F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015 Procedimento disciplinare a carico di LUCA FOSSATI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015
Procedimento disciplinare a carico di LUCA FOSSATI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. LUCA FOSSATI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS e in relazione all’art. 96, comma 1, delle NOIF e art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver fatto da tramite nel temporaneo passaggio del calciatore Quetti alla società US Lario per poi approdare, successivamente, al Calcio Como, eludendo così la normativa relativa al premio di preparazione alla società Sondrio Calcio, come previsto dal citato articolo delle NOIF; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 luglio 2015. Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati comprovati; P.Q.M. dichiara il sig. LUCA FOSSATI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31 luglio 2015.