F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. COCCO ANDREA SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. COCCO ANDREA SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Brescia/Vicenza, disputato in data 28.4.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Andrea Cocco la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara, per aver “al termine della gara, negli spogliatoi, rivolto all’Arbitro un’espressione irrispettosa”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Vicenza Calcio 1902 (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale assume che l’espressione pronunciata dal predetto calciatore consisterebbe in una mera critica diretta all’operato dell’Arbitro, dotata di una limitata valenza offensiva e, comunque, non percepita dal destinatario, in quanto refertata dal solo collaboratore della Procura Federale. Per questi motivi, la Società chiede la revoca o la riduzione della sanzione comminata. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 30.4.2015, è presente l’Avv. Diana, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come l’espressione pronunciata dal Sig. Cocco nei confronti dell’Arbitro non possa che essere valutata come irrispettosa ed, in quanto tale, sanzionabile ai sensi dell’art. 19, comma IV, lett. a) C.G.S.. Tra l’altro, tale frase è stata pronunciata dal calciatore in questione davanti alla porta dello spogliatoio del Direttore di gara, con il preciso intento, quindi, di far sì che il destinatario la ascoltasse. Inoltre, la sanzione oggetto di impugnazione è stata comminata in misura ridotta dal Giudice Sportivo rispetto al minimo edittale previsto dal predetto articolo 19, comma IV, lett. a) C.G.S., con la conseguenza che, già in sede di primo grado, è senz’altro stata tenuta in considerazione la relae portata della frase oggetto del presente procedimento. Pertanto, la sanzione irrogata deve considerarsi del tutto congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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