F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015 Procedimento disciplinare a carico di NATALE GIACOMELLO
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 225 del 28 aprile 2015
Procedimento disciplinare a carico di NATALE GIACOMELLO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni,Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. NATALE GIACOMELLO è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS e in relazione all’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione all’art. 38, comma 1, delle NOIF per 6 aver consentito al sig. Fabio Francesco Vaccari non abilitato, di svolgere attività di allenatore di fatto della società ASD Pietra Ligure 1956 e per non essere stato regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2013/14 per la stessa società; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 24 ottobre 2015. Osservato preliminarmente in rito che: - il deferito non ha sollevato la questione dell’estinzione del processo ai sensi dell’art 38 C.G.S del CONI e dell’art. 34 bis del CGS della FIGC che peraltro non sembrano trovare diretta applicazione né (essere questione sollevabile d’ufficio) nel presente procedimento fino a quando non intervenga apposita modifica al Regolamento del Settore Tecnico; - infatti, a mente dell’art. 47 C.G.S FIGC, riconosciuta l’autonomia di questa Commissione Disciplinare con un proprio distinto Regolamento, è da ritenere vigente la disposizione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico che stabilisce termini procedimentali diversi e comunque incompatibili con quelli che portano alla estinzione del processo disciplinata dall’art. 38 C.G.S CONI e dall’art 34 bis C.G.S FIGC. Ritenuto che: - i fatti contestati risultano comprovati dalle prove testimoniali acquisite in sede di indagine; - inoltre il deferito non risulta regolarmente tesserato P.Q.M. dichiara il sig. NATALE GIACOMELLO responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 24 ottobre 2015.