F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DUGANDZIC MARKO SEGUITO GARA TERNANA/PRO VERCELLI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO TERNANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DUGANDZIC MARKO SEGUITO GARA TERNANA/PRO VERCELLI DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015)
Con reclamo in data 13.5.2015, la Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la squalifica di 3 giornate effettive irrogata al proprio calciatore Dugandzie Marko con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015, in relazione ai fatti riferiti alla gara Ternana – Pro Vercelli valevole per il Campionato di Serie B del 9 maggio u.s., chiedendone la riduzione, in tesi, ad una giornata effettiva, in ipotesi, a due giornate effettive, ovvero commutando in ammenda la parte di squalifica annullata. Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che erroneamente il provvedimento impugnato colloca temporalmente il fatto disciplinarmente rilevante “all’atto dell’ammonizione” del calciatore, essendo invece questo avvenuto a circa mezzo minuto di distanza e senza alcuna connessione con tale evento, allorchè l’arbitro indietreggiava per guadagnare la posizione migliore sul campo di gioco in vista della sua ripresa, mediante la battuta del calcio di punizione concesso in occasione dell’ammonizione del Dugamdzie. In buona sostanza, la società reclamante osserva che la “spinta” sanzionata del calciatore all’arbitro sia consistita in realtà in un gesto, privo del connotato della violenza e dell’attitudine lesiva, teso a fermare il repentino indietreggiamento dell’arbitro ignaro dell’inevitabile impatto con il calciatore, trovatosi ad un certo punto nella traiettoria della corsa all’indietro del direttore di gara. Sulla dinamica del contatto in questione, la reclamante chiede a questa Corte di acquisire chiarimenti dall’arbitro. Sentito il direttore di gara e ricevuta dallo stesso conferma delle circostanze addotte dalla reclamante in ordine alla tempistica, alla dinamica fattuale ed alle conseguenze del contatto verificatosi, questa Corte ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore nella fattispcie può ritenrsi effettivamente priva dei connotati della violenza o della minaccia. Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio di Terni, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc Dugandzic Marko, a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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