F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO A.C.R. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MESSINA/REGGINA DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)
Il Presidente e legale rappresentante della società A.C.R. Messina S.r.l., di Messina, ha proposto reclamo contro la sanzione dell’ammenda di €. 30.000,00 inflittale dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in relazione ai fatti, in atti descritti, accaduti nel corso dell’incontro, valevole per i “Play-Out”, del 30.5.2015. La motivazione del provvedimento così recita “perché propri sostenitori prima dell'inizio della gara e durante la stessa introducevano e accendevano nel proprio settore numerosi fumogeni e petardi che venivano lanciati sui terreno di gioco, più volte durante la gara ed in particolare dopo la segnatura della rete della squadra avversaria, in numero tale da costringere ad una sospensione delta gara per circa cinque minuti onde permettere il loro spegnimento; gli stessi durante la gara lanciavano sul terreno di gioco numerose bottigliette semipiene d'acqua, senza conseguenze; al termine dell'incontro alcuni sostenitori scavalcata la recinzione entravano sul terreno di gioco e aprivano una porta di accesso facendo entrare sul terreno di gioco altri sostenitori con intento aggressivo, prontamente fermati dall'intervento delle forze dell'ordine; per comportamento gravemente omissiva degli addetti alla sicurezza che al termine del primo tempo di gara contribuivano a provocare un principio di rissa fra calciatori e dirigenti delle due squadre che rientravano negli spogliatoi; tale incresciosa situazione costringeva l'arbitro a richiedere nell'intervallo della gara la sostituzione degli addetti alla sicurezza con rappresentanti delle forze dell'ordine, richiesta non accolta dal funzionario di polizia, non avendo disponibilità di ulteriore personale; in ogni caso si provvedeva degli addetti alla sicurezza con altri addetti; per tale situazione l'arbitro iniziava il secondo tempo di gara con circa 10 minuti di ritardo; perché dopo il termine della gara e fuori dall'impianto sportivo alcuni sostenitori lanciavano verso l'autovettura che trasportava gli ufficiali di gara numerosi sassi e colpivano la stessa con alcune cinghiate provocando danni alla vettura stessa (obbligo risarcimento danni, se richiesto)”. Nel suo atto di gravame il rappresentante della società ritiene che la sanzione sia eccessivamente severa in quanto il Giudice di prime cure, nel formare il proprio convincimento, non avrebbe tenuto conto: a) dell’adozione, da parte del sodalizio isolano, di modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti antisportivi; b) della collaborazione prestata alle Forze dell’Ordine e agli Ufficiali di Gara; c) del regolare svolgimento della gara, malgrado gli accadimenti narrati; d) di quanto pronunciato dagli organi di giustizia sportiva in casi analoghi, tutti sanzionati in maniera non altrettanto gravosa. Se ne chiede, in conclusione, un significativo ridimensionamento. Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna alla quale ha partecipato, in rappresentanza della reclamante, l’avv. Russo il quale ha concluso per l’accoglimento del reclamo. 5 La Corte esaminati gli atti del ricorso e valutate appieno le motivazioni addotte, ritiene che il gravame possa essere parzialmente condiviso. Non può trovare adesione, in primo luogo, la dedotta esimente/attenuante di cui all’art. 13 C.G.S. in quanto non si può avvalorare la tesi che la società ha posto in essere modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti antisportivi poiché, dagli atti depositati, emerge, invece, tutta l’inadeguatezza del complessivo impianto preventivo asseritamente predisposto dalla società ospitante. Ciò è dimostrato sia dal comportamento dei suoi tesserati - che hanno preso parte ad un’indecorosa rissa, non ostacolati in questo da alcuno - dai suoi stewards (tanto da dover essere chiesta la loro integrale sostituzione) che dai suoi tifosi i quali, senza che alcuno della società si sia frapposto, hanno lanciato sassi verso l’autovettura in uso all’arbitro, danneggiandola mentre lasciava l’impianto. A tutto voler concedere, le prospettate misure adottate si sono dimostrate del tutto inidonee allo scopo, per cui nessuna attenuante o esimente può essere invocata o accordata. Lo stesso deve dirsi, poi, per l’asserita “indubbia e meritoria attività di cooperazione con le Forze dell’Ordine e di assistenza con gli Ufficiali di gara” perché questo non costituisce, certamente, un quid pluris ma l’essenza del nucleo minimale dei doveri che una società affiliata deve garantire. E nulla, oltre al doveroso contenuto minimale è stato posto in essere. Né può essere condivisa l’asserzione circa il regolare svolgimento della gara, smentita, per tabulas, da quanto refertato dall’arbitro, dal collaboratore della Procura Federale e dal Commissario di Campo. Da lettura di questi atti emerge, infatti, che durante tutto l’incontro il regolare svolgimento è stato turbato dalle condotte illegittime dei tifosi, che hanno lanciato a più riprese fumogeni, fino a determinare una temporanea sospensione dell’incontro quasi al termine del secondo tempo e, non contenti, hanno alternato a questi anche lanci di bottiglie di acqua. Al termine, ad abundantiam, un’invasione di campo e l’aggressione di uno steward. Da parte dei tesserati, poi, non ci si può esimere dal rilevare l’obliterazione di qualsiasi fair play, così da inscenare un’indecorosa rissa nell’intervallo di gara. Non spetta a questa Corte dare giudizi morali ma solo valutare, sotto un profilo strettamente giuridico, gli eventi. Ma anche in questo ambito non ci si può esimere dal sottolineare come fortemente in contrasto (a dir poco) con le regole di correttezza, lealtà e probità sportiva sia stato il generale e pervicacemente reiterato atteggiamento dei dirigenti e dei giocatori della società reclamante che non si sono, di certo, posti remore di sorta nel far trascendere uno spettacolo sportivo a invereconda gazzarra. In questo, efficacemente collaborati dagli avversari. La indubbia gravità dei fatti, allora, non consente di attenuare il severo e condivisibile verdetto del giudice di prime cure che merita solo di essere ridimensionato, nella misura della sanzione inflitta, solo in ragione dell’indiscusso, alto tasso di agonismo che ha permeato l’incontro in esame. Per questi motivi la C.S.A. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla società A.C.R. Messina di Messina e, per l’effetto, ridetermina in € 20.000,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla Società. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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