F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. COCCHI LUIGI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2015 INFLITTA AL SIG. COCCHI LUIGI SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015, ha inflitto la sanzione dell’inibizione al sig. Cocchi Luigi fino al 31.12.2015. Tale decisione è stata assunta perchè, al 30° minuto del 2° tempo dell’incontro Atletico Colbordolo/Renato Curi Angolana del 13.5.2015, valevole per il Campionato Fase Nazionale Juniores, il Cocchi rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo di un A.A.. Dopo la notifica del provvedimento disciplinare si avvicinava al Direttore di Gara e gli puntava contro il dito con fare minaccioso e gli rivolgeva espressioni gravemente minacciose. Al 40° del secondo tempo, il medesimo rientrava sul terreno di gioco da un cancello lasciato incautamente aperto e reiterava ulteriori gravi minacce all’indirizzo di un A.A.. Solamente l’intervento del massaggiatore impediva ulteriori conseguenze. Per essere, inoltre, al termine della gara rientrato sul terreno di gioco e per aver sostato indebitamente nell’area antistante gli spogliatoi e per avere inoltre fifiutato di restituire le chiavi dell’auto del Direttore di Gara da questi custodite e rese solamente successivamente. Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 15.5.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.6.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Gallo Colbardolo di Petriano (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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