F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di SANDRO MASELLA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di SANDRO MASELLA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. SANDRO MASELLA è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS: a) per aver consentito al calciatore Luca Rais di partecipare ad una gara del Campionato regionale juniores del Su Planu Calcio 1985 - Anspi Frassinetti al posto e con il nominativo di Andrea Cosseddu, mediante l’utilizzo di dati non veritieri nella distinta di gara; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 22, commi 2 e 3, avendo consentito al medesimo calciatore Luca Rais di partecipare alla gara benché fosse stato colpito da squalifica; c) per la violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione a quanto disposto dal C.U. n.1 per la stagione sportiva 2013/14 in tema di partecipazione dei calciatori fuori quota alle competizioni su citate, per aver consentito l’inserimento sempre del calciatore Luca Rais (classe 1994) al posto di Andrea Cosseddu (classe1996) e così la partecipazione di un numero di calciatori fuori quota superiore al massimo di tre; 7 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 12 giugno 2015. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati P.Q.M. dichiara il sig. SANDRO MASELLA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, infligge la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2015.
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