F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 10. RICORSO DEL CALC. MOSCARDELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
10. RICORSO DEL CALC. MOSCARDELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva, al calciatore Moscardelli David la squalifica per 5 giornate effettive di gara “per avere colpito con una gomitata al mento un avversario disinteressandosi del pallone. Dopo l’espulsione si avvicinava al Direttore di gara e gli rivolgeva frase ingiuriosa ed offensiva, reiterando le stesse frasi nei confronti dell’arbitro mentre usciva dal terreno di gioco dopo aver gettato per terra la maglia”. 7 Il Moscardelli, sostanzialmente, rappresentava, attraverso i propri motivi di doglianza, che la sanzione cumulativamente irrogata appare di natura particolarmente afflittiva e che la fattispecie possa essere rubricata non nell’ambito della condotta violenta, quanto piuttosto in quello della condotta meramente antisportiva e/o scorretta. Il ricorrente, pertanto, chiedeva una riduzione della squalifica a lui inflitta facendo riferimento ad altre decisioni adottate da questa Corte nei riguardi di calciatori ai quali, per fattispecie similari di asserita condotta violenta in fase di gioco, è stato applicato un più clemente trattamento sanzionatorio. A giudizio della Corte, le argomentazioni illustrate dal Moscardelli non risultano, invero, di alcun pregio. Infatti, gli episodi contestati al reclamante risultano provati dai rapporti ufficiali di gara. Quanto alla pretesa disparità con altre decisioni adottate invocata dall’istante, devesi ribadire che la Corte Sportiva d’Appello deve valutare ogni fattispecie in modo specifico e non ponendola in correlazione con altre. Questa Corte, tuttavia, in riferimento all’episodio antiregolamentare nei confronti di un avversario e ferma restandone la censurabilità, ritiene che il comportamento posto in essere dal Moscardelli, seppur trasmodato nella fisicità, non abbia determinato particolari conseguenze pregiudizievoli di talché si ritiene congrua la riduzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Moscardelli Davide, riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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