F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. LOVATO GIOVANNI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/REGGIANA DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 18.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO ASCOLI PICCHIO F.C. 1898 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.8.2015 INFLITTA AL SIG. LOVATO GIOVANNI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/REGGIANA DEL 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 215/DIV del 18.5.2015)
La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'inibizione fino al 31.8.2015 inflitta al sig. Lovato Giovanni seguito gara Ascoli Picchio/Reggiana del 17.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 215/DIV del 18.5.2015) perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive. La ricorrente evidenzia l'incongruità della ricostruzione dei fatti tra ciò che è riportato nei referti dell'arbitro, nei referti del Commissario di campo e di quelli del Collaboratore della Procura Federale in merito alla esatta frase pronunciata dal Lovato e, inoltre, la mancanza della reiterazione e, di conseguenza, la non proporzionalità della sanzione comminata rispetto all'atteggiamento assunto dallo stesso. La ricorrente infine, nel ricordare la sussistenza delle attenuanti, in particolare lo stress dovuto all'importanza della gara per l'ammissione al Campionato di Serie B, e l'assenza della recidiva, chiede la riduzione del provvedimento sanzionatorio. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte la quale ha riconosciuto di aver assunto un atteggiamento offensivo ma non con la gravità come riportata nel referto arbitrale, rileva l'incongruenza tra i diversi referti e, seppur come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia il referto arbitrale ha valore di prova privilegiata, i fatti come descritti da entrambi gli altri referti mettono in evidenza la sproporzionalità della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.S.A., accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno e, per l’effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Lovato Giovanni. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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