F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE DEL TORO CLAUDIA, A SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ASD SIENA CALCIO FEMMINILE/BOLOGNA FC 1909 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO A.S.D. SIENA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 10 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTE ALLA CALCIATRICE DEL TORO CLAUDIA, A SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, ASD SIENA CALCIO FEMMINILE/BOLOGNA FC 1909 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)
L’A. D. S. Siena Calcio Femminile ha proposto ricorso contro il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, relativamente alla gara del 24.5.2015 tra l'indicata società e la società Bologna 1909 F. C., pubblicato sul Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015, con il quale è stata inflitta alla calciatrice Del Toro Claudia la squalifica per 10 giornate effettive di gara. 4 Nel ricorso viene descritta la dinamica dei fatti in maniera completamente diversa da quella risultante dal referto arbitrale e pertanto si chiede l'annullamento delle sanzioni suddette, e comunque una loro riduzione. Dal rapporto arbitrale risulta che l’indicata atleta “a gioco fermo protestava contro una mia decisione tecnica avvicinandosi a me con fare minaccioso e urlando: oh ma l’hai visto il fallo? Io dico quello che cazzo voglio, testa di cazzo. Alla notifica dell’espulsione, assumeva un atteggiamento aggressivo e violento nei miei confronti e cercava di venire a contatto con il sottoscritto, fermata dal pronto intervento di tre suoi compagni di squadra, urlando e abbracciando: io ti ammazzo pezzo di m…., ti aspetto fuori, accidenti a te e a chi ti ha mandato, fai schifo” Come riferito, nel ricorso la dinamica dei fatti viene descritta in maniera diversa, ossia che il direttore di gara abbia esagerato i fatti realmente accaduti, in quanto l’atleta ha avuto si una reazione alla ratifica della sanzione, ma poi ha immediatamente abbandonato il rettangolo di gioco in maniera autonoma, senza proferire minaccia alcuna, e soprattutto senza causare reazione violenta dei sostenitori. Inoltre, deduce che le è stata irrogata una sanzione eccessivamente severa e pertanto ne ha chiesto la riduzione, in considerazione della giovane età dell’atleta e dei danni morali e materiali che una pena così severa potrebbe causarle in una fase delicata del proprio percorso sportivo ed umano, costringendola stare lontana per quasi un anno dai campi di gioco. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Infatti – ad avviso della Sezione - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale. Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso. Inoltre nessuna rilevanza può essere attribuita a quanto dedotto nel ricorso, non essendo confortate da nessun elemento di prova. Tuttavia, la sezione, pur considerando la gravità dell’episodio, ritiene che la pena inflitta sia eccessiva in rapporto all’oggettivo svolgimento dei fatti. Pertanto, proprio in ragione delle considerazioni di cui sopra, svolte dalla ricorrente, la squalifica possa essere ridotta ad otto giornate. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Siena Calcio Femminile di Siena, riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Del Toro Claudia ad 8 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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