F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI ROMANO

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 189 del 27 febbraio 2015 Procedimento disciplinare a carico di LUIGI ROMANO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; considerato che il sig. LUIGI ROMANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dagli artt. 38, comma 1, e 36, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per esser stato inserito nella distinta di gara in più incontri disputati dall’USD Atletico Gela con la qualifica di Dirigente/Accompagnatore, senza essere tesserato con la qualifica di Allenatore e senza aver richiesto la sospensione dall’Albo dei tecnici; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 25 maggio 2015. Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e 5 comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati P.Q.M. dichiara il sig. LUIGI ROMANO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 25 maggio 2015.
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