F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di GENNARO RUSSO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 128 del 17 dicembre 2014 Procedimento disciplinare a carico di GENNARO RUSSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. GENNARO RUSSO è stato deferito per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 38, del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in evidente riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 stagione sportiva 2013/14 al punto 1.1 dove si dà atto che l’attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in 11 conformità alla “ Carta dei diritti dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi”, per avere, quale allenatore della squadra femminile della società Asd Polisportiva Magna Grecia: 1) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con più condotte violente e repentine, comunque idonee ad impedire alle vittime qualsiasi reazione, palpeggiato istantaneamente il seno, i glutei e i genitali delle minori A.C. e D.R.I., nonché più volte baciato sul collo le predette persone offese, costringendo le stesse a subire i predetti atti sessuali; 2) con violenza consistita nel condurre la minore A.C., che viaggiava all’interno del suo veicolo, in un luogo isolato e buio della zona industriale di Eboli, tolti con forza alla vittima gli indumenti al fine di compiere atti consistiti in rapporto sessuale completo; 3) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mentre si trovava alla guida del suo pulmino, ha tirato a sé la minore M.V., insistendo affinché la stessa si posizionasse su di lui alla guida del veicolo, ponendo in essere atti idonei e non equivoci a costringere la predetta a subire atti sessuali. Fatti tutti commessi su giovani calciatrici minorenni, affidate alla sua cura e custodia in virtù della sua qualifica di allenatore della squadra femminile Asd Polisportiva Magna Grecia Calcio a 5 femminile. - visto che il deferito è stato sospeso in via cautelare con ordinanza del 18 novembre 2014; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione; - esaminati la memoria difensiva e i documenti depositati dall’Avv. Aita a difesa dell’incolpato; - udite alla odierna udienza ulteriori argomentazioni difensive; Premesso che: 1. l’avvocato Aita ha rinunciato alla richiesta di revoca della sospensione cautelare di talché questa Commissione Disciplinare non deve farsi carico della richiesta; 2. l’incolpato risulta iscritto nell’Albo degli allenatori da cui non si è mai sospeso come confermato oggi dal proprio Avvocato, sicché per questo il procedimento risulta correttamente incardinato dinanzi a questa Commissione Disciplinare che non condivide le argomentazioni formulate sul punto in precedenti procedimenti richiamati dalla difesa; 3. questa Commissione è espressamente contemplata quale organo di giustizia in materia disciplinare dall’art. 47 CGS (approvato dal Presidente del CONI con delibera n. 112/52 del 31.7.2014) che trae fonte dall’art.34, comma 4 lett. F dello Statuto Federale, che contempla tra gli organi di giustizia “gli altri organi specializzati previsti dal presente Statuto o dai regolamenti federali”, nonché dall’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico della FIGC che ne disciplina il relativo procedimento; 4. questa Commissione, ai sensi della normativa ora richiamata, è legittimata a conoscere e disporre su tutte le infrazioni disciplinari contestate ai soggetti inseriti nell’Albo dei tecnici anche per quel che concerne i comportamenti direttamente ed indirettamente correlati all’attività propria di tecnico, e quindi tutti quelli che traggono origine da tale attività come accaduto nella fattispecie laddove gli episodi contestati sono maturati nell’ambito di una relazione tra i soggetti coinvolti che trova la sua fonte di origine nel contesto sportivo (in questo senso vedi CDN. del l7/11/2013 C.U. n. 31 – De Blasio); 5. contrariamente a quanto affermato dalla difesa le decisioni di questa Commissione possono avere ad oggetto le violazioni delle norme deontologiche e comportamentali, in particolare quelle di cui all’art. 1 bis CGS e dell’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico e possono essere appellate innanzi alla Corte Federale D’Appello; 6. per quanto precede le eccezioni preliminari formulate dalla difesa sono da rigettare. Ritenuto che: 12 - dagli atti di indagine forniti a sostegno del deferimento a carico dell’incolpato risulta, un quadro comportamentale di particolare gravità come del resto ritenuto nel decreto del GUP del 22/5/2014 agli atti del presente procedimento, che ha esaminato tutte le fonti di prova che formano oggetto del procedimento penale a carico del sig. Gennaro Russo; - in particolare è da sottolineare che l’incolpato, nelle proprie difese scritte e oggi nel dibattimento orale, non ha minimamente smentito la registrazione telefonica del 23/05/2013 ore 16.02 effettuata dalla minore A.C. e richiamata nel verbale di ricezione di querela orale sporta dalla stessa A.C.del 30.05.2013 nonché nella notizia di reato della Stazione Carabinieri di Eboli (documenti 8 e 9 allegati al deferimento); registrazione dalla quale può dedursi la consumazione o il tentativo di un rapporto sessuale con particolari descrittivi e induzioni comportamentali nei confronti della stessa minore che non lasciano dubbio alcuno in ordine alla sussistenza della loro rilevanza disciplinare; - tanto basta in sede sportiva per acclarare la responsabilità per i fatti contestati che sono ritenuti di eccezionale gravità non solo in considerazione della minore età delle parti offese ma altresì dalla rilevanza sociale del ruolo rivestito dall’incolpato che si pone oltretutto in stridente contrasto con la “Carta dei diritti dei bambini e la carta dei diritti dei ragazzi allo sport” cui il medesimo doveva attenersi in maniera rigorosissima; P.Q.M. dichiara il sig. GENNARO RUSSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.
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