F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 08 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 05 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MASI SIMONE SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VARESE DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103/CSA del 08 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 023/CSA del 05 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. MASI SIMONE SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VARESE DEL 28.4.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 102 del 29.4.2015) Premesso che risulta dagli atti prodotti che i fatti si dimostrano come effettivamente verificati, tenuto conto della forza fidefacente delle relazioni e dei rapporti stesi dal direttore di gara e dagli assistenti, come già più volte affermato dagli Organi della giustizia sportiva; Rilevato, in particolare, che nel rapporto del Quarto ufficiale di gara, il Signor Stefano Alassio, è testualmente rappresentato che “al termine della gara uscendo dal terreno di giuoco, appena arrivati nel tunnel che conduce agli spogliatoi, si avvicinava l’allenatore in seconda della società Entella, Signor Masi Simone, e con fare minaccioso, da una distanza di circa un metro, diceva ”; Ritenuto che la circostanza che il Signor Simone Masi abbia pronunciato, in modo minaccioso stante l’avvicinamento a breve distanza nel tunnel che conduce agli spogliatoi dello stadio, all’arbitro e agli assistenti di gara frasi minacciose e infamanti, espressioni dal contenuto non solo in sé e per sé ingiuriose ma aggravate dal chiaro richiamo ad un fatto di cronaca recente che ha visto sfortunato protagonista un rappresentante della categoria arbitrale, è stata pienamente confermata dalla documentazione esaminata e che le difese dell’incolpato non consentono di affievolire la 3 gravità del fatto, neppure con riferimento all’affermata circostanza che l’assistente di gara non abbia compreso bene il contenuto e la portata delle espressioni pronunciate dal Signor Masi, tanto da doversi confermare a carico del suddetto, nei presupposti di responsabilità e nell’entità delle conseguenze, la corretta applicazione delle disposizioni disciplinari operata dal Giudice sportivo; Stimata, conclusivamente, congrua la sanzione inflitta, in considerazione di tutto quanto sopra si è osservato. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Virtus Entella S.r.l. di Chiavari (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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