F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 5. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TORROMINO GIUSEPPE SEGUITO GARA GROSSETO/GUBBIO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
5. Ricorso U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TORROMINO GIUSEPPE SEGUITO GARA GROSSETO/GUBBIO DEL 9.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 205/DIV del 12.5.2015)
Sul ricorso presentato dalla U.S. Grosseto F.C. s.r.l., in persona dell’Amministratore Unico Sig. Luciano Cafaro, rappresentato e difeso dall’.Avv. Fabio Giotti, avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo Lega Pro al proprio calciatore Giuseppe Torromino, pubblicata sul Com. Uff. n. 205 del 12.5.2015. Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha sanzionato la squalifica per 2 giornate di gara al calciatore della U.S. Grosseto F.C. S.r.l. Giuseppe Torromino per aver reagito, alla fine della gara del 9.5.2015 con il Gubbio 1910, alle provocazioni del Sig. Giovanni Vecchioni (allenatore in seconda del Gubbio, a sua volta squalificato per tre giornate) “mettendogli le mani in faccia e spingendolo e indirizzandogli frasi offensive”. La società sportiva ricorrente, sottolineando l’evidente e accertata provocazione subita dal proprio tesserato, chiede che la squalifica venga ridotta. Il ricorso merita parziale accoglimento. La condotta del calciatore Giuseppe Torromino, infatti, pur non giustificabile, è stata chiaramente provocata dal comportamento del Sig. Giovanni Vecchioni, la cui maggiore gravità è stata sanzionata con la squalifica a 2 giornate di gara, e (fortunatamente) non ha assunto alcun carattere violento, per cui la richiesta riduzione della squalifica può essere accordata. Per questi motivi la C.S.A in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Grosseto F.C. di Grosseto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Torromino Giuseppe, a 1 giornata effettiva di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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