F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE A TUTTO IL 25.5.2015; – AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. IGLI TARE SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: - INIBIZIONE A TUTTO IL 25.5.2015; - AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTE AL SIG. IGLI TARE SEGUITO GARA LAZIO/INTERNAZIONALE MILANO DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015) La S.S. Lazio S.p.A. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicata sul Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra S.S. Lazio e Internazionale del 10.5.2015, ha inflitto al sig. Igli Tare l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale a tutto il 25.5.2015 e la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 “per avere, al termine della gara, al rientro negli spogliatoi, con atteggiamento intimidatorio, rivolto al Direttore di gara espressioni ingiuriose”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo ha dedotto alcuni motivi. In sede di discussione il legale della Società avv. Gian Michele Gentile ha chiesto, in via subordinata, la riduzione delle predette sanzioni. 3 In particolare la ricorrente ha rilevato che le espressioni utilizzate dal Tare, seppur aspre, non sono state ingiuriose, ma si traducevano in una mera critica dell’operato dell’arbitro e che il suo comportamento, in realtà, non è stato né minaccioso né intimidatorio. Il ricorso può essere solo parzialmente accolto, in quanto il comportamento assunto dal Tare al rientro negli spogliatoi, seppur connotato dalla platealità e da una fare minaccioso ed intimidatorio, come percepito dallo stesso direttore di gara, non è stato però direttamente e gravemente ingiurioso. La sanzione, pertanto, può essere rideterminata per congruità con la sola inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale fino a tutto il 22 maggio 2015, senza aggiunta di pena pecuniaria. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio S.p.A. di Roma, riduce la sanzione inflitta alla sola inibizione fino a tutto il 22 maggio 2015. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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