F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. PASQUALI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO SERIE A ENEL BEACH SOCCER 2014, HAPPY CAR SAMB/ANXUR TRENZA DEL 19.7.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 31/BS del 19.7.2014)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO CALC. PASQUALI ROBERTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.8.2015 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO SERIE A ENEL BEACH SOCCER 2014, HAPPY CAR SAMB/ANXUR TRENZA DEL 19.7.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 31/BS del 19.7.2014)
Con ricorso dell’8.5.2015 il calciatore Pasquali Roberto, tesserato in favore della società Beach Soccer A.S.D. Anxur Trenza, ha impugnato la decisione (Com. Uff. 31/BS del 19.7.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Nazionale Beach Soccer, seguito gara Happy Car Sambenedettese B.S./Anxur Trenza del 19.7.2014, gli ha inflitto la squalifica sino al 30.8.2015 per avere posto in essere le reiterate condotte violente e ingiuriose nei confronti della quaterna arbitrale. Con i motivi scritti il ricorrente ha eccepito di essere stato frainteso dagli arbitri ed ha chiesto la riduzione della sanzione inflittagli. Alla seduta del 10.6.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – è comparso il ricorrente, assistito del suo difensore, il quale ha lumeggiato i motivi scritti concludendo in conformità. Ciò premesso, osserva questa Corte che il proposto ricorso è inammissibile in quanto tardivo per violazione del disposto di cui all'art. 38 n. 2 del C.G.S.. Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Pasquali Roberto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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