F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA DEL CAMPO PER 5 GIORNATE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, – AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO A.S.D SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA DEL CAMPO PER 5 GIORNATE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE CON DECORRENZA IMMEDIATA, - AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA SPAREGGIO ECCELLENZA REGIONALE, SERPENTARA BELLEGRAOLEVANO/PATERNO DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015) La A.S.D. Serpentara Bellegra Olevano, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adotta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – pubblicata sul Com. Uff. n. 280 del 26.5.2015, con la quale sono state inflitte, a carico della predetta medesima società, le sanzioni della squalifica del campo di gara per 5 giornate con obbligo di disputa delle gare in campo neutro e dell’ammenda di € 3.000,00. Questi di seguito, in sintesi, descritti i fatti di rilievo nel presente procedimento. Il provvedimento sanzionatorio fatto oggetto di gravame si riferisce ai fatti verificatisi il 5 24.5.2015 in occasione della disputa della gara A.S.D. Serpentara Bellegra Olevano/A.S.D. Paternò, valevole per gli spareggi del Campionato Eccellenza Regionale. Queste le motivazioni del suddetto provvedimento del Giudice Sportivo: «Per avere i propri sostenitori prima e durante lo svolgimento della gara: -fatti esplodere numerosi petardi di cui alcuni (8) nel settore loro riservato, 1 sul terreno di gioco e 2 nel settore riservato ai sostenitori della squadra ospitata; -acceso nel proprio settore 4 fumogeni e lanciato nel recinto di gioco altri 2 fumogeni; -lanciato nel recinto antistante il proprio settore diversi oggetti contundenti (bottiglie di vetro, lattine ed aste); -forzato, durante l’intervallo la rete di recinzione del proprio settore e dopo aver attraversato il terreno di gioco, lanciato una bomba carta all’interno del settore occupato dai sostenitori della squadra ospitata causando tra i medesimi, tra i quali donne e bambini, un clima di panico. Sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità dei fatti, sintomatici di assenza nei sostenitori della squadra ospitante dei principi di cui all’art. 1 C.G.S., sia in considerazione della oggettiva idoneità dei fatti innanzi descritti a cagionare gravi danni alla incolumità fisica dei presenti». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la A.S.D. Serpentara. La società reclamante ritiene ingiusta e, comunque, eccessivamente gravosa e severa la sanzione inflitta. Quanto alla motivazione relativa alla forzatura della rete di recinzione e conseguente lancio di una bomba carta all’interno del settore occupato dai sostenitori della squadra, lamenta, la reclamante, violazione dell’art. 14 C.G.S., in considerazione del difetto di «specifiche evidenze probatorie» e della mancata «identificazione degli autori materiali degli atti delinquenziali di cui sopra». Il Giudice Sportivo, in altri termini, avrebbe erroneamente dato per pacifico, pur senza prova alcuna, che gli autori di siffatte gesta fossero sostenitori della A.S.D. Serpentara. Né, a dire della A.S.D. reclamante, a supporto di tale presunzione può richiamarsi la relazione del Commissario di campo, atteso che lo stesso «non ha assistito personalmente all’episodio». Richiama, in tal ottica, la società reclamante, alcuni precedenti della giurisprudenza di settore e, segnatamente, il Com. Uff. n. 215 del 27.4.2015 del Giudice Sportivo Lega di serie A, in relazione alla gara Torino/Juventus e la decisione/ordinanza della C.G.F. del 25.10.2012 in relazione alla gara Cagliari/Roma. Per ciò che, invece, concerne gli ulteriori comportamenti dei sostenitori, posti a base del provvedimento sanzionatorio impugnato, la A.S.D. Serpentara ritiene che vi sia «evidente incongruità e manifesta sproporzione delle sanzioni inflitte». Si tratterebbe, infatti, secondo la prospettazione della ricorrente, di «eventi circostanziati ed isolati, commessi da una sparuta minoranza di tifosi, rispetto ai quali la restante parte dei sostenitori della Società si è manifestamente dissociata». Inoltre, evidenzia la reclamante, «la società oltre ad adottare tutte le misure idonee a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, tenuto conto delle risorse finanziarie ed umane a propria disposizione, richiedendo nella specie la presenza della forza dell’ordine all’evento sportivo (come riportato negli atti di gara) ha fattivamente collaborato con la forza pubblica nelle persone del vice presidente sig. Filippo Albensi e del dirigente sig. Alfredo Berasini per reprimere i predetti comportamenti illeciti». Peraltro, il direttore di gara non avrebbe riportato nel proprio referto di gara alcune circostanze, come, ad esempio, il fatto che «il resto dei tifosi presenti all’impianto sportivo si siano immediatamente dissociati da tali comportamenti», impedendo, così, al Giudice Sportivo «di valutare integralmente tali comportamenti» e di applicare «le attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, C.G.S.». Preliminarmente chiesta la «sospensione immediata del provvedimento impugnato», la A.S.D. Serpentara Bellegra Olevano conclude chiedendo, in via principale, annullarsi e/o dichiararsi nulla la decisione impugnata e, in via subordinata, ridursi e/o commutarsi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Alla seduta del 10.6.2015 è intervenuto l’avv. Santarelli per la ricorrente società. Riportandosi al reclamo ed ai relativi motivi, il difensore della A.S.D. Serpentara ha evidenziato come il Giudice Sportivo sia stato fuorviato da quanto riportato negli atti di gara e, in particolare, come gli autori del 6 fatto delinquenziale non siano stati identificati. Mancherebbe, dunque, un requisito indispensabile per la sussistenza della fattispecie sanzionatoria. All’esito del dibattimento, questa Corte, letto il ricorso, esaminati gli atti ufficiali, ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti MOTIVI Gli episodi oggetto del presente procedimento sono ricostruiti in modo puntuale e dettagliato dalle complessive risultanze ufficiali di gara, prospettandone, la reclamante, sostanzialmente una diversa valutazione degli stessi. Non appare, anzitutto, condivisibile l’assunto di parte reclamante in ordine alla mancata individuazione degli autori dell’episodio contestato verificatosi durante l’intervallo (esplosione bomba carta settore ospiti). Ai fini della riferibilità alla società, infatti, come noto, non è necessaria la specifica individuazione nominativa degli stessi, essendo sufficiente l’appartenenza dei medesimi al gruppo dei sostenitori del club. Ciò premesso è possibile osservare che, con specifico riferimento alla “forte esplosione” avvertita dal Commissario di campo durante l’intervallo (che ha, tra l’altro, causato lo stordimento di una donna, impaurito un bambino, intimidito i dirigenti ospiti), lo stesso evidenzia nel proprio rapporto di aver appreso dai Carabinieri che «un gruppetto di tifosi locali, forzata la rete di recinzione della zona loro assegnata e attraversato tutto il campo, si è portato nei pressi della tribuna ospite e ha lanciato tra i tifosi una grossa bomba carta». Quindi, se è vero che il Commissario di campo non ha personalmente assistito all’episodio è altrettanto vero che, tanto la fonte di riferimento (Carabinieri), quanto il fatto in sé considerato (bomba carta fatta esplodere dopo l’attraversamento dell’intero terreno di gara nelle tribune ove sedevano i sostenitori della squadra ospite) lasciano verosimilmente presumere (per il vero con inconsistente margine di dubbio) che gli autori del grave fatto fossero sostenitori della squadra ospitante. Ad ogni buon conto, tale presunzione trova, comunque, conferma nel fatto che lo stesso Commissario di campo precisa che «pochi istanti prima dell’inizio del II tempo il responsabile dell’impianto mi ha chiesto di poter attraversare il campo per andare a sistemare con della corda una parte di recinzione che era stata rotta». Siffatta circostanza, dunque, collega in maniera inequivoca l’episodio di cui trattasi ai sostenitori della A.S.D. Serpentara Bellegraolevano ospitante. La fattispecie, dunque, rimane regolamentata dall’art. 14 C.G.S., che, ai commi 1 e 2, così recita: «1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 2. Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1». Vista la suddetta disposizione, dunque, la reclamante A.S.D. Serpentara Bellegraolevano è stata correttamente sanzionata per l’episodio di cui trattasi. Quanto alla contestazione relativa alla esplosione di numerosi petardi ed alla accensione e lancio di fumogeni, si legge nel referto del direttore di gara: «Durante la partita e prima dell’inizio sono state fatte esplodere delle bombe carta da parte dei sostenitori della società ospitante». Neppure in questo caso, dunque, è dubbia la riferibilità di tali comportamenti ai sostenitori della squadra ospitante. Dispone, in tal senso, l’art. 12, comma 3, C.G.S. che «Le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, di strumenti ed oggetti comunque idonei a offendere, di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti 7 espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza». Per le suddette violazioni, ai sensi del successivo comma 6, si applica la sanzione dell’ammenda e «nei casi più gravi, da valutare in modo particolare con riguardo alla recidiva, sono inflitte, congiuntamente o disgiuntamente in considerazione delle concrete circostanze del fatto, anche le sanzioni previste dalle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1». Quest’ultima disposizione così recita: «Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi: […] d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni». Vista le suddette disposizioni correttamente il Giudice Sportivo ha sanzionato la reclamante A.S.D. Serpentara Bellegraolevano anche per tali fatti. Da ultimo, non può trovare accoglimento neppure la richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all’art. 13 C.G.S.. Così recita detta norma: «1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società. 2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell’articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle circostanze elencate nel precedente comma 1». Orbene, nessuna delle predette circostanze è stata oggetto di specifica dimostrazione; né ve ne è menzione nei referti ufficiali di gara. Inevitabilmente, non può che seguirne il rigetto dell’istanza di applicazione delle citate attenuanti. Questo Collegio ritiene, pertanto, che la misura sanzionatoria complessivamente individuata dal Giudice Sportivo sia congrua in relazione alla gravità dei fatti refertati. In conclusione, la decisione sottoposta a gravame, congruamente motivata in modo aderente alle risultanze ufficiali, appare esente da censure e merita integrale conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Serpentara Bellegraolevano di Olevano Romano (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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