F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CECCARELLI LUCA SEGUITO GARA BOLOGNA/AVELLINO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO BOLOGNA F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CECCARELLI LUCA SEGUITO GARA BOLOGNA/AVELLINO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015) Con reclamo in data 19.5.2015, il Bologna F.C. 1909 S.p.A. ha impugnato la squalifica di 3 giornate effettive inflitta al proprio calciatore Luca Ceccarelli con provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 105 dell’11.5.2015, in relazione ai fatti (schiaffo al volto di un avversario a gioco fermo) riferiti alla gara Bologna – Avellino, valevole per la quarantesima giornata del Campionato di Serie B del 9 maggio u.s., chiedendone la riduzione, in principalità, ad una giornata effettiva, in subordine, a due giornate effettive, anche con comminazione dei turni di squalifica annullati in sanzione pecuniaria. Adduce la reclamante a sostegno della sua impugnazione che il provvedimento del Giudice Sportivo ha qualificato come “violento” il comportamento del Ceccarelli del tutto erroneamente ed omettendo di considerare circostanze, che depongono invece chiaramente per la configurazione di una condotta meramente antisportiva, attestate peraltro dallo stesso rapporto di gara dell’arbitro. Quest’ultimo ha avuto cura di precisare, infatti, che lo schiaffo “è stato di lieve entità”, al punto da non provocare danni fisici di sorta al volto del calciatore avversario Zito e di consentirgli di riprendere il gioco “senza bisogno dell’intervento dei sanitari”. Adduce altresì il Bologna che la sanzione inflitta appare eccessiva laddove, nel valutare la condotta censurata, il Giudice Sportivo non ha considerato la circostanza attenuante della provocazione subita nell’occasione dal Ceccarelli, il quale avrebbe reagito al “pestone” intenzionalmente rifilatogli dal calciatore avversario Zito. Questa Corte ritiene che il reclamo possa essere parzialmente accolto, atteso che la condotta posta in essere dal calciatore Ceccarelli nella fattispecie può ritenersi effettivamente priva dei connotati tipici della violenza, alla luce delle inequivoche e rilevanti precisazioni fornite al riguardo dal giudice di gara nel suo referto. L’attenuante invocata non può invece essere presa in considerazione, atteso che il rapporto dell’arbitro non offre sul punto sufficienti elementi di riscontro. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Bologna F.C. 1909 di Bologna, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Ceccarelli Luca, a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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