F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SORA/CITTÀ DI FALCONARA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 093/CSA del 17 Marzo 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
2. RICORSO DELL’A.S.D. CITTA’ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI SORA/CITTÀ DI FALCONARA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque (Com. Uff. n. 585 del 24.3.2015) in relazione alla gara del Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie A, Girone B Femminile Città di Sora/Città di Falconara del 22.3.2015, comminava in danno della Città di Sora la punizione della perdita della gara per avere essa schierato la calciatrice Giacchè Eva in posizione irregolare di tesseramento. Nel reclamo del 25.3.2015 la Città di Sora ha allegato copia della “Distinta di presentazione della richiesta di tesseramento n. 253400” e dell’avviso di ricevimento postale della raccomandata, spedita in data 11.12.2014 e ricevuta dalla F.I.G.C. con timbro del 16.12.2014. Ha poi inviato copia della “Richiesta di tesseramento” n. 3708740. Nel supporre che si sia verificato un disguido nell’esecuzione della pratica di tesseramento presso la Divisione Calcio a 5, la reclamante chiede l’omologazione del risultato intervenuto sul campo. Il ricorso va respinto. Il Giudice di prime cure ha fatto presente che dagli accertamenti esperiti presso l’Ufficio Tesseramenti, la calciatrice in questione non risulta essere tesserata per la corrente stagione sportiva presso la Società Città di Sora. E la verifica da parte di detto specifico Ufficio circa la sussistenza dei richiesti requisiti è senz’altro rilevante ai fini della produzione degli effetti di cui trattasi. La documentazione prodotta dalla reclamante (in particolare la copia della richiesta di tesseramento, che peraltro non risulta sottoscritta, come dovuto, né dalla calciatrice né dal Presidente della Società) non può comunque essere da sola probante a favore della reclamante stessa, atteso che la mera domanda di tesseramento non è di per sé sufficiente per poter subito utilizzare il giocatore, occorrendo, come detto, il filtro costituito dall’accertamento positivo da parte della competente Divisione Calcio a 5. Quanto sopra tenuto anche conto che nel periodo intercorrente tra la ricezione (16.12.2014) della raccomandata da parte della suddetta Divisione e la data (22.3.2015) della gara, la Città di Sora è rimasta inerte non essendosi attivata per conoscere la sorte della sua domanda. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Sora di Sora (Frosinone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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