F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 18 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCIARO MANOLO SEGUITO GARA S.S. RENDE/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 06.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 09.09.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 014/CSA del 18 Settembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 022/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. A.S.D. S.S. RENDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOSCIARO MANOLO SEGUITO GARA S.S. RENDE/VIBONESE CALCIO S.R.L. DEL 06.9.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 20 del 09.09.2015) Con reclamo rispettoso delle prescrizioni regolamentari, la A.S.D. S.S. Rende ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale del Campionato Serie D di cui a Com. Uff. n. 20 del 9.9.2015 con la quale il calciatore Manolo Mosciaro, in relazione alla partita Rende/Vibonese, veniva sanzionato con la squalifica per tre gare effettive perché, all’atto dell’espulsione, “rivolgeva all’indirizzo del Direttore di gara espressione sarcastica con riferimento al luogo di origine del medesimo”. Ritiene la Corte che il reclamo, con il quale si chiede riduzione della pena inflitta, debba venir accolto sulla base di meditata lettura del rapporto, laddove l’Arbitro testualmente riferisce di avere espulso il Masciaro per doppia ammonizione, e che quest’ultimo, nell’occasione, così si esprimeva: “Brava si vede che sei di Napoli. Poi si allontanava senza ulteriori proteste”. A parere della Corte tale espressione, oltretutto pronunciata da atleta anch’esso campano, non propone la valenza offensiva attribuitale dal G.S., tanto che quest’ultimo si è indotto a motivarla come “sarcastica” e quindi non ingiuriosa né disonorevole, non potendo assumere tali caratteristiche la provenienza dalla città di Napoli. La Corte, ritiene che la sanzione inflitta vada ridimensionata. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. S.S. Rende di Rende (Cosenza), riduce la squalifica inflitta al calciatore Mosciano Manolo nei limiti del presofferto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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