F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MARINO 2 PASQUALE SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 101/CSA del 30 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CSA del 01 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA EX ART. 36 BIS, COMMA 7 C.G.S., DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. MARINO 2 PASQUALE SEGUITO GARA BRESCIA/VICENZA DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015) All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Brescia/Vicenza, disputato in data 25.4.2015 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva al Sig. Pasquale Marino, allenatore della Vicenza Calcio 1902 (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara, per aver “al 37° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione ingiuriosa”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Società, la quale assume che l’espressione pronunciata dal Sig. Marino consisterebbe in una mera critica diretta all’operato dell’Arbitro, dotata di una limitata valenza offensiva e, comunque, non percepita dal destinatario. Per questi motivi, la Società chiede la revoca o la riduzione della sanzione comminata. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale, tenutasi in data 30.4.2015, è presente l’Avv. Diana, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come l’espressione pronunciata dal Sig. Marino non possa che considerarsi ingiuriosa, con la conseguenza che la sanzione comminata – la quale costituisce il minimo edittale previsto dall’art. 19, comma 4, lett. a), in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara – deve essere ritenuta del tutto congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza ex art. 36 bis, comma 7 C.G.S, come sopra proposto dalla società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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