F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 7. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 INFLITTA AL SIG. RICCIO ALESSANDRO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/PINK SPORT TIME DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 10 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
7. RICORSO A.S.D. NAPOLI CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 INFLITTA AL SIG. RICCIO ALESSANDRO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, NAPOLI CALCIO FEMMINILE/PINK SPORT TIME DEL 24.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile - Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015)
La società Napoli Calcio Femminile, come rappresentata, ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile pubblicata sul Com. Uff. n. 73 del 27.5.2015 con la quale è stata inflitta al sig. Alessandro Riccio la sanzione della squalifica fino al 30.9.2015, in relazione ai fatti verificatisi nel corso dell’incontro Napoli Calcio Femminile c/ Pink Sport Time del 24 maggio 2015, gara di ritorno della seconda fase del campionato primavera nazionale calcio femminile, Stagione Sportiva 2014/15. 8 Nel provvedimento del predetto Giudice Sportivo (indicato, peraltro, tra i provvedimenti disciplinari a carico di allenatori) così è dato leggere: «Allontanato per proteste nei confronti dell’arbitro, posizionatosi all’esterno del recinto di giuoco, rivolgeva espressioni offensive e gravi minacce nei confronti del medesimo arbitro, ingiurie e minacce reiterate anche al termine della gara. Con l’aggravante di essere inserito in distinta di gara quale dirigente addetto all’arbitro. (plurirecidivo)». Secondo la reclamante società la squalifica di cui trattasi è eccessiva e spropositata, considerato che «la condotta tenuta dal tesserato in parola nei confronti dell’arbitro possa e debba essere qualificata in maniera diversa e più tenue rispetto alla valutazione operata dall’Organo di prime cure». In particolare, secondo la prospettazione di parte reclamante, «il comportamento posto in essere dal tesserato in parola, scaturente dalla controversa interpretazione di non pacifiche decisioni arbitrali», sarebbe sfociato «in rimostranze che, lungi dall’assumere connotati offensive, ingiuriose e/o minacce, si concretizzavano in espressioni miranti a manifestare solo il personale disappunto per quanto accaduto sul terreno di gioco». In tal ottica, prosegue la società Napoli Calcio Femminile, dopo essere stato allontanato «il Dirigente sig. Riccio Alessandro, discuteva con il personale addetto al campo, solo per il motivo di cui era stato allontanato, anche se a voce alta, senza mai rivolgere espressioni offensive e gravi minacce, all’arbitro». Sempre a dire della reclamante, le contestazioni mosse al sig. Riccio da parte del direttore di gara sono generiche, ripetitive e ridondanti, «quasi che il D.d.G. fosse animato, all’atto della redazione del suo referto da una sorta di intento punitivo o sanzionatorio, per non dire ritorsiva». Per queste ragioni il Napoli Calcio Femminile conclude chiedendo annullarsi la squalifica o, in subordine, disporsi una congrua riduzione della stessa. La C.S.A., riunitasi in data 10.6.2015, letto il ricorso, esaminata la documentazione acquisita al procedimento, ritiene che il gravame non sia fondato. Infatti, muovendo dai fatti dedotti nel procedimento così come riferiti dal direttore di gara nel proprio referto che, come noto, riveste fede privilegiata, ritiene questa C.S.A. che una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda conduce a ritenere che il ricorso non meriti accoglimento. Si legge, sotto tale profilo, nel referto di gara: «Al 30 del 1° t. ho allontanato il dirigente addetto Riccio Alessandro della soc. Napoli Calcio Femminile in quanto a gioco fermo protestava contro una mia decisione. All’esterno del recinto di gioco mi offendeva con delle espressioni del tipo “stronzo, pezzo di merda, ti aspetto fuori”. Stessa cosa si verificava al termine della gara». Si tratta, dunque, di una condotta gravemente e platealmente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, protrattasi nel tempo e “connotata” da frasi dal contenuto offensivo e, in parte, anche minaccioso, verso lo stesso predetto arbitro. Pertanto, alla luce della plurioffensività della condotta di cui trattasi, avuto riguardo alla sua gravità ed alla reiterazione della stessa in diversi momenti e contesti, la sanzione della squalifica inflitta nella misura determinata dal Giudice Sportivo appare congrua e proporzionata, tenuta anche presente la recidiva. La decisione fatto oggetto di gravame, merita, quindi, conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Calcio Femminile di Pozzuoli (Napoli). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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