F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2015 ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. SAURO NOTARI, SEGUITO GARA SAVONA/GUBBIO DEL 23.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 220/DIV del 25.5.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.10.2015 ED AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA AL SIG. SAURO NOTARI, SEGUITO GARA SAVONA/GUBBIO DEL 23.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 220/DIV del 25.5.2015) La società A.S. Gubbio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, al proprio Presidente, Sig. Sauro Notari, (cfr. Com. Uff. n. 220/DIV del 25.5.2015), in relazione alla gara Play-out Savona FBC/A.S. Gubbio, con la quale il detto Giudice lo ha inibito: a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 31.10.2015 con ammenda di € 3.000,00. La sanzione veniva inflitta “perché al termine della gara entrava indebitamente sul terreno di gioco e avvicinandosi all’arbitro gli rivolgeva una espressione gravemente offensiva; analogamente rivolgeva agli addetti federali reiterate frasi offensive con l’invito a segnalare il suo comportamento per essere punito con una multa”. La A.S. Gubbio 1910 S.r.l. con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, la revoca e/o l’annullamento della sanzione irrogata ed, in via subordinata, la riduzione della sanzione comminata nella misura diversa ed inferiore che sarà ritenuta di giustizia, tenuto conto della reale natura e gravità dei fatti come rappresentati in ricorso, nonché dell’oggettivo contesto nel quale deve essere ricondotto l’accaduto e dei criteri di oggettiva valutazione del comportamento. La società reclamante sostiene l’insussistenza della violazione contestata per mancanza assoluta di ogni atteggiamento irriguardoso e/o offensivo nei confronti del direttore di gara e degli addetti federali. Infatti, a detta della ricorrente, l’intento del Sig. Notari non era quello di insultare il direttore di gara, quanto piuttosto di sottolineare una legittima rimostranza per la direzione di gara alla quale ritiene di dover imputare la sconfitta. Il termine proferito non era diretto alla persona dell’arbitro, ma era da intendersi riferito alle modalità con le quali era stato diretto l’incontro. Anche per quanto riguarda i delegati della L.I.C.P. e della Procura Federale, parte ricorrente evidenzia come le parole proferite non fossero in alcun modo indirizzate, né riferite a questi soggetti, né tanto meno fossero atte ad offendere la loro reputazione e quella degli organi federali. Si sarebbe trattato di “una sorta di pensiero “ad alta voce”, senza alcun destinatario particolare”. Alla seduta del 18.6.2015, in assenza della società reclamante, il ricorso è stato ritenuto in decisione. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta. Parte ricorrente non contesta di aver proferito le frasi riportate dal direttore di gara nel referto arbitrale, ma sostiene che queste non fossero indirizzate nei confronti dei delegati della L.I.C.P. e della Procura Federale così come la frase “vergognatevi, dovete vergognarvi! Avete fatto pena!” non era diretta alla persona dell’arbitro, ma alle modalità di direzione dell’incontro. La ricostruzione dell’episodio riportata nel referto arbitrale non lascia dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti, che viene così descritta: “A fine partita, mentre rientravo negli spogliatoi mi veniva incontro una persona riconducibile alla società Gubbio, il quale mi diceva le seguenti parole con tono di voce molto alto: vergognatevi, dovete vergognarvi! Avete fatto pena! Il tutto veniva ripetuto per circa una trentina di secondi fino a quando altri dirigenti del Gubbio lo trascinavano dentro lo spogliatoio per farlo smettere. In seguito il delegato della lega pro mi riferiva che questa persona era stata identificata ed era il presidente del Gubbio Sauro Notari”. In considerazione di quanto sopra, tenuto altresì conto della fede privilegiata che assiste la refertazione degli ufficiali di gara, appare incontrovertibile che le espressioni riportate nel referto di gara siano state dirette proprio all’arbitro. Del pari deve affermarsi per quanto riguarda le frasi rivolte nei confronti dei delegati della Lega Pro e della Procura Federale, così come esposte nei loro rapporti di fine gara. Si tratta quindi di valutare se la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia corretta e proporzionata rispetto all’intensità delle offese rivolte all’arbitro ed ai rappresentanti della Lega Pro e della Procura Federale. Questa Corte, sulla base della ricostruzione dei fatti, ritiene che quanto accaduto meriti sicura riprovazione, sia per l’intensità ed offensività delle espressioni formulate nei confronti del direttore 4 di gara, del commissario di campo della L.I.C.P. e del rappresentante della Procura Federale da parte del massimo dirigente della società Gubbio 1910 che, nella circostanza, ha completamente disatteso i fondamentali doveri di lealtà e compostezza cui è tenuto in primis un dirigente del suo rango, in ossequio alla normativa federale. Seppur, come detto, il comportamento di cui trattasi rimanga, di certo, irrispettoso e riprovevole, tenuto conto dell’effettiva lesività delle espressioni usate, si ritiene congruo, anche sulla scorta dei precedenti della giurisprudenza federale, ridurre la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale, fino a tutto il 31.07.2015. Alla luce, pertanto, di quanto precede, l’appello proposto avverso la sanzione comminata dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro, dev’essere parzialmente accolto e la sanzione dell’inibizione, per l’effetto, ridotta e rideterminata, infliggendo al Sig. Notari Sauro, Presidente della A.S. Gubbio 1910 s.r.l., l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale fino a tutto il 31.07.2015. Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia) e, per l’effetto, ridetermina al 31.7.2015 la sanzione dell’inibizione inflitta al sig. Sauro Notari. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it