F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 9. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLIERI EDOARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES JOLLY MONTEMURLO/MASSESE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 30.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
9. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLIERI EDOARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES JOLLY MONTEMURLO/MASSESE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 30.3.2015)
Con ricorso ritualmente proposto, la società Jolly Montemurlo ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha inflitto la squalifica per 3 gare effettive al calciatore Paolieri Edoardo “…per avere, al termine della gara, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di Gara avvicinandosi al viso dello stesso…” Con i motivi di gravame, la ricorrente, dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti, si è doluta della eccessività della sanzione chiedendo la riduzione della stessa a 2 giornate. Il ricorso è parzialmente fondato e può essere accolto per quanto di ragione. Questa Corte, infatti, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal Paolieri nei confronti dell’Arbitro, ritiene che le condotte dallo stesso poste in essere, poiché contestuali, possano essere riunite sotto il vincolo della continuazione di talché risulta congrua la riduzione di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Monemurlo S.S.D. A.R.L. di Montemurlo (Prato), riduce la sanzione inflitta al calciatore Paolieri Edoardo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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