F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. JURIC IVAN SEGUITO GARA MANTOVA/COMO DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO MANTOVA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. JURIC IVAN SEGUITO GARA MANTOVA/COMO DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015) Con reclamo in data 18.5.2015, preceduto da dichiarazione di reclamo con richiesta di atti in data 12.5.2015, la società Mantova Football Club S.r.l. avanzava reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n.205/DIV del 12.5.2015, che squalificava per 3 gare effettive l’allenatore della squadra sig. Juric Ivan “per comportamento reiteramente offensivo verso l’arbitro durante la gara”. Sostiene la società ricorrente che in base al referto arbitrale, da ritenersi in ogni caso fonte primaria ed incontestabile, il comportamento dell’allenatore non fosse configurabile come “reiteramente offensivo”, ma che esso fosse riconducibile all’ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e conseguentemente chiede la riduzione della squalifica a 2 giornate. Esaminati gli atti di causa e ritenuto che da essi non ri ricavano elementi che suffraghino la reiterazione del comportamento offensivo verso l’arbitro, tenendo anche conto che l’allontanamento dell’allenatore è avvenuto al 25 del primo tempo, codesta Corte ritiene di accogliere il ricorso proposto e, per l’effetto, ridurre la sanzione della squalifica inflitta al sig. Juric Ivan, a 2 giornate effettive di gara. 3 Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Mantova F.C. di Mantova, riduce la sanzione della squalifica inflitta al sig. Juric Ivan, a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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