F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALESSANDRO LISARI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, VIGOR PERCONTI/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 270 del 18.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 21 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it
6. RICORSO POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALESSANDRO LISARI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, VIGOR PERCONTI/ATLETICO GALLO COLBORDOLO DEL 16.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 270 del 18.5.2015)
Sul ricorso presentato dalla Polisportiva Vigor Perconti, in persona del Presidente Sig. Maurizio Perconti, avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara inflitta dal Giudice Sportivo al proprio calciatore Alessandro Lisari, pubblicata sul Com. Uff. n. 270 del 18.5.2015. Il Giudice Sportivo della Lega Pro ha sanzionato la squalifica per 3 giornate al calciatore della Polisportiva Vigor Perconti perché, reagendo ad un insulto, “colpiva un calciatore avversario con una leggera manata al volto, che non gli procurava tuttavia eccessivo dolore.” La società sportiva ricorrente chiede che la squalifica venga ridotta in quanto, nella realtà dei fatti, il calciatore A. Lisari non avrebbe colpito l’avversario ma soltanto allontanato per non avere una colluttazione con il medesimo. Il ricorso merita parziale accoglimento. Ancorchè la ricostruzione dei fatti operata dalla società ricorrente non abbia reale corrispondenza con le risultanze del referto arbitrale, non si può non disconoscere – in linea del resto con quanto riportato dallo stesso ufficiale di gara – che “la manata” sul viso dell’avversario non è stata particolarmente violenta e non ha avuto (fortunatamente) effetti lesivi neppure minimi e che, soprattutto, è scaturita da una reazione all’insulto ricevuto così come riportato nel referto del giudice di gara. Tali circostanze inducono a ritenere congrua una sanzione disciplinare ridotta alla squalifica a 2 giornate di gara. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Vigor Perconti di Roma, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Alessandro Lisari, a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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