F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. ATLETICO GALLO COLBORDOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO FASE NAZIONALE JUNIORES, ATLETICO GALLO COLBORDOLO/RENATO CURI ANGOLANA DEL 13.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 264 del 14.5.2015, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 700.00 alla società A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo. Tale decisione è stata assunta perchè, durante l’incontro Atletico Colbordolo/Renato Curi Angolana del 13.5.2015, valevole per il Campionato Fase Nazionale Juniores, la suddetta società lasciava incautamente aperto un cancello di ingresso del terreno di gioco e per avere, propri sostenitori dal 15° del 2° tempo rivolto espressioni insultanti e offensive all’indirizzo di un A.A.. Per avere, inoltre, dal 15° del 2° tempo fino al termine dell’incontro lanciato sputi all’indirizzo di un A.A.. Avverso tale provvedimento la Società A.S.D. Atletico Gallo Colbordolo ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 15.5.2015, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 10.6.2015, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Gallo Colbardolo di Petriano (Pesaro-Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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