F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 17 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.LA MURA NICOLA SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 012/CSA del 17 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC.LA MURA NICOLA SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/CALCIO POMIGLIANO DEL 13.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015) Con reclamo tempestivamente e ritualmente introdotto, l’A.S.D. Calcio Pomigliano ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del Campionato Serie D di cui al Com. Uff. n. 25 del 14.09.2015, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Marcianese/Pomigliano del 13.09.2015, ha sanzionato con la squalifica per 3 gare effettive il calciatore Gennaro Sorrentino, per aver colpito un avversario con una manata al volto. Eccepisce come unico motivo di gravame la Società reclamante l’eccessività della sanzione in quanto la condotta sanzionata non risulta connotata da violenza. La Corte, ritenendo opportuno una approfondimento istruttorio, ascoltava via filo l’arbitro dell’incontro il quale precisava che la “manata” era stata posta in essere dal Sorrentino al fine di liberarsi dell’avversario, che lo pressava, anche per allontanarlo da sé. Alla luce del chiarimento offerto, l’impugnativa va accolta riducendo la squalifica al minimo edittale per l’intervenuta espulsione con restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’Arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d’Arco (Napoli), riduce la sanzione inflitta al calciatore La Mura Nicola ad 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it