F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 14. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA BRESCIA/TRAPANI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
14. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA BRESCIA/TRAPANI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)
Il Calcio Brescia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Italiana Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra Brescia/Trapani del 29.3.2015, ha comminato la squalifica per 3 gare nei confronti del calciatore Ahmad Benali con la seguente motivazione: “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere al 21° del primo tempo, all’atto del provvedimento di espulsione, assunto un atteggiamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro; inoltre, mentre usciva dal recinto di giuoco, profferiva un’espressione blasfema; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica comminata in parziale riforma della decisione impugnata e previa applicazione di circostanza attenuante ex art. 19 comma 4 C.G.S. ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto che il calciatore non avrebbe profferito espressioni minacciose e/o ingiuriose o assunto atteggiamenti intimidatori, ma si sarebbe limitato ad avvicinarsi al Direttore di gara per chiedere al medesimo spiegazioni circa il provvedimento adottato. A detta della ricorrente la condotta non risulterebbe connotata da intento lesivo del prestigio e del decoro del Direttore di gara. Inoltre il Calcio Brescia ha sostenuto che il predetto calciatore non avrebbe utilizzato in occasione della gara alcuna espressione blasfema, limitandosi ad imprecare contro se stesso dopo aver abbandonato il terreno di gioco. Il ricorso appare infondato in quanto dal rapporto dell’arbitro – che costituisce prova piena e circostanziata della condotta assunta dal calciatore – emerge che il predetto calciatore era stato espulso per aver colpito violentemente un avversario. A ciò si aggiunga quanto riportato dal quarto Assistente dell’Arbitro che ha chiaramente percepito l’espressione blasfema pronunciata dal predetto calciatore. Il ricorso deve essere pertanto respinto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto dell’Arbitro e dell’Assistente dello stesso. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Brescia di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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