F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONEDELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, SERIE A FEMMINILE, FUTSAL TERNANA/KICK OFF C5 FEMMINILE DELL’11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 715 del 12.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.S.D. FUTSAL TERNANA FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONEDELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI PLAYOFF SCUDETTO, SERIE A FEMMINILE, FUTSAL TERNANA/KICK OFF C5 FEMMINILE DELL’11.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 715 del 12.5.2015) Con reclamo in data 13.5.2015 la A.S.D. Ternana Futsal Femminile avanzava reclamo avverso il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 715 del 12.5.2015, che comminava l’ammenda di € 500,00 alla società stessa, “ perché un proprio dirigente, in corso di inibizione, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo accedeva indebitamente all’interno dello spogliatoio della propria squadra”. Sostiene la società ricorrente che il dirigente si sarebbe recato negli spogliatoi solo per rifornirsi di una bottiglietta di acqua e che sarebbe tornato sugli spalti subito dopo. Esaminati gli atti di causa e ritenuto che essi confermino la versione prospettata dalla società codesta Corte ritiene, ferma restando la condotta sanzionabile, di accogliere parzialmente il ricorso proposto e, per l’effetto, ridurre la sanzione dell’ammenda ad €100,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Futsal Ternana di Preci (Perugia), riduce la sanzione dell’ammenda ad € 100,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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