F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 11. RICORSO DEL CALC. LEPORE FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 11. RICORSO DEL CALC. LEPORE FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015) Con reclamo presentato in data 7.0.2015, il calciatore Lepore Franco impugnava la decisione del Giudice Sportivo di cui in epigrafe. Il reclamante chiedeva a questa Corte la riduzione della sanzione inflittagli ad 1 giornata, deducendo che la condotta posta in essere dallo stesso dovesse essere correttamente rubricata non nell’ambito della condotta violenta quanto piuttosto in quello della condotta antisportiva e/o scorretta. Il reclamo è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, l’esame di quanto refertato dal Direttore di gara se, da un lato, non consente di qualificare con assoluta certezza l’intervento falloso commesso dal Lepore come grave atto violento, circostanza che avrebbe, in tal caso, determinato l’applicazione della più afflittiva sanzione di cui all’art. 19 comma 4 lett.) C.G.S., che prevede la sanzione minima di tre gare, dall’altro induce a ritenere che il comportamento posto in essere dal tesserato della società reclamante, abbia assunto i caratteri della condotta antisportiva e/o scorretta. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lepore Franco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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