F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 29 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. LOPEZ DIEGO SEGUITO GARA BARI/BOLOGNA DEL 24.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 100 del 26.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 100/CSA del 29 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. LOPEZ DIEGO SEGUITO GARA BARI/BOLOGNA DEL 24.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 100 del 26.4.2015) La società Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 100 del 26.4.2015, con la quale, a seguito della gara Bari/Bologna del 24.4.2015, è stata inflitta al suo allenatore signor Diego Lopez la seguente sanzione: - squalifica per 2 giornate effettive di gara "per aver, al termine del primo tempo, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dell'Arbitro rivolgendogli un'espressione ingiuriosa". Il reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo la riduzione della sanzione ad una giornata effettiva di gara o in subordine la commutazione della seconda giornata di squalifica in pena pecuniaria determinata nella misura ritenuta di giustizia. In particolare, il reclamante ritiene la sanzione irrogatagli sproporzionata ed eccessivamente afflittiva rispetto al comportamento tenuto per avere rivolto all'indirizzo dell'arbitro, sia pure per più volte, un'espressione non ingiuriosa. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, ritenendo che comunque la frase pronunciata "sei scandaloso...ti devi vergognare!" abbia una portata estremamente irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara e che la stessa è stata reiterata più e più volte (ben dieci) dal tesserato seguendo l'arbitro fino al suo spogliatoio, respinge il ricorso, conferma la sanzione come già inflitta ed ordina l'incameramento della tassa. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Bologna F.C. 1909 di Bologna. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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