F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 127/CSA del 18 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CSA del 07 Agosto 2015 e su www.figc.it 6. RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI RITORNO DI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO DI DIVISIONE UNICA, AVERSA NORMANNA/ISCHIA ISOLAVERDE DEL 30.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 225/DIV del 1.6.2015) La società S.F. Aversa Normanna S.r.l., come rappresentata e difesa, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata sul Com. Uff. n. 225/Div del 1.6.2015, con la quale, con riferimento alla gara Aversa Normanna/Ischia Isolaverde del 30.5.2015, è stata inflitta la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00. Queste le ragioni del provvedimento del Giudice Sportivo: «perché propri sostenitori durante la gara lanciavano sul terreno di gioco in direzione del portiere della squadra avversaria tre bottigliette d’acqua, senza colpire; i medesimi, più volte durante la gara, indirizzavano verso il quarto ufficiale reiterate frasi offensive ed alcuni sputi che lo raggiungevano in più parti del corpo; perché al termine della gara numerose persone non identificate, ma riconducibili alla società, entravano nel recinto di gioco con l’intento di aggredire alcuni calciatori della squadra avversaria, prontamente fermati dalle forze dell’ordine; gli stessi lanciavano verso un addetto federale due bottigliette semipiene d’acqua che lo colpivano al torace ed alla scapola causandogli dolore, ma non ulteriori conseguenze; perché al termine dell’incontro persona non identificata, con la collaborazione di alcuni addetti alla sicurezza, si introduceva indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi e raggiunto l’arbitro che si apprestava a lasciare l’impianto sportivo e dopo avergli rivolto volgari frasi offensive gli rovesciava addosso il contenuto di una bottiglia d’acqua bagnandolo completamente, il tutto alla presenza degli addetti alla sicurezza che omettevano qualsiasi tipo di intervento». Avverso la suddetta decisione ha proposto, come detto, reclamo la società S.F. Aversa Normanna 7 S.r.l., lamentando eccessiva gravosità e severità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche in relazione alla sussistenza di «svariate e significative circostanze attenuanti, completamente ignorate dall’organo di prima istanza». In particolare, la società reclamante richiede la valorizzazione della circostanza dell’adozione di «modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi genere, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». Segnatamente, la S.F. Aversa Normanna evidenzia come la stessa si avvalga da tempo, «per il servizio d’ordine in occasione delle gare interne, di un complesso ed efficiente apparato di sicurezza, che prevede, tra l’altro, l’impiego di numerosi stewards, tutti previamente ed accuratamente formati ed istruiti, in affiancamento alla istituzionale presenza di Agenti di P.S.»; nella stessa direzione la società reclamante sottolinea anche quella che definisce «indubbia e meritoria attività di cooperazione con le Forze dell’Ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli Ufficiali di gara, svolta dalla società istante a fini sia preventivi che di vigilanza»; «sempre in un’ottica attenuativa della punizione irrogata» la S.F. Aversa Normanna rimarca «come gli episodi in contestazione non abbiano in alcun modo influito sulla regolarità della gara di cui trattasi, la quale si è svolta ed è terminata nella più completa normalità e tranquillità». La ricorrente società, infine, richiama una serie di precedenti giurisprudenziali in applicazione dei quali, a suo dire, la sanzione di cui trattasi meriterebbe una congrua riduzione. Alla seduta svoltasi innanzi a questa C.S.A. in data 18.6.2015 è comparso l’avv. Crispino, come da delega, per la società reclamante. Richiamate ed illustrate le argomentazioni di cui al ricorso, il predetto difensore ha insistito per l’accoglimento dello stesso e per una congrua riduzione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. All’esito della camera di consiglio la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti Motivi Il ricorso non merita accoglimento. Gli episodi contestati alla società S.F. Aversa Normanna sono molteplici e, taluni, anche gravi. Si legge nel rapporto del direttore di gara: «all’8’ p.t. i tifosi dell’Aversa lanciavano 3 bottigliette d’acqua verso il portiere dell’Ischia senza colpirlo. Tra il 10’ e il 13’ del s.t. il quarto ufficiale veniva colpito da sputi». Al termine della gara, prosegue il direttore di gara, allorché lo stesso si accingeva a salire sul taxi posizionato all’interno dello stadio, «una persona non in elenco ma riconducibile alla società Aversa, con l’ausilio degli steward, ha avuto modo di entrare in una zona riservata, e si è avvicinata a me, lanciandomi una bottiglietta piena d’acqua, bagnandomi tutto da cima a fondo. Mi rivolgeva le seguenti frasi: questo è per te stronzo, ti sei venduto all’Ischia, pezzo di merda. La persona in questione si è allontanata con calma senza che tra steward e responsabili della sicurezza siano intervenuti a mia difesa». Il quarto ufficiale, nel proprio rapporto, segnala che tra il 10’ e il 13’ del secondo tempo è stato colpito «da cinque sputi all’altezza delle spalle provenienti dal settore occupato dai tifosi della squadra ospitante», che contestualmente gli indirizzavano frasi dal contenuto offensivo e di disprezzo. Questo il rapporto del Commissario di campo in relazione ai fatti verificatisi al termine della gara: «al momento del rientro delle squadre negli spogliatoi, in un notevole stato di confusione improvvisamente creatosi nello spazio compreso tra l’ingresso agli spogliatoi e l’ingresso al terreno di gioco, persone non identificate cercavano di colpire un calciatore dell’Ischia Isolaverde rimasto in slip mentre cercava di raggiungere il proprio spogliatoio il quale, a loro dire, avrebbe festeggiato in modo offensivo ed irriverente. Alcune persone non identificate entravano all’interno del corridoio dal quale si accede agli spogliatoi, cercando di raggiungere lo spogliatoio dell’Ischia Isolaverde, ma frenate dall’intervento mio e delle forze dell’ordine hanno iniziato a lanciare bottiglie di plastica verso lo spogliatoio dell’Ischia Isolaverde, due delle quali mi hanno colpito, rispettivamente al torace (bottiglia priva di tappo) ed alla scapola sinistra (bottiglia con tappo), le quali mi hanno provocato discreto dolore. Rientrate definitivamente le squadre nei rispettivi spogliatoi è stato ristabilito l’ordine. I calciatori delle due squadre, fatta la doccia e rivestitisi, hanno lasciato l’impianto sportivo senza alcun problema. Ho quindi atteso l’uscita dell’arbitro e degli assistenti a colloquio con l’osservatore. Ultimato il colloquio ed uscito per primo l’arbitro, in atteso che uscissero dallo spogliatoio gli assistenti e l’osservatore arbitrale, una signora bionda, entrata 8 nello spazio protetto, compreso tra l’ingresso agli spogliatoi e l’ingresso al terreno di gioco attraverso il varco spogliatoi, presidiato dallo steward con la pettorina n. 2 (Pagano Giovanni), avvicinatasi a me ed all’arbitro, ha lanciato addosso all’arbitro l’acqua contenuta all’interno di una bottiglietta (senza lanciare la stessa) profferendo la frase “mo ti sei fatto la doccia così ti rinfreschi un po’”, dileguandosi subito dopo attraverso il varco da cui era entrata. Dopo alcuni minuti l’arbitro, gli assistenti, l’osservatore arbitrale e lo scrivente hanno lasciato l’impianto senza ulteriori problemi». Nella segnalazione del collaboratore della Procura Federale, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, è dato leggere: «Al minuto 54’ della ripresa, piovevano oggetti (bottigliette di plastica) e sputi dal settore occupato dalla tifoseria casalinga (distinti). Lo scrivente veniva colpito da uno di questi sputi. A fine partita, al rientro negli spogliatoi, il n. 3 dell’Ischia Isolaverde (Francesco Bruno) festeggiava in maniera eclatante nonché provocatoria nei confronti dei sostenitori dell’Aversa. Tanto bastava perché si creasse un accenno di rissa, con tanto di bottigliette di plastica piene da parte di entrambe le squadre. La rissa veniva immediatamente sedata dagli organi competenti». I fatti sanzionati dal Giudice Sportivo, peraltro neppure contestati dalla società reclamante, appaiono pacifici e comunque accertati dalle convergenti segnalazioni contenute nei rapporti ufficiali del direttore di gara, dell’assistente, del commissario di campo e del collaboratore della Procura Federale. I suddetti fatti sono sussumibili nella fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 14, comma 3, C.G.S.: «Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone». Per comportamenti di tal genere queste le sanzioni previste dal successivo comma 2: « Per i fatti previsti dal comma 1 si applica la sanzione dell'ammenda con eventuale diffida nelle seguenti misure: ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 per le società di Serie A, ammenda da € 6.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie B, ammenda da € 3.000,00 ad € 50.000,00 per le società di serie C. Qualora la società sia stata già diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, è inflitta inoltre una o più delle sanzioni di cui lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Qualora la società sia stata sanzionata più volte, la squalifica del campo, congiunta all’ammenda, non può essere inferiore a due giornate. Se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, ferme restando le altre sanzioni applicabili, si applica la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 15.000,00. In caso di fatti particolarmente gravi, può essere inflitta la sanzione di cui alla lettera g) dell’art. 18, comma 1». Ciò premesso, le censure in punto determinazione della sanzione non possono essere condivise e non possono trovare accoglimento. Taluni di siffatti comportamenti sconfinano nell’aggressione fisica nei confronti dell’arbitro e del commissario di campo, mentre con sputi sono stati attinti sia il quarto ufficiale (più volte), sia il collaboratore della Procura federale. Ripetuto lancio di bottigliette d’acqua sul terreno di gioco, peraltro indirizzate anche al portiere della squadra avversaria, al direttore di gara ed al commissario di campo (quest’ultimo peraltro, colpito da uno di tali lanci, accusava discreto dolore). Frasi offensive e irriguardose rivolte in più occasione al direttore di gara. Si tratta, insomma, di condotte plurime poste in essere da sostenitori dell’Aversa Normanna, che hanno messo in pericolo l’incolumità pubblica. Fatti gravi e reiterati in diversi contesti spaziotemporali e, dunque, non riconducibili ad un unico episodico contesto. Peraltro, conseguenze peggiori sono state evitate soltanto grazie all’intervento della forza pubblica. Prive di pregio, poi, le circostanze evidenziate dalla società reclamante a fini attenuanti. Non può essere, anzitutto, accolta la richiesta di valorizzazione dell’adozione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi e, segnatamente, della circostanza di essersi avvalsa, per il servizio d’ordine in occasione delle gare interne, «di un complesso ed efficiente apparato di sicurezza, che prevede, tra l’altro, l’impiego di numerosi stewards, tutti previamente ed accuratamente formati ed istruiti». In primo luogo, infatti, visto quanto accaduto, non può dirsi che le modalità di prevenzione e sicurezza utilizzate si siano rivelate efficaci. Inoltre, più persone non autorizzate sono riuscite ad introdursi nella zona degli spogliatoi o in zone comunque il cui accesso è precluso ai non addetti, riuscendo anche, come detto, ad 9 avvicinare l’arbitro e colpirlo con acqua. Con l’aggravante che in quest’ultimo episodio, il comportamento della persona che si è avvicinata all’arbitro, colpendolo con l’acqua della bottiglietta, è stato agevolato proprio da uno steward e, comunque, non è stato impedito né dallo stesso, né dallo stesso, né dai responsabili della sicurezza. Quanto all’asserita circostanza della «meritoria attività di cooperazione con le Forze dell’Ordine e di collaborazione ed assistenza verso gli Ufficiali di gara», la stessa non è dimostrata (anzi, appare smentita dall’accadimento dei fatti descritti) e, comunque, si tratta di un ordinario dovere posto in capo alle società. Quanto, infine, alla considerazione che gli episodi contestati non hanno «in alcun modo influito sulla regolarità della gara di cui trattasi, la quale si è svolta ed è terminata nella più completa normalità e tranquillità», ritiene questo Collegio che non si tratti certo di circostanza che può essere valorizzata ai fini dell’attenuazione della sanzione, anche considerato che, nel caso contrario, ben più severa e di altra natura sarebbe stata la risposta sanzionatoria. Pertanto, la sanzione inflitta, come determinata dal Giudice Sportivo, appare congrua e correttamente commisurata alla gravità dei fatti ed alla plurioffensività e reiterazione degli stessi e, merita, dunque, piena conferma. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.F. Aversa Normanna S.r.l. di Aversa (Caserta). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it