Giudice Sportivo precisava, altresì, che la Società doveva rispondere anche per l’ininterrotto e pericoloso lancio, tra le due tifoserie, nel corso della gara, di innumerevoli bengala, fumogeni e bottiglie nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria. Avverso tale decisione, proponeva rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale assumeva che, in base alle risultanze probatorie esistenti, non vi sarebbe certezza circa l’effettiva provenienza della “bomba-carta” dalla tifoseria juventina: il tenore letterale delle relazioni della Procura Federale e dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, nonché lo sviluppo ancora in corso delle indagini condotte dalla Procura di Torino, determinerebbero incertezza in merito a tale circostanza. La Società, inoltre, sosteneva l’eccessiva onerosità delle sanzioni comminate, rilevando come la Società stessa abbia sempre collaborato con le forze dell’ordine ai fini di prevenzione e vigilanza, adottando anche modelli di organizzazione e gestione della Società stessa idonei a prevenire comportamenti come quelli oggetto del presente procedimento. Per questi motivi, la Società chiedeva l’annullamento delle sanzioni inflitte e, in subordine, la sospensione delle stesse sino alla chiusura delle indagini da parte della Procura della Repubblica. 2 Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 8.5.2015, la Corte stessa, considerata la necessità di assumere, a cura della Procura Federale, notizie in ordine agli eventuali sviluppi delle indagini in corso, nonché, comunque, di acquisire, a cura della medesima Procura Federale, ulteriori elementi di dettaglio, anche sulla base di quanto descritto nella nota dell’osservatorio, datata 27.4.2015, in relazione all’ascrivibilità ai tifosi abbonati al settore oggetto di sanzione della responsabilità dei fatti contestati, disponeva, con ordinanza interlocutoria, il supplemento di accertamenti istruttori nonché la sospensione, nelle more, e fino al 22.5.2015, delle sanzioni inflitte. All’udienza del 22.5.2015, la Corte, visti gli atti e la documentazione presentati, nella medesima data, dalla Procura Federale nonché dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, considerato che, allo stato, non risultava essere pervenuta ulteriore documentazione attestante con certezza l’attribuibilità alla tifoseria juventina dei fatti contestati e risultando, altresì, tuttora in corso indagini da parte della magistratura penale inquirente, confermava, con ordinanza interlocutoria, lo stato di sospensione della sanzione inflitta con rinvio a nuovo ruolo, invitando la Procura Federale a segnalare alla Corte stessa qualsiasi elemento di novità in relazione alle indagini in corso. All’udienza del 26.6.2015, la Corte, in assenza di nuove informazioni, con ordinanza interlocutoria, confermava ancora una volta lo stato di sospensione della sanzione inflitta con rinvio a nuovo ruolo. In pari data, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive comunicava alla Procura Federale che la Questura di Torino aveva fornito ulteriori elementi informativi riguardo agli autori del lancio di oggetti pericolosi, identificando il Sig. Evazio Giorgio Saurgnani come soggetto gravemente indiziato di aver concorso, al fine di attentare alla sicurezza pubblica, al lancio di un artifizio pirotecnico nel settore dei tifosi granata, e pertanto ristretto in stato di arresto. Sulla base di tali ulteriori indagini, era, infatti, emerso che il Sig. Saurgnani risulta essere vicino alle frange ultrà del tifo bianconero, in quanto assiduo frequentatore della Tribuna Sud dello Juventus Stadium, nonostante lo stesso non sembri appartenere ad alcuno dei gruppi organizzati della tifoseria della Juventus e non possegga alcun abbonamento valido per l’accesso al predetto impianto per la stagione calcistica appena trascorsa. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 30.7.2015, è presente il difensore della Juventus FC, che si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso e contesta l’attendibilità delle informazioni fornite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive relative alla “vicinanza” del Sig. Saurgnani alla tifoseria del club juventino e, comunque, che tale circostanza possa ritenersi sufficiente per irrogare la grave sanzione inflitta in prime cure. La Corte, esaminati gli atti, rileva, in primo luogo, come le informazioni pervenute dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive abbiano finalmente raggiunto un grado sufficiente di attendibilità, in quanto evidentemente frutto delle scrupolose indagini poste in essere dalla Questura di Torino, anche su delega dell’Autorità giudiziaria. Ciò detto, la Corte ritiene che la circostanza secondo cui il Sig. Saurgnani sia un assiduo frequentatore del “Settore Sud” dello Juventus Stadium e risulti essere vicino alle frange ultrà della tifoseria juventina, anche se non in possesso di regolare abbonamento (che sarebbe impedito dalla sottoposizione a DASPO), sia bastevole per l’irrogazione di una sanzione alla FC Juventus, a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento gravemente violento e pericoloso di un proprio sostenitore, a cui appare ormai chiara la riferibilità del gesto. Ciò nondimeno, la Corte, anche in considerazione del fatto che la reclamante, nella gara in questione, era la società ospite e che, anche se non pienamente provato, è verosimile che il Saurgani sia entrato in maniera forzata nello stadio privo di biglietto, tenuto conto anche dello spirito collaborativo che ha animato la società bianconera nel corso delle indagini e nello svolgimento del processo sportivo, ritiene opportuno ridurre la sanzione irrogata in relazione ai gravissimi fatti occorsi (che, non può dimenticarsi, potevano portare ad ancora più funeste e drammatiche conseguenze) all’obbligo di disputare una sola gara con il settore denominato “Settore Sud”, abitualmente frequentato dal suddetto, privo di spettatori. In merito, invece, alla condotta avente ad oggetto il lancio di bengala, fumogeni e bottiglie, posta in essere da entrambe le tifoserie nel corso della gara, questa Corte, in ragione della dinamica 3 dell’evento in questione, ritiene sia più congruo ridurre l’ammenda inflitta alla somma di € 30.000,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società Juventus F.C. di Torino, infligge la sanzione della chiusura per 1 giornata di gara di campionato (s.s. 2015/2016) con il settore denominato “Settore Sud” dello Juventus Stadium privo di spettatori, unitamente all’ammenda di € 30.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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